6B_232/2024 25.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_232/2024  
 
 
Sentenza del 25 aprile 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Lesioni semplici, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.43, 17.2024.34). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 9 dicembre 2022, la Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di lesioni semplici, per avere, il 2 dicembre 2020, ad X.________, presso un esercizio pubblico, colpito B.________ con un pugno al viso, cagionandogli una ferita lacero contusa di tre millimetri al labbro superiore sinistro, come attestato da un certificato medico. 
L'imputato è stato condannato alla pena di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
 
B.  
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello con sentenza del 21 febbraio 2024, confermando il giudizio di primo grado. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 18/21 marzo 2024 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici. Il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 462 consid. 1.1, 476 consid. 1).  
 
1.2. La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto. Egli critica in modo generico il giudizio di colpevolezza, adducendo che l'inchiesta sarebbe stata lacunosa, siccome non avrebbe considerato il fatto ch'egli soffriva ancora dei postumi di una frattura al braccio, la quale gli avrebbe impedito di sferrare un pugno alla vittima. Rimprovera inoltre alla polizia di essere stata prevenuta nei suoi confronti e di non avere svolto le indagini in modo oggettivo. Lamenta altresì un mancato interrogatorio da parte del Procuratore pubblico. Con queste argomentazioni, il ricorrente non si esprime su determinati considerandi della sentenza della CARP, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede (art. 80 cpv. 1 LTF), e non sostanzia una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esposte esigenze.  
Il ricorrente disattende che il Procuratore pubblico poteva legittimamente conferire alla polizia il mandato di eseguire le indagini (cfr. art. 307 cpv. 2, 309 cpv. 2 CPP). Non censura al riguardo una violazione dei suoi diritti di difesa, in particolare del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.). Laddove rimprovera genericamente alla polizia una prevenzione nei suoi confronti, egli non sostanzia uno specifico motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP. D'altra parte, contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale ha tenuto conto nell'ambito della sua valutazione del fatto ch'egli aveva precedentemente avuto una frattura al braccio destro. Non ha tuttavia attribuito un peso decisivo a questa circostanza, sia perché il ricorrente si era nel frattempo quasi completamente ristabilito, sia per il fatto che la lesione subita dall'accusatore privato, di gravità ridotta, era compatibile con l'azione di sferrare il pugno con una forza fisica limitata a seguito della frattura. Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti ed apprezzamenti della Corte cantonale e non li sostanzia quindi d'arbitrio. Disattende altresì che la CARP si è pure fondata sulle risultanze del certificato medico relativo alle lesioni subite dalla vittima, compatibili con la dinamica dei fatti, nonché sulle dichiarazioni dei testimoni, ritenute concordanti e credibili. Il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con la valutazione complessiva eseguita dai giudici cantonali sulla base dell'insieme degli elementi disponibili. Il gravame non rispetta pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 LTF e 106 cpv. 2 LTF ed è di conseguenza inammissibile. 
 
3.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). 
Non si assegnano ripetibili all'opponente privato, che non è stato invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 aprile 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni