7B_824/2023 30.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_824/2023  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.293). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 3 ottobre 2022, A.________ ha sporto denuncia penale contro la sua fisioterapista B.________ per il titolo di truffa. 
L'11 ottobre 2022, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. A suo giudizio, il comportamento della denunciata non adempiva il presupposto dell'inganno astuto, necessario per il reato di truffa. 
 
B.  
A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale lo ha respinto con sentenza del 14 settembre 2023. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente di riformarla nel senso che venga accolto il reclamo presentato contro il decreto di abbandono. A.________ chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3). Quando il procedimento si conclude con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (cfr. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (cfr. art. 310 cpv. 2, art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_241/2023 del 10 luglio 2023 consid. 2.1; 6B_901/2020 del 6 dicembre 2021 consid. 3.1).  
 
2.2. In concreto, la ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.  
Nella misura in cui si limita ad addurre genericamente di avere scoperto dopo aver effettuato cinque sedute di fisioterapia che la fattura emessa dall'opponente 2 non le sarebbe stata rimborsata dalla sua cassa malati complementare, la ricorrente non adduce né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF perché avrebbe subito un danno. Lo stesso non risulta in ogni caso evidente, ritenuto che la possibile copertura dei costi di fisioterapia da parte dell'assicurazione malattia, nel caso di specie, non appare manifesta. La ricorrente non sostanzia minimamente l'ammontare dell'eventuale danno subito nonostante parli nel suo ricorso di una "fattura", dalla quale si sarebbe potuto senz'altro dedurre l'ammontare dell'importo dovuto. 
Anche laddove la ricorrente asserisce che la mancata emanazione di un decreto di accusa da parte del Procuratore pubblico nei confronti dell'opponente 2 le impedirebbe di avanzare "ogni pretesa civile" nei confronti di quest'ultima, l'argomentazione ricorsuale non può essere condivisa. Anche in questa circostanza la ricorrente omette di chiarire quali pretese civili intende avanzare contro la denunciata. Inoltre, a titolo abbondanziale si rileva che l'emanazione di un atto d'accusa non costituisce un presupposto per avanzare pretese civili nei confronti della persona denunciata. 
 
 
2.3. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
Nella fattispecie, la ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Il generico accenno della ricorrente a una presunta violazione dei suoi "diritti di parte" a causa di una motivazione arbitraria della sentenza impugnata non adempie le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1) e risulta pertanto inammissibile. 
 
3.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara