1C_104/2024 16.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_104/2024  
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Haag, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio della Magistratura della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Procedura amministrativa; legittimazione della denunciante, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 5 gennaio 2024 dalla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino (02/2023). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con decisione del 24 aprile 2023 (n. 49.2023.5) il Consiglio della magistratura non ha dato seguito disciplinare alla segnalazione del 22 dicembre 2022 inoltrata da A.________ nei confronti di una giudice di pace supplente.  
 
1.2. Contro questa decisione il 23 maggio 2023 la segnalante è insorta alla Commissione di ricorso sulla magistratura, che con giudizio del 5 gennaio 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso e respinto la domanda di gratuito patrocinio.  
 
1.3. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare la causa per nuovo giudizio.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1).  
 
2.2. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
 
2.3. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza della qualità di parte della ricorrente, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
 
2.4. La ricorrente, limitandosi a esporre la sua cronistoria della vertenza, non si confronta con gli argomenti, decisivi, posti a fondamento dell'impugnata sentenza. Dopo che il Presidente del Consiglio della magistratura aveva ritenuto palesemente infondata la sua segnalazione e non aveva aperto un procedimento formale, quest'ultima ha chiesto un giudizio da parte del Consiglio della magistratura. Questa autorità, accertato che i fatti esposti non avevano una rilevanza oggettiva, in quanto di sua competenza ha chiuso il procedimento, come per altre quindici segnalazioni della denunciante. Al riguardo l'istanza precedente ha ricordato che il Consiglio della magistratura avvia d'ufficio su segnalazione motivata di un'autorità o di un terzo il procedimento disciplinare (art. 81 cpv. 1 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), che nel procedimento il denunciante non ha qualità di parte (cpv. 2) e che al magistrato inquisito dev'essere assicurata la facoltà di essere sentito, di consultare gli atti e di addurre prove (cpv. 3).  
 
2.5. Nelle descritte circostanze il generico accenno della ricorrente a una pretesa denegata giustizia riguardo al mancato accertamento delle competenze di sorveglianza del Consiglio della magistratura su magistrati che "operano al di fuori delle funzioni quale giudice" è privo di rilevanza. La ricorrente, adducendo una violazione della sua privacy perché avrebbe chiesto di non trasmettere la sua segnalazione all'interessata, non spiega del tutto perché, facendolo, le autorità cantonali avrebbero applicato in maniera insostenibile e quindi arbitraria l'art. 81 cpv. 3 LOG (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 149 II 225 consid. 5.2; 148 II 121 consid. 5.2). La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non dimostra perché l'istanza precedente avrebbe ritenuto a torto che nell'ambito di una procedura amministrativa la segnalazione costituisce un mezzo informale, che non conferisce al denunciante la qualità di parte (art. 81 cpv. 2 LOG; sul tema vedi DTF 139 II 279 consid. 2.3; sentenze 1C_10/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 2 e 1C_174/2023 del 20 aprile 2023 consid. 2). La ricorrente non si confronta neppure con la tesi dell'istanza precedente, secondo cui ella, con scritto del 16 gennaio 2023, ha insistito affinché il Consiglio della magistratura si pronunciasse sulla sua segnalazione, motivo per cui esso era tenuto ad avviare formalmente il procedimento disciplinare e ad informarne l'interessata.  
Infine, la ricorrente sostiene manifestamente a torto che nella decisione impugnata non sarebbe indicata la base giuridica per l'accollamento delle spese giudiziarie, ritenuto che al riguardo si richiama espressamente l'art. 88 LOG in relazione con l'art. 47 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.10) e la manifesta irricevibilità del ricorso. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4) 
 
3.  
Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Vista la situazione finanziaria della ricorrente e la sua domanda di assistenza giudiziaria, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 secondo periodo LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio della Magistratura, al Consiglio di Stato e alla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 febbraio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Haag 
 
Il Cancelliere: Crameri