Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_52/2023
Sentenza del 31 ottobre 2023
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Adam Ferrari,
opponente.
Oggetto
contratto di vendita e di appalto,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2023 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (16.2023.6).
Considerando:
che con giudizio 30 dicembre 2022 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha accolto la petizione con cui B.________ ha convenuto in giudizio A.________ per ottenere il pagamento di fr. 2'981.60 per la vendita e la posa di una lavatrice;
che con sentenza 4 settembre 2023 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato da A.________;
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 10 ottobre 2023;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è solo suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con tale rimedio di diritto può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che eccezionalmente, viste le particolarità del caso, si rinuncia a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 31 ottobre 2023
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti