7B_326/2023 06.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_326/2023  
 
 
Sentenza del 6 settembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Procura pubblica dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira. 
2. B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Massimo de'Sena, 
opponenti, 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono del procedimento, 
 
ricorso contro l'ordinanza emanata il 20 giugno 2023 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (SK2 23 21). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 11 febbraio 2019, nel corso del primo giorno di lavoro di A.________ presso gli stabilimenti produttivi della B.________ SA, X.________, si è verificato un infortunio per cui la mano destra dello stesso è rimasta schiacciata tra il gancio della gru carroponte da lui operata e una bobina d'acciaio, frantumandogli l'anulare destro. In seguito all'infortunio il dito ha dovuto essere amputato. 
La Procura pubblica dei Grigioni ha assunto il relativo procedimento penale in data 5 aprile 2019. A.________ si è costituito accusatore privato e parte civile con scritto dell'8 maggio 2019. A seguito dell'indagine esperita dalla Polizia cantonale, la Procura pubblica ha emanato, in data 26 marzo 2020, un decreto di abbandono. 
Con ordinanza del 21 gennaio 2021, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha accolto il reclamo presentato da A.________, ha annullato il decreto di abbandono del 26 marzo 2020 e ha rinviato il procedimento penale alla Procura pubblica per nuovi accertamenti, avendo in particolare ritenuto l'istruttoria incompleta in relazione all'accertamento dell'ottemperanza della datrice di lavoro ai suoi obblighi di diligenza e avendo la Procura pubblica a torto rinunciato a disporre una perizia tecnica. 
Alla luce di ciò la Procura pubblica ha conferito mandato alla Polizia cantonale per effettuare ulteriori accertamenti e all'ing. C.________ per l'esecuzione di una perizia, la quale è stata esperita in data 7 dicembre 2021. L'istanza di ricusazione inoltrata da A.________ nei confronti del perito è stata respinta, nella misura della sua ammissibilità, dal Tribunale cantonale dei Grigioni con ordinanza del 29 novembre 2022. 
 
B.  
Sulla base delle nuove risultanze istruttorie, con decreto del 20 marzo 2023 la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento, ponendo le spese procedurali generate dall'istruttoria a seguito del reclamo al Tribunale cantonale di fr. 4'140.65 a carico di A.________ e i restanti fr. 1'389.-- a carico dello Stato. Alla B.________ SA è stato riconosciuto un indennizzo di fr. 2'744.20 a carico di A.________. Alla luce delle prove agli atti, la Procura pubblica ha inoltre rinunciato all'assunzione di ulteriori prove, segnatamente dei rapporti SUVA del mese di febbraio 2022 e gennaio 2023, richiesti da A.________. 
A.________ ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni con reclamo del 31 marzo 2023. Con ordinanza del 20 giugno 2023, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha parzialmente accolto il reclamo, ha annullato le cifre 2 e 3 del dispositivo del decreto di abbandono del 20 marzo 2023 e rinviato l'incarto alla Procura pubblica per nuova decisione sulle spese procedurali e sull'indennizzo della B.________ SA, ha posto la tassa di giustizia per la procedura di reclamo in ragione di fr. 1'200.-- a carico di A.________ e in ragione di fr. 300.-- a carico del Cantone dei Grigioni. A A.________ non è stato riconosciuto alcun indennizzo per la procedura di reclamo. Alla B.________ SA è stato riconosciuto un indennizzo per la procedura di reclamo di complessivi fr. 1'000.-- (spese incluse), di cui fr. 800.-- posti a carico di A.________ e fr. 200.-- a carico del Cantone dei Grigioni. Il Tribunale cantonale ha respinto il reclamo per quanto concerne l'abbandono del procedimento penale. 
 
C.  
A.________ impugna questa ordinanza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Egli chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 6B_482/2023 del 5 giugno 2023 consid. 3; 6B_1327/2022 dell'11 aprile 2023 consid. 2.1).  
 
1.3. In concreto, i numerosi scritti inoltrati dal ricorrente al Tribunale federale non contengono alcuna proposta di giudizio. Inoltre, essi manifestamente non soddisfano le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Il ricorrente non si confronta minimamente con i considerandi della decisione impugnata, nonostante il Tribunale federale gli avesse ricordato, con scritti del 12 e del 18 luglio 2023, le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF.  
Il ricorrente concentra la sua critica ricorsuale sulla perizia esperita dall'ing. C.________, il quale a suo dire avrebbe omesso di verificare e indicare nella sua perizia se il "gancio C" coinvolto nell'incidente fosse a norma o meno. Nei suoi numerosi scritti, egli omette tuttavia di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), secondo la quale dei motivi per cui la perizia in questione sarebbe carente di oggettività rilevante non sarebbero ravvisabili e non sarebbero stati in alcun modo sostanziati dal ricorrente. Nella misura in cui il ricorrente critica la nomina del perito da parte della Procura pubblica e ne lamenta la parzialità, il ricorso sfugge a un esame di merito. L'istanza di ricusazione inoltrata dal ricorrente nei confronti del perito è infatti stata respinta, nella misura della sua ammissibilità, dal Tribunale cantonale dei Grigioni con ordinanza del 29 novembre 2022. Detta ordinanza è cresciuta in giudicato e non può essere messa in discussione nella presente procedura ricorsuale (art. 92 cpv. 2 LTF). 
In merito alla decisione impugnata, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto in merito all'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti della B.________ SA. Sarebbe spettato al ricorrente spiegare puntualmente, confrontandosi con le motivazioni della decisione impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 319 CPP e il principio "in dubio pro duriore", confermando la decisione di abbandono. 
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente 2, che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla Procura pubblica dei Grigioni e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 6 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara