1C_76/2024 15.02.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_76/2024  
 
 
Sentenza del 15 febbraio 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Trustee del Fondo B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio della Magistratura della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedura amministrativa; legittimazione del denunciante, 
 
ricorsi contro la decisione emanata il 5 gennaio 2024 dalla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino (03/2023). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
 
1.  
 
1.1. Con decisione del 21 agosto 2023 (n. 49.2023.27) il Consiglio della magistratura non ha dato seguito disciplinare alla segnalazione del 21 aprile 2023 inoltrata da A.________, quale Trustee del Fondo B.________ ex Fondazione C.________ nei confronti del Pretore di Mendrisio.  
 
1.2. Contro questa decisione l'11 settembre 2023 il segnalante è insorto alla Commissione di ricorso sulla magistratura, che con giudizio del 5 gennaio 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso.  
 
1.3. Avverso questa decisione A.________, Trustee del Fondo B.________, il 26 gennaio 2024 presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. In data 1° febbraio 2024 l'interessato ha inoltrato un ulteriore, analogo ricorso. Non postula l'annullamento dell'impugnato giudizio, ma chiede che il gravame dell'11 settembre 2023 sia esaminato nel merito.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1).  
 
2.2. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
 
2.3. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di competenza e della qualità di parte del ricorrente, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
 
2.4. Il ricorrente, limitandosi a esporre la cronistoria della vertenza, non si confronta del tutto con gli argomenti, decisivi, posti a fondamento dell'impugnata sentenza, segnatamente il fatto che la Commissione di ricorso sulla magistratura ha ritenuto di non avere alcuna competenza per intervenire direttamente nelle procedure giudiziarie e che, inoltre, nell'ambito di una procedura amministrativa la segnalazione costituisce un mezzo informale che non conferisce al denunciante la qualità di parte, richiamando al riguardo, peraltro rettamente, la sentenza 1C_324/2023 del 4 luglio 2023 consid. 2.3 (al riguardo vedi anche DTF 139 II 279 consid. 2.3; sentenze 1C_10/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 2 e 1C_174/2023 del 20 aprile 2023 consid. 2).  
Il ricorrente, limitandosi a criticare l'agire del Pretore, non si confronta del tutto, come gli spetta (art. 42 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4), con le due citate motivazioni e ancor meno tenta di spiegare perché l'istanza precedente avrebbe applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 148 II 121 consid. 5.2). 
 
3.  
I ricorsi, manifestamente inammissibili per carenza di motivazione, non possono quindi essere esaminati nel merito e possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
I ricorsi sono inammissibili. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio della Magistratura e alla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 febbraio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri