5A_603/2012 18.09.2012
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_603/2012 
 
Sentenza del 18 settembre 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.B.________ e C.B.________, 
patrocinati dall'avv. Daniela Leoncini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
servitù di passo; provvedimenti cautelari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2012 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il fondo xxx RFD di X.________ di proprietà di A.________ beneficia di una servitù di "passo con ogni veicolo" a carico del fondo yyy RFD di X.________ appartenente a B.B.________ e C.B.________; 
che nel gennaio 2011, sulla base di una licenza edilizia rilasciata l'11 febbraio 2009 e cresciuta in giudicato, B.B.________ e C.B.________ hanno iniziato dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della loro abitazione situata sul fondo yyy RFD di X.________; 
che con decreto cautelare 3 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza di A.________ "per l'adozione di provvedimenti cautelari e superprovvisionali" mediante la quale ella chiedeva di ordinare a B.B.________ e C.B.________ "di non impiantare il cantiere e di non avviare, rispettivamente (se già iniziati) di non proseguire, i prospettati lavori (in particolare tettoia, posteggi esterni) sul fondo particella yyy RFD di X.________ di loro proprietà"; 
che con appello 14 marzo 2011 A.________ ha impugnato tale decreto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che con sentenza 23 luglio 2012 la Corte cantonale ha considerato che nella misura in cui le opere edili sul fondo di proprietà di B.B.________ e C.B.________ erano state terminate in pendenza d'appello quest'ultimo era divenuto privo d'oggetto, mentre nella misura in cui il rimedio conteneva delle nuove richieste di giudizio esso andava dichiarato inammissibile; 
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale con ricorso 22 agosto 2012 (firmato dal rappresentante legale della D.________); 
che con scritto 4 settembre 2012 la ricorrente ha sanato il vizio della rappresentanza (v. art. 40 cpv. 1 LTF) firmando ella stessa il ricorso; 
che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui la ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). 
che in concreto il gravame non rispetta i predetti requisiti di motivazione poiché la ricorrente non indica chiaramente i diritti costituzionali che sarebbero violati dalla sentenza impugnata e non precisa in che consisterebbe tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
 
che la ricorrente si limita infatti ad invocare una "violazione del principio di proporzionalità" ed una "errata interpretazione della legge"; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 18 settembre 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini