8C_712/2023 20.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_712/2023  
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assegno familiare (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 ottobre 2023 (39.2023.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 21 marzo 2023, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino (di seguito: "Cassa") ha ordinato a A.________ la restituzione di fr. 4'500.- percepiti a torto quali assegni familiari per persone senza attività lucrativa dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2020, periodo nel quale le era stata riconosciuta una prestazione complementare, oltre che, al figlio, una rendita per figli dell'assicurazione invalidità. Con decisione del 15 maggio 2023, confermata su opposizione il 3 luglio 2023, la Cassa ha respinto la richiesta di condono (art. 25 LPGA [RS 830.1]) formulata da A.________, la buona fede non potendo esserle riconosciuta. La medesima non aveva infatti informato l'amministrazione delle relative prestazioni, sebbene tale obbligo legale fosse indicato anche su tutte le decisioni a lei indirizzate. 
 
B.  
Con sentenza del 2 ottobre 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso contro la decisione su opposizione del 3 luglio 2023. 
 
C.  
Contro tale sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Esposti i presupposti del condono, in particolar modo quello della buona fede (cfr. sentenza 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1), i giudici ticinesi hanno ritenuto che la ricorrente non poteva non aver preso nota dell'avvertenza circa l'obbligo di informazione contenuta nelle decisioni che le riconoscevano gli assegni familiari, lei stessa avendo per anni inoltrato l'attestato di frequenza scolastico del figlio onde evitare la sospensione delle prestazioni. La sua attenzione era inoltre stata attirata sin dal principio sulla necessità di comunicare alla Cassa il deposito di una richiesta di prestazione complementare all'AVS/AI, sottoscritta dalla ricorrente l'11 ottobre 2021 (e accolta il 15 febbraio 2022) ma segnalata alla Cassa soltanto il 25 novembre 2022. Ciò andava ad aggiungersi al riconoscimento della rendita di invalidità (per lei e per il figlio) avvenuto con decisione del 14 maggio 2021 dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino. La violazione commessa dalla ricorrente configurava quantomeno una negligenza grave, per cui la buona fede non poteva essere ammessa.  
 
2.2. La ricorrente insiste in maniera apodittica di non aver fatto nulla di illegale, né di avere disatteso il proprio obbligo di informazione, ripetendo in questa sede quanto già esposto dinanzi all'autorità precedente. Così facendo, ella non si confronta come dovrebbe con i considerandi della sentenza impugnata, omettendo di dimostrare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o la violazione del diritto nell'operato dei giudici cantonali.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 20 dicembre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi