4A_374/2015 13.08.2015
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_374/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 agosto 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.B.________, 
patrocinata dall'avv. Carlo Borradori, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di rivendicazione; risarcimento danni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che all'incanto del 4 dicembre 2013 C.B.________ si è aggiudicato due fondi di proprietà di A.________; 
che il 5 giugno 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti inoltrata da C.B.________ e ha ordinato a A.________ di consegnare subito al nuovo proprietario i predetti fondi; 
che con sentenza 16 giugno 2015, dopo aver preso atto della donazione dei due fondi a B.B.________, subentrata in causa al marito C.B.________, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto ammissibile l'appello presentato da A.________ e ha confermato il giudizio di primo grado; 
che con ricorso 15 luglio 2015 A.________ invoca gli articoli 2 CC, 28 e 41 CO e chiede "pure un risarcimento (indennizzo) di fr. 70'000.--"; 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi e che in quest'ultimi occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); 
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie, la ricorrente limitandosi a menzionare i suddetti articoli del diritto civile e a postulare un risarcimento danni, senza però prendere in alcun modo posizione sulla sentenza cantonale; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 agosto 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti