9F_16/2022 20.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_16/2022  
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Cassa Pensioni Migros, 
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren, 
patrocinata dall'avv. Tanja Uboldi Ermani, 
controparte. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale (revisione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 22 settembre 2022 (9C_334/2022). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza 9C_334/2022 del 22 settembre 2022, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 giugno 2022, che aveva respinto la sua istanza di revisione della precedente sentenza cantonale del 15 dicembre 2011 che lo opponeva alla B.________ su prestazioni in materia di previdenza professionale. 
 
B.  
A.________ inoltra il 17 ottobre 2022 (timbro postale) un ricorso al Tribunale federale con cui chiede, tra l'altro, la revisione della sentenza del Tribunale federale del 22 settembre 2022. Il 2 novembre 2022 (timbro postale) A.________ presenta uno scritto integrativo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso, non è difatti possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.  
 
1.2. Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere chiesta solo quando è dato uno dei motivi elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF.  
 
1.3. L'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF prevede che la revisione può essere domandata in materia di diritto pubblico se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti (sul tema cfr. DTF 144 V 258 consid. 2.1 con riferimenti) o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente (sul tema cfr. DTF134 III 45 consid. 2.1), esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Non costituiscono motivi di revisione un'eventuale violazione del diritto federale o un errato apprezzamento giuridico dei fatti (cfr. CHRISTIAN DENYS, Commentario della LTF, 3. ed. 2022, n. 16 ad art. 123 e la giurisprudenza menzionata).  
 
2.  
Fondandosi principalmente sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'istante censura l'errore del Tribunale federale, segnatamente sostiene che sarebbe stato inaccettabile ritenere il suo gravame inammissibile, in quanto egli avrebbe motivato i fatti alla base della domanda di revisione della sentenza cantonale. Egli chiede infine che la sentenza 9C_334/2022 venga rivista e che "la prova B" (ossia la presa di posizione di una giurista dell'OFAS dell'agosto 2014 in relazione alle modifiche dell'art. 24 OPP2) venga riammessa per poter dimostrare l'errore giudiziario in cui il Tribunale cantonale sarebbe incorso nella sua sentenza del 15 dicembre 2011. Con il complemento del 2 novembre 2022, l'istante indica per lo più i motivi per i quali a suo dire il Tribunale cantonale sarebbe incorso in un errore giudiziario nella sua sentenza del 15 dicembre 2011 e nel contempo chiede che venga accettata la sua domanda di un secondo scambio di scritti. 
 
3.  
 
3.1. L'oggetto della presente vertenza è l'istanza di revisione della sentenza 9C_334/2022 del 22 settembre 2022, con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF) il ricorso di A.________ contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 giugno 2022 con cui gli era stata respinta la domanda di revisione della precedente sentenza cantonale del 15 dicembre 2011 in materia di previdenza professionale.  
 
3.2. La domanda di A.________ di revisione della sentenza del Tribunale federale non adempie le condizioni di ammissibilità sopra menzionate. Il Tribunale federale, con la sentenza di inammissibilità di cui viene chiesta la revisione, non è entrato nel merito del ricorso e pertanto un'istanza di revisione al Tribunale federale per essere ammissibile avrebbe dovuto focalizzarsi su tale tema e non sul merito della vertenza. Lo scopo della revisione nel senso degli art. 121 segg. LTF non è quello di far rivalutare in modo completo una decisione che una parte considera errata ma piuttosto fornire l'opportunità di rimediare a carenze che sono così gravi da essere inaccettabili dal punto di vista dello stato di diritto (sentenza 9F_8/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2). Le carenze nel caso concreto avrebbero dovuto riferirsi ai presupposti di motivazione per ammettere il precedente gravame al Tribunale federale.  
 
3.3. Ora, nel caso in rassegna, l'istante invoca sì un motivo di revisione, ovvero l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, ma non in modo appropriato. Egli non sostanzia quale fatto rilevante o mezzo di prova decisivo non avrebbe potuto addurre nel procedimento precedente e che sarebbe stato idoneo a dimostrare che la motivazione del precedente gravame era data e che dunque lo stesso era ammissibile, permettendo così l'esame del merito della vertenza. L'istante si limita per lo più ad addurre la prova B (cfr. consid. 2), ovvero un documento già presente in occasione della procedura precedente e del quale era già a conoscenza, chiedendo in realtà impropriamente di procedere - ancora una volta - a un riesame giuridico corretto del suo caso, cercando di concludere per l'erroneità delle conclusioni di allora. Questo non è però lo scopo dell'istanza di revisione. Né giova all'istante pretendere in modo apodittico la sua impossibilità a sottostare all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF.  
 
3.4. Le altre censure sollevate (cfr. consid. 2), si esauriscono in una lunga e ripetitiva esposizione di fatti con cui l'istante tenta inutilmente e in maniera inammissibile, in quanto esulano dall'oggetto della presente lite, di rimettere in discussione gli accertamenti e le considerazioni relative a quanto deciso con la sentenza del Tribunale cantonale del 15 dicembre 2011.  
 
4.  
Stante quanto precede, la domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 9C_334/2022 del 22 settembre 2022 si rileva inammissibile e può essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
 
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 20 dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi