4A_317/2023 20.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_317/2023  
 
 
Sentenza del 20 giugno 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Franco Pedrazzini, 
opponente. 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 9 maggio 2023 
dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di 
Locarno-Campagna (SO.2023.399). 
 
 
Considerando:  
che con decisione 9 maggio 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha, in accoglimento dell'istanza della B.________ SA, ordinato "lo sfratto immediato di A.________ dalle superfici esterne" di uno specificato fondo di Gambarogno-Contone; 
che con lettera 6 giugno 2023 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha comunicato al legale dell'istante di non opporsi allo spostamento dei beni pignorati depositati sul predetto fondo; 
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 14 giugno 2023, in cui illustra le difficoltà legate al trasferimento del materiale depositato, di grandi dimensioni e molto pesante; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che in concreto non appare chiaro quale dei due predetti atti allegati al gravame il ricorrente abbia realmente inteso impugnare, il ricorso esordendo con l'indicazione di essere diretto contro lo scritto dell'Ufficio di esecuzione, ma contenendo una motivazione incentrata sullo sfratto; 
che la questione si rivela tuttavia irrilevante per l'esito del ricorso; 
che infatti giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza; 
che né la predetta sentenza del Pretore aggiunto né lo scritto dell'Ufficio di esecuzione sono decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna. 
 
 
Losanna, 20 giugno 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti