9C_171/2023 07.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_171/2023  
 
 
Sentenza del 7 giugno 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione HOTELA, 
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 gennaio 2023 (30.2022.17). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ svolge un'attività indipendente nel Cantone Ticino per la quale è affiliata presso la Cassa di compensazione HOTELA (di seguito: Hotela) dal 1° gennaio 1989, come pure è socia nella misura di 2/5 della società in nome collettivo "B.________" (di seguito C.________) con sede a Zurigo presso la società D.________ AG. Per gli anni dal 2010 al 2013, A.________ ha pagato il contributo minimo AVS/AI/IPG, in considerazione delle perdite subite negli anni precedenti nell'attività svolta nel Cantone Ticino.  
 
A.b. Con decisione del 3 giugno 2020, confermata su opposizione il 15 ottobre 2020, Hotela ha determinato i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2014. Con decisione del 29 luglio 2020, confermata su opposizione il 15 ottobre 2020, Hotela ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2015.  
Con sentenza del 22 febbraio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso di A.________ contro entrambe le decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020, annullandole e rinviando l'incarto a Hotela per ulteriori indagini. 
 
A.c. Esperiti gli accertamenti amministrativi, con decisione del 9 settembre 2021, confermata su opposizione il 29 settembre 2022, Hotela ha stabilito i contributi per l'anno 2014 sulla base di un reddito di fr. 142'332.25. Con decisione separata del 9 settembre 2021, confermata su opposizione il 29 settembre 2022, Hotela ha definito anche i contributi per l'anno 2015 sulla base di un reddito di fr. 528'786.25. Con decisione del 10 settembre 2021, confermata su opposizione il 29 settembre 2022, Hotela ha fissato i contributi per l'anno 2016 sulla base di un reddito di fr. 537'667.95.-.  
 
B.  
A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 26 ottobre 2022 che, con sentenza del 24 gennaio 2023 ha respinto il gravame e confermato le tre decisioni su opposizione del 29 settembre 2022 impugnate. 
 
 
C.  
A.________ inoltra il 21 febbraio 2023 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di accogliere il ricorso e, in via principale, di accertare che il reddito percepito dalla C.________ per gli anni 2014, 2015 e 2016 non venga assoggettato al prelievo dei contributi sociali, in via subordinata che l'incarto venga rinviato ad Hotela per ulteriori accertamenti e infine, in via ancora più subordinata, il rinvio dell'incarto al Tribunale cantonale per nuovi accertamenti. 
Con risposta del 4 maggio 2023 (timbro postale) Hotela chiede la reiezione del gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se sono stati effettuati in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è l'obbligo contributivo AVS/AI/IPG di A.________ per gli anni dal 2014 al 2016. Segnatamente è litigioso il tema di sapere se il reddito derivante dalla sua partecipazione alla C.________ con sede a Zurigo, sia o no da considerare quale reddito da attività lucrativa indipendente, ovvero quale reddito da attività e/o sostanza commerciale - e non da sostanza privata - soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG nel senso dell'art. 4 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LAVS in combinazione con gli art. 17 e 20 cpv. 3 OAVS. Non è per contro data contestazione in termini di importo.  
 
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando le norme sulla fissazione e sulla determinazione dei contributi AVS per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 8 segg. LAVS, art. 17 segg. OAVS, in particolare art. 22 segg. OAVS; cfr. pure le note marginali 1024 segg. delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG [di seguito DIN], versione 17), per i membri di una società in nome collettivo (art. 20 cpv. 3 OAVS, come pure le note marginali 2014 segg. DIN), e le disposizioni sulla delimitazione delle competenze tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (art. 23 OAVS). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha accertato che le autorità fiscali ticinesi e zurighesi hanno qualificato di commerciale i beni appartenenti al patrimonio della C.________ e i relativi proventi sono stati tassati quali redditi aziendali. Sulla base delle tre decisioni fiscali per i periodi 2014, 2015 e 2016, cresciute in giudicato, Hotela ha notificato alla ricorrente l'obbligo contributivo AVS/AI/IPG sui redditi generati dagli immobili della società situati a Zurigo.  
 
3.2. La ricorrente censura l'assenza degli accertamenti previsti per Hotela dal Tribunale cantonale nella sentenza di rinvio del 22 febbraio 2021. A suo dire, fin dalla lettura delle decisioni del passato era possibile concludere che l'attività della C.________ fosse già a far tempo dagli anni 1990 quella di una semplice amministrazione di immobili e che non vi fosse esercizio di alcuna attività commerciale, con la conseguenza che i redditi conseguiti sarebbero da attribuire al patrimonio privato e pertanto esclusi dal prelievo dei contributi AVS/AI/IPG. L'insorgente rimprovera pure all'istanza giudiziaria precedente di avere violato il diritto di essere sentito, come d'altronde era già stato il caso da parte di Hotela, per avere "evitato di affrontare il tema delle reali attività post 2006 della C.________, che manifestamente erano di sola gestione immobiliare dei cinque stabili posseduti" (memoriale di ricorso, pag. 14).  
 
3.3. L'opponente evidenzia che l'insorgente si sarebbe limitata a esporre una propria versione dei fatti, censurando così la mancanza di motivazione dell'asserito arbitrio nell'accertamento dei fatti. Essa rileva al contrario che la Corte cantonale avrebbe correttamente accertato la qualifica del carattere commerciale della C.________ ad opera delle autorità fiscali, non contestata in sede fiscale, e sulla base della quale essa ha in seguito fissato i contributi sociali.  
 
4.  
 
4.1. La qualifica dell'obbligo contributivo in materia AVS dell'attività è una questione di diritto esaminabile liberamente (art. 95 lett. a LTF in relazione con l'art. 106 cpv. 1 LTF). Per contro, gli elementi concreti della fattispecie, che conducono a queste conclusioni, sono questioni di fatto, riesaminabili nei limiti indicati al consid. 1 (DTF 144 V 111 consid. 3).  
 
4.2. Nel reddito da lavoro indipendente nel senso dell'art. 9 cpv. 1 LAVS e 17 OAVS rientra il reddito di una società in nome collettivo. I membri devono pagare i contributi AVS sulla loro quota del reddito della collettività (art. 20 cpv. 3 OAVS). Fattore decisivo per l'applicazione di tale disposizione - confermato dalla giurisprudenza constante del Tribunale federale (sul tema cfr. sentenza 9C_ 319/2022 del 23 ottobre 2023 consid. 2.2.3 con riferimenti) - è che ci si trovi confrontati con un gruppo di persone che perseguono uno scopo di lucro e che non hanno personalità giuridica. Alla nota marginale 1122 DIN si evidenzia che la distinzione tra patrimonio commerciale e sostanza privata è effettuata per principio secondo gli stessi criteri di quelli stabiliti dalla prassi e dalla giurisprudenza per l'imposta federale diretta. L'elemento decisivo per l'attribuzione di un bene al patrimonio commerciale consiste nel fatto che questo è stato acquisito a fini commerciali oppure serve effettivamente all'azienda (sul tema cfr. anche sentenza 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 5.2 con riferimenti). Per procedere a questo esame ci si deve basare su fattori oggettivi. Nell'ambito della definizione dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali accertano il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda e, in seguito, li comunicano alle casse di compensazione (cfr. art. 9 cpv. 3 LAVS e art. 23 OAVS). Inoltre, l'art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS stabilisce che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione (vincolo assoluto per la Cassa di compensazione e relativo per il Tribunale cantonale delle assicurazioni; sul tema cfr. sentenza 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 5.1 con riferimenti). Le autorità dell'AVS devono svolgere indagini autonome più approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della tassazione fiscale, ovvero errori manifesti e debitamente provati, immediatamente rettificabili o se la stessa impone un apprezzamento di fatti senza pertinenza dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazione sociale (sul tema cfr. DTF 147 V 114 consid. 3.4.2; sentenza 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 5.1-5.3 con riferimenti, come pure la sentenza 9C_416/2023 del 16 maggio 2024, consid. 2.4.3 destinata a pubblicazione).  
 
5.  
 
5.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che la C.________ è un società in nome collettivo con sede a Zurigo la cui attività, secondo il registro di commercio, consiste nell'acquisto, nella vendita e nell'amministrazione di immobili, compresa l'amministrazione di alberghi e ristoranti, così come nella partecipazione ad altre imprese. Tale scopo è rimasto lo stesso dal 1945. La ricorrente è socia della C.________ nella misura di 2/5.  
L'autorità fiscale ticinese ha ritenuto i beni della C.________ come beni aziendali facenti parte della sostanza commerciale e non appartenenti pertanto alla sostanza privata dei soci. Le decisioni di tassazione per il periodo 2014, 2015 e 2016 sono cresciute in giudicato e dunque definitive (per gli anni 2014 e 2015 cfr. scritto dell'Ufficio circondariale di tassazione competente del 15 marzo 2021 a Hotela e per l'anno 2016 cfr. e-mail del 19 agosto 2022 dell'autorità fiscale ticinese ad Hotela). 
Sulla base delle informazioni indicate dalle autorità fiscali ticinesi, che hanno ripreso anche i dati forniti dalle autorità fiscali zurighesi, Hotela ha determinato gli importi su cui calcolare i contributi sociali per gli anni dal 2014 al 2016. 
Come del resto anche riconosciuto dalla ricorrente medesima, il fisco ticinese ha sempre considerato gli immobili della C.________ come beni aziendali (sul tema degli immobili se patrimonio privato o aziendale, cfr. sentenza 9C_121/2023 del 18 settembre 2023 consid. 4.4 con riferimenti, 9C_90/2023 del 12 marzo 2024 consid. 5.2-5.3 con riferimenti e 9C_416/2023 del 16 maggio 2024 consid. 4.5 non destinato a pubblicazione). Nel parere del 31 maggio 2022 chiesto da Hotela alle autorità fiscali zurighesi, esse hanno confermato il carattere commerciale dei redditi e degli immobili - elencati alla pagina 2 - della C.________. D'altronde in relazione alla qualifica del patrimonio di un altro socio, il Tribunale federale aveva concluso che si trattava di attività commerciale e non di sostanza privata del socio (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_419/2012 e 2C_420/2012 del 2 novembre 2012). In tale occasione, il Tribunale federale aveva precisato che in base a una giurisprudenza applicata anche in ambito fiscale, vale una specifica presunzione, secondo cui una società in nome collettivo dev'essere considerata un'impresa volta a ottenere un guadagno, con il conseguente obbligo di iscriversi a registro di commercio e quindi pure con obbligo - determinante per la classificazione dei suoi beni nella sostanza commerciale - di tenere la contabilità (cfr. sentenza 2C_419/2012 del 2 novembre 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti). Tale presunzione trova piena applicazione alla fattispecie in esame. Essa risulta poi essere rafforzata dallo scopo iscritto a registro di commercio (DTF 121 V 80 consid. 2b), il cui effettivo perseguimento da parte della ricorrente viene messo in discussione, ma senza apportare alcuna prova decisiva al riguardo. 
 
5.2. La ricorrente non ha nemmeno dimostrato il ribaltamento della presunzione dello scopo commerciale della società, ovvero che l'iscrizione a registro di commercio presume un'attività lucrativa soggetta a contributi AVS (sul tema cfr. DTF 121 V 80). In concreto l'insorgente ha omesso di dimostrare come l'iscrizione a registro di commercio non corrisponda più manifestamente e da molto tempo alla realtà. Non vi è nemmeno la prova che la ricorrente abbia chiesto all'autorità fiscale di considerare il passaggio dei redditi della C.________ da sostanza commerciale a sostanza privata. Anzi per atti concludenti l'insorgente ha continuato a mantenere la sua intenzione di lasciare i beni della C.________ nella sostanza commerciale. Si rileva che l'eventuale prova del suo passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata non compete all'autorità fiscale ma al contribuente, in concreto alla ricorrente (sul tema cfr. sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017 consid. 5.3 con riferimenti). L'autorità fiscale deve venire a conoscenza dell'eventuale trasferimento nella sostanza privata, ovvero che sia stata manifestata la volontà univoca di togliere un determinato bene dalla sostanza commerciale. La ricorrente è però silente su tale aspetto.  
 
5.3. Hotela, operati gli accertamenti supplementari richiesti nella sentenza cantonale del 22 febbraio 2021, poteva e doveva nel caso in rassegna fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali, zurighesi e ticinesi, in relazione alla qualifica del reddito della C.________, in quanto non esistono e nemmeno mai sono stati concretamente sollevati seri dubbi sulla loro correttezza. Non sorregge la ricorrente tentare di censurare ora questioni che sarebbero però potute e dovute essere trattate in una procedura di reclamo/ricorso in ambito fiscale. La legislazione e la giurisprudenza in materia sono chiare e costanti; una persona deve prima di tutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (sul tema cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.2 con riferimenti, v. anche sentenza 9C_416/2023 già citata consid. 2.4.3, nel caso che non sia possibile fare valere i propri diritti nella procedura fiscale, ciò che non è dimostrato nella fattispecie).  
 
5.4. In tale contesto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, alla Corte cantonale non possono nemmeno essere rimproverate violazioni del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), segnatamente per avere evitato di affrontare il tema delle reali attività post 2006 della C.________, che a suo dire sarebbero manifestamente state di sola gestione immobiliare di cinque immobili detenuti dalla C.________.  
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4 e 130 II 425 consid. 2.1), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 136 I 229 consid. 5.3) e si fonde con il diritto materiale. 
Ora, nel caso in rassegna, i giudici di prime cure hanno ritenuto sufficienti gli elementi disponibili, evidenziando già che la circostanza che la società D.________ AG si sia sempre occupata della gestione degli immobili per conto della C.________ e che la ricorrente avrebbe sempre avuto solo un ruolo passivo non modifica l'esito della procedura, ovvero non permette di concludere per la natura dei beni privati della società. Come visto in precedenza, la ricorrente non ha provato che l'iscrizione della società a registro di commercio non corrisponde più alle condizionali reali. Inoltre conformemente a quanto previsto alle note marginali 1024-1026 DIN, i membri di una società in nome collettivo sono considerati come esercitanti un'attività indipendente, qualunque sia l'ampiezza della collaborazione personale nella società. 
 
6.  
In conclusione, le argomentazioni della ricorrente non sono fondate; esse non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, rispettivamente la sua valutazione contraria al diritto federale (cfr. consid. 1). Di conseguenza il ricorso in materia di diritto pubblico è infondato e deve essere respinto. 
 
7.  
Le spese giudiziarie, fissate secondo la tariffa ordinaria e in funzione del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a ed art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 7 giugno 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi