1B_111/2023 21.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_111/2023  
 
 
Sentenza del 21 marzo 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Müller, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Procura pubblica dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira. 
 
Oggetto 
Procedimento penale, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 25 gennaio 2023 
dal Tribunale cantonale dei Grigioni, Seconda Camera penale (SK2 22 60). 
 
 
Considerando:  
che con decreto del 25 gennaio 2023 la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha dichiarato inammissibile, per carenza di capacità processuale, un reclamo presentato da A.________ nell'ambito di una comunicazione della Procura pubblica con la quale, in relazione a una sua denuncia penale contro un centro di cure, lo si invitava a firmare uno svincolo dal segreto professionale; 
che avverso questo decreto A.________ insorge al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo; 
che, come a lui noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_48/2023 del 6 marzo 2023 consid. 5); 
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore, con lo scopo di rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 5D_14/2023 del 6 marzo 2023 consid. 5); 
che con scritto del 15 marzo 2023 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame che si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Procura pubblica e al Tribunale cantonale dei Grigioni, Seconda Camera penale. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Müller 
 
Il Cancelliere: Crameri