6B_541/2023 26.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_541/2023  
 
 
Sentenza del 26 maggio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (furto), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 aprile 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.348). 
 
 
Considerando:  
che il 28 novembre 2022A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro ignoti per il titolo di furto; 
che, con decisione del 30 novembre 2022, il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 6 dicembre 2022; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 7 aprile 2023 la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 26 aprile 2023 al Tribunale federale, al quale ha in seguito inviato ulteriori scritti; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; 
che, in concreto, la ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia in modo specifico quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia; 
che peraltro la Corte cantonale ha rilevato che i fatti denunciati erano già stati oggetto di decisioni definitive da parte del Ministero pubblico in passato e che, in sede di reclamo, l'interessata non aveva evidenziato l'esistenza di nuovi indizi che avrebbero giustificato la riapertura del procedimento penale ai sensi dell'art. 323 CPP
che la ricorrente non si esprime puntualmente su questo aspetto, in particolare non adduce di avere sostanziato l'esistenza di nuovi mezzi di prova che avrebbero imposto di riaprire il procedimento penale; 
ch'ella non censura pertanto una violazione dell'art. 323 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che, in concreto, la ricorrente non solleva, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito; 
che, laddove accenna al fatto di non essere stata interrogata sui fatti denunciati, la ricorrente omette di considerare che il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3); 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 maggio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni