9C_227/2024 30.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_227/2024  
 
 
Sentenza del 30 aprile 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Canone radiotelevisivo, richiesta di anticipo spese, 
 
ricorso contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 18 marzo 2024 
(A-1609/2024). 
 
 
Visto:  
 
 
che il 12 marzo 2024 A.________ ha impugnato una decisione del 16 febbraio precedente dell'Ufficio federale delle comunicazioni davanti al Tribunale amministrativo federale; 
che, con decisione incidentale del 18 marzo 2024, la Giudice delegata del Tribunale amministrativo federale ha preso atto dell'inoltro del gravame e assegnato all'insorgente un termine scadente l'8 aprile 2024 per pagare un anticipo spese di fr. 1'000.-; 
che, con scritto non datato, spedito il 17 aprile 2024 e recapitato il giorno successivo, A.________ ha impugnato la decisione incidentale citata davanti al Tribunale federale; 
considerando: 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1); 
che un ricorso al Tribunale federale deve spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 V 161 consid. 5.2); 
che il gravame di A.________ non fa nessun riferimento al prelievo dell'anticipo spese, che costituisce l'unico oggetto della decisione incidentale impugnata, e nemmeno contiene un'argomentazione che spieghi perché questa decisione sarebbe errata; 
che il ricorso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), mentre ripetibili non ne sono dovute (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Lucerna, 30 aprile 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli