4A_157/2024 07.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_157/2024  
 
 
Sentenza del 7 giugno 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Costantino Delogu e Michela Pisati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nel ramo delle pavimentazioni stradali, 
opponente. 
 
Oggetto 
penalità, 
 
ricorso contro il lodo emanato il 7 febbraio 2024 dall'arbitro unico nel ramo della pavimentazione stradale. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Dopo l'esecuzione di un controllo aziendale, la Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali (in seguito Commissione paritetica) ha ritenuto il 14 ottobre 2022 che la A.________ SA ha violato gli art. 18, 19 e 23 del Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali valevole per il Cantone Ticino (in seguito CCL pavimentazioni stradali) e le ha inflitto una multa convenzionale di fr. 2'800.--, ponendole pure a carico i costi di controllo e procedura di fr. 280.--. Questo perché ha riscontrato il mancato rispetto del calendario sezionale di base poiché, nonostante l'adozione del sistema di pa-gamento mensile, le ore straordinarie non vengono pagate fine mese, ma cumulate, e perché l'indennità di trasferta è corrisposta ai lavoratori in modo forfettario indipendentemente dalla distanza dalla sede dell'impresa al cantiere. 
Con lodo 7 febbraio 2024 l'arbitro unico, adito dalla A.________ SA, ha confermato la penalità inflitta e i costi di controllo e procedura. Ha indicato che le parti possono derogare alle norme imperative di un CCL unicamente a favore dei lavoratori. Ciò non si verifica in concreto né con riferimento all'indennità di trasferta forfettaria, corrisposta invece di quella scalata in base ai chilometri da percorrere, né per quanto riguarda la possibilità di cumulare le ore straordinarie, atteso che l'impresa, avendo adottato il calendario sezionale di base, avrebbe dovuto pagarle con il salario del mese corrente. Secondo l'arbitro, infatti, un dipendente ragionevole sceglierebbe la soluzione prevista dal CCL pavimentazioni stradali, perché in tal modo ogni mese gli verrebbero coperti i costi effettivi, atteso che l'indennità di trasporto forfettaria corrisposta è inferiore al massimo previsto dall'art. 23 cpv. 3 del menzionato contratto collettivo. Per quanto concerne le ore straordinarie l'arbitro ha indicato che la soluzione prevista dal CCL conferisce al medesimo dipendente maggiori garanzie, perché gli assicura una retribuzione costante e controllabile, riducendo i rischi legati alla liquidità della datrice di lavoro nel caso in cui maturi nel corso dell'anno notevoli crediti per le ore straordinarie cumulate. 
 
2.  
Con ricorso in materia civile dell'11 marzo 2024 la A.________ SA chiede al Tribunale federale di annullare il predetto lodo. Dopo aver invocato l'art. 393 lett. e CPC, riconosce che l'ammissibilità di una deroga alle norme imperative di un CCL dipende da parametri oggettivi con cui viene valutato se la modifica si rivela più conveniente per il lavoratore rispetto alla soluzione prevista dal CCL. Afferma che il suo regolamento aziendale avvantaggia i lavoratori, poiché accorda loro la possibilità di scegliere se farsi pagare le ore supplementari o se accumularle e compensarle più tardi con del tempo libero e ciò fin dalla prima ora di straordinario. Del resto, lo stesso legislatore federale incentiverebbe negli art. 321c cpv. 3 CO e 13 cpv. 2 LL la compensazione delle ore straordinarie con del tempo libero. Sostiene inoltre che il lavoratore avrebbe la possibilità di chiedere in qualsiasi momento (e non solo alla fine dell'anno) il pagamento delle ore supplementari, ciò che verrebbe fatto sovente prima delle vacanze. Afferma poi che l'indennità di trasferta non è destinata a coprire i costi effettivi di trasferimento, ma "a fornire un'equa compensazione al lavoratore per i pasti consumati fuori casa". La corresponsione forfettaria di fr. 22.-- favorirebbe i suoi dipendenti, poiché questi ricevono tale indennità anche quando non si recano in un cantiere, mentre quella prevista dal CCL pavimentazioni stradali prevede un importo superiore unicamente se la trasferta supera i 50 km, ciò che si verificherebbe raramente, vista la centralità della sua sede, e cita l'esempio di tre dipendenti a cui ha versato importi maggiori rispetto a quanto questi avrebbero percepito in applicazione del CCL pavimentazioni stradali. Lamenta pure un accertamento dei fatti errato, perché il lodo non menziona le indennità di trasferta più elevate risultanti dall'adeguamento del CCL pavimentazioni stradali convenuto nel 2014. Ritiene infine che il versamento di un'indennità forfettaria sarebbe pure vantaggioso perché esclude "possibili interpretazioni" nel caso in cui il lavoratore si spostasse più volte nel corso della giornata. 
Con risposta del 15 aprile 2024 la Commissione paritetica propone di dichiarare il ricorso inammissibile, mentre l'arbitro unico ha rinunciato a determinarsi. 
 
3.  
La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. 
La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli. 
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_244/2023 del 3 aprile 2024 consid. 4.1, destinato a pubblicazione). 
 
4.  
Giusta l'art. 393 lett. e CPC il lodo può essere impugnato se è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 4A_81/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 2; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii). 
In concreto la ricorrente, illustrando con riferimento all'indennità di trasferta la situazione finanziaria di tre operai, pare dimenticare che il Tribunale federale non può completare la fattispecie risultante dal lodo. Anche quando lamenta un accertamento arbitrario dei fatti perché gli importi della forchetta delle indennità di trasferta indicata dal lodo non è stata attualizzata all'adeguamento operato dai partner sociali nel 2014, essa misconosce che il contrasto con gli atti deve essere rilevante per l'esito della sentenza, rendendola - come previsto esplicitamente dalla norma legale - arbitraria nel suo esito. Ciò non è manifestamente il caso nella fattispecie, poiché tutte le indennità previste dal CCL pavimentazioni stradali sono aumentate di fr. 2.--, accrescendo quindi in tale misura il divario fra quella massima prevista dal menzionato CCL e quella forfettaria corrisposta dalla ricorrente. Per il resto la ricorrente si limita, scordando che una decisione non è arbitraria già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ad illustrare i vantaggi che (secondo lei) le pratiche contestate dalla Commissione paritetica apporterebbero ai suoi dipendenti, criticando in modo meramente appellatorio le considerazioni dell'arbitro unico, secondo cui queste invece non risulterebbero, per un lavoratore ragionevole, più vantaggiose rispetto a quanto disposto dal CCL pavimentazioni stradali. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico nel ramo della pavimentazione stradale. 
 
 
Losanna, 7 giugno 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti