7B_617/2023 04.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_617/2023  
 
 
Sentenza del 4 gennaio 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Hurni, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Germano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono del procedimento 
(denuncia mendace), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 luglio 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.298). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 19 ottobre 2022, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di abbandono nei confronti di B.________ per il reato di denuncia mendace. Adita da A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 17 luglio 2023 ha respinto il reclamo e confermato il decreto di abbandono, ha posto la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 850.-- a carico di A.________ e ha fissato a suo carico un'indennità di fr. 500.-- a favore di B.________. 
 
B.  
A.________ impugna questa sentenza con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Egli postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del 17 luglio 2023, del decreto di abbandono del 19 ottobre 2022 e la condanna di B.________ per il reato di denuncia mendace. In via subordinata, egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuova decisione, nel senso che il decreto di abbandono summenzionato venga annullato e B.________ venga condannato per il reato di denuncia mendace. In via ancor più subordinata, egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 
 
C.  
La Corte dei reclami penali comunica di rimettersi al giudizio del Tribunale federale. B.________ postula il respingimento del ricorso e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso. Il Procuratore pubblico è rimasto silente. 
Con decreto dell'11 ottobre 2023, il Presidente della II Corte di diritto penale del Tribunale federale ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di massima ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, art. 80 cpv. 1 e art. 90 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono pretese civili quelle desumibili direttamente dal reato, fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinazi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
1.2.2. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza della decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_824/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 2.1; 7B_241/2023 del 10 luglio 2023 consid. 2.1).  
 
1.3. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore in qualità di accusatore privato. In concreto, tuttavia, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. In particolare, il ricorrente non prospetta né tantomeno quantifica una richiesta di risarcimento o di riparazione del torto morale nei confronti del denunciato. Per comprovare la sua legittimazione ricorsuale, infatti, egli adduce unicamente di aver partecipato al procedimento dinanzi alle autorità inferiori e di avere un interesse "giuridicamente protetto, personale, immediato e attuale" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF all'annullamento della sentenza impugnata. Con questa argomentazione, il ricorrente omette di chiarire quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato da lui denunciato. In tali circostanze, ritenuto che l'influenza della sentenza impugnata sulle pretese civili del ricorrente non risulta deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti, il ricorrente viene meno al suo obbligo di motivare la sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.  
 
1.4. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
Nella fattispecie, il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), e meglio del suo diritto a una decisione motivata. Per i motivi sopra esposti, il ricorso in materia penale risulta ammissibile unicamente per quanto concerne tale censura. 
 
2.  
 
2.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 147 IV 407 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).  
 
2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata adempie tali esigenze, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato il decreto di abbandono del 19 ottobre 2022. Nel caso di specie, la Corte cantonale ha richiamato la giurisprudenza, secondo la quale chi denuncia una persona non si rende colpevole di denuncia mendace se il procedimento penale avviato in seguito alla denuncia è abbandonato. Secondo tale giurisprudenza, la fattispecie è adempiuta solo laddove viene denunciata una persona la cui non colpevolezza è stata accertata in una precedente procedura (DTF 136 IV 170 consid. 2 e regesto). La Corte cantonale ha rilevato come dagli atti non emerga alcun concreto indizio dal quale risulti che l'intento dell'opponente 2 fosse quello di far perseguire penalmente il ricorrente sapendolo innocente. I motivi alla base della conferma del decreto di abbandono sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.  
Nella misura in cui il ricorrente critica che la Corte cantonale avrebbe omesso a torto di entrare nel merito della sua richiesta di complemento d'inchiesta e in particolare delle testimonianze che avrebbero permesso di appurare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di denuncia mendace, la critica ricorsuale è rivolta contro l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale. Con tale argomentazione, il ricorrente tenta di rimettere in discussione il giudizio di merito. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale, gli è tuttavia preclusa (cfr. supra consid. 1.4).  
 
3.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni del 2 ottobre 2023 dell'opponente 2) seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1, art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente 2 la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali. 
 
 
Losanna, 4 gennaio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara