2C_541/2022 12.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_541/2022  
 
 
Sentenza del 12 agosto 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hartmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Repubblica e Stato del Cantone Ticino, 
Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Responsabilità dello Stato, 
 
ricorso contro le decisioni emesse il 18 gennaio 2022 e il 31 maggio 2022 dalla III Camera civile (13.2021.103 e 13.2021.104) rispettivamente dalla II Camera civile (12.2022.60 e 12.2022.61) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con petizione del 9 aprile 2020 A.________ ha chiesto la condanna della Repubblica e Cantone del Ticino al pagamento di fr. 300'000.--, a titolo di risarcimento per ragioni che non occorre qui rievocare. 
 
B.  
Il 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto - giungendo alla conclusione che la causa non presentava possibilità di esito favorevole - ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata contemporaneamente alla petizione. L'11 gennaio 2021 il diniego è stato confermato su reclamo dal Presidente della III Camera civile, il quale ha nel contempo respinto anche la domanda di gratuito patrocinio sottopostagli direttamente. Adito il 15 febbraio 2021 da A.________, il Tribunale federale ne ha respinto il ricorso con sentenza del 12 marzo 2021. Questa Corte ha confermato il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio sia in prima che in seconda istanza cantonale, oltre a negarlo anche per la sede federale (causa 2C_172/2021). 
 
C.  
 
C.a. Il 26 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha quindi invitato A.________ a versare un anticipo per le spese di causa della petizione del 9 aprile 2020. La susseguente domanda di esonero presentata dall'interessata il 3 agosto 2021 è stata respinta il 16 agosto successivo. Questa decisione è stata confermata su reclamo dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello il 18 gennaio 2022.  
 
C.b. Scaduto infruttuoso il termine suppletorio, con la comminatoria d'inammissibilità in caso d'inosservanza, che aveva accordato il 24 gennaio 2022 ad A.________ per provvedere al pagamento richiesto, il Pretore aggiunto ha quindi stralciato il 18 marzo 2022 la procedura dai ruoli e posto le spese a carico dell'interessata.  
L'appello depositato il 2 maggio 2022 da A.________ contro quest'ultima decisione è stato respinto, in quanto ammissibile, dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello il 31 maggio 2022, il quale ha altresì respinto l'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello. 
 
D.  
Il 2 luglio 2022 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso "con contestuale istanza di sospensione" con il quale chiede che siano annullate le decisioni del 18 gennaio 2022, del 31 maggio 2022 rispettivamente del 18 marzo 2022, che le sia accordato il gratuito patrocinio per la sede cantonale e che la causa venga rinviata all'istanza inferiore per la prosecuzione della vertenza. Domanda inoltre che le venga accordata l'assistenza giudiziaria anche per la sede federale e che sia conferito effetto sospensivo al gravame. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
1.1. Traendo il presente litigio origine da una richiesta di risarcimento danni fondata sulla legge ticinese del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 166.100) e non avendo attinenza con la responsabilità dello Stato per attività medica, nell'ambito della quale la via del ricorso in materia civile è eccezionalmente aperta (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF nonché art. 31 cpv. 1 lett. d RTF [RS 173.110.131]; DTF 139 III 252 consid. 1.5; sentenza 2C_172/2021 del 12 marzo 2021 consid. 1.1), il giudizio di merito del 31 maggio 2022 così come quello incidentale del 18 gennaio 2022 (impugnabile contestualmente al primo poiché ha influito sul medesimo, art. 93 cpv. 3 LTF [sentenza 2C_822/2020 del 28 settembre 2021 consid. 3.1 e richiami]) possono quindi essere contestati con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi alla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 82 lett. a combinato con l'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, il valore litigioso minimo ivi previsto essendo superato, nonché art. 30 cpv. 1 lett. c cifra 1 RTF). L'impugnativa è stata inoltre presentata tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Quando, come in concreto (cfr. art. 22 cpv. 1 LResp/TI), il legislatore cantonale sottopone la pretesa di diritto pubblico in esame ai tribunali civili e questi ultimi applicano il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) (cfr. sentenza 2C_824/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4), il diritto federale viene applicato a titolo di diritto cantonale suppletivo. Considerato che, fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, non è possibile fare valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale, anche chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposti che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletivo deve dimostrare, sempre con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2.1 infra), una violazione del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (sentenza 2C_172/2021 del 12 marzo 2021 consid. 2.2 e richiami).  
 
2.  
 
2.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente ritiene innanzitutto che i giudizi contestati, emanati a giudice unico dal Presidente della II rispettivamente III Camera civile del Tribunale d'appello, avrebbero invece dovuto essere decisi in una composizione collegiale a tre giudici conformemente all'art. 48 lett. c della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 177.100). Come appena illustrato, eccezione fatta dell'art. 95 LTF, dinanzi a questa Corte non può essere fatta valere la violazione del diritto cantonale; la parte ricorrente può unicamente prevalersi che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. oppure altri diritti costituzionali (DTF 140 III 385 consid. 2.3). Ora su questi aspetti, la motivazione del gravame non adempie le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Su questo punto il ricorso risulta così inammissibile.  
Sempre con riferimento alla composizione delle istanze cantonali, la ricorrente elenca, nel suo prolisso e ripetitivo gravame al limite della ricevibilità (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 6B_887/2021 del 24 maggio 2022 consid. 5), una serie di diritti costituzionali e convenzionali nonché di norme federali di cui censura inoltre la disattenzione (tra cui gli artt. 5 cpv. 1, 9, 29, 30 e 122 cpv. 2 Cost., 10 cpv. 1 e 75 cpv. 1 Cost./TI, 6 e 17 CEDU [RS 0.101], 14 n. 1 Patto ONU II [RS 0.103.2] nonché 52 CPC). Ella tuttavia non spiega in maniera puntuale in che consiste la violazione, motivo per cui il gravame non adempie i requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e non può quindi essere vagliato nel merito. 
 
3.2. I giudizi contestati confermano - il primo - il rifiuto opposto alla ricorrente di esonerarla dalle spese e - il secondo - la decisione di stralcio dai ruoli della petizione del 9 aprile 2020 per mancato versamento dell'anticipo. Ne discende che il Tribunale federale non può ora discutere il merito della causa risarcitoria. In quanto, nella sua impugnativa, la ricorrente si dilunga in argomentazioni concernenti questioni di diritto sostanziale, segnatamente censura, oltre a violazioni di disposti convenzionali, un diniego di giustizia nonché disparità di trattamento (avendo i giudici cantonali rifiutato di proseguire la causa avviata con petizione del 9 aprile 2020), queste critiche esulano dall'odierno oggetto del litigio e risultano pertanto di primo acchito inammissibili.  
 
3.3. Per quanto concerne l'accertamento dei fatti operato dalle autorità cantonali, la ricorrente si dilunga sugli stessi, senza però preoccuparsi di sostanziare l'arbitrio. La censura disattende pertanto le rigorose esigenze di motivazione imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
3.4. La ricorrente solleva argomentazioni relative alla sua asserita situazione di indigenza e al fatto che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto farle beneficiare del gratuito patrocinio. Sennonché questa problematica, trattata dapprima dal Pretore aggiunto con decisione del 30 settembre 2020 poi dalla III Camera civile con sentenza dell'11 gennaio 2021, è stata definitivamente evasa - con esito negativo - dal Tribunale federale il 12 marzo 2021 (sentenza 2C_172/2021 già citata). La questione non può più pertanto essere oggetto di disamina nella presente vertenza. Anche al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito.  
 
3.5. La ricorrente critica poi genericamente i giudizi contestati, senza sostanziare un'applicazione manifestamente insostenibile, e quindi arbitraria, delle specifiche disposizioni del CPC (applicate qui a titolo di diritto cantonale suppletivo, cfr. supra consid. 1.2) concretamente applicate dai giudici cantonali sia con riferimento, dapprima, al rifiuto di esonerarla dalle spese (la richiesta essendo stata ritenuta inammissibile siccome i motivi invocati erano già stati oggetto di esame nella decisione di rifiuto di gratuito patrocino, cresciuta in giudicato [sentenza 2C_172/2021 già citata]) poi, susseguentemente, allo stralcio dai ruoli della petizione del 9 aprile 2020 per mancato versamento dell'anticipo esatto. Anche in proposito il gravame non adempie le rigorose esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e non può pertanto essere vagliato nel merito.  
 
3.6. La ricorrente lamenta infine un diniego di giustizia in quanto le viene impedito di proseguire l'azione risarcitoria in sede giuidziaria. È dubbio che la critica adempi le specifiche esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. A prescindere da ciò ci si limita a ricordarle che, come peraltro già spiegatole (sentenza 5A_136/2022 del 28 marzo 2022 consid. 3.2.4), un'autorità commette un diniego formale di giustizia proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme previsti dalla legge (DTF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Conformemente all'art. 29a Cost., ognuno ha diritto, nelle controversie giuridiche, al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria, la quale deve potere vagliare la causa con pieno potere cognitivo (DTF 144 I 181 consid. 5.3.2.1). La garanzia dell'art. 29a Cost. sussiste tuttavia unicamente entro i limiti dell'ordinamento procedurale vigente e non impedisce di per sé di fare dipendere l'entrata nel merito di un rimedio giuridico dall'adempimento delle abituali condizioni di ammissibilità (DTF 143 I 344 consid. 8.2; 143 I 227 consid. 5.1; 137 II 409 consid. 4.2) come, in concreto, il versamento di una cauzione per spese ripetibili (v. art. 101 cpv. 3 CPC). La decisione dell'autorità cantonale di confermare le decisioni di rifiuto di esonero dalle spese e di stralcio dai ruoli della petizione del 9 aprile 2020 per mancato versamento dell'anticipo non disattende pertanto gli artt. 29 e 29a Cost.  
 
3.7. Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.  
 
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio, per l'attuale procedura va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza della ricorrente, facendo difetto sin dall'inizio il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Repubblica e Stato del Cantone Ticino, nonché alla II e III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud