6B_1132/2023 17.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1132/2023  
 
 
Sentenza del 17 novembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Delprete, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (appropriazione indebita, amministrazione infedele), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 luglio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.61). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel 2016 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro B.________ per vari titoli di reato. Il 27 settembre 2021, il Procuratore pubblico (PP) ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa per diversi reati, tra cui quello di ripetuta falsità in documenti, commesso parzialmente in correità con A.________. Il PP ha proposto la condanna di B.________ alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.--. Ha contestualmente ordinato la confisca, in particolare, di un importo di fr. 245'672.45 depositato su una relazione bancaria presso la banca C.________ SA intestata allo Studio B.________. B.________ non si è opposto al decreto di accusa, che è cresciuto in giudicato.  
Il 27 settembre 2021 il PP ha parimenti emanato nei confronti di B.________ un decreto di abbandono riguardante altri capi d'imputazione, frattanto annullato. 
 
A.b. Il PP ha pure aperto un procedimento penale contro A.________ per il reato di ripetuta falsità in documenti, che si è concluso con una sentenza di proscioglimento emanata il 3 maggio 2022 dalla Corte delle assise correzionali.  
 
B.  
Il 10 febbraio 2022 il PP ha chiesto al Tribunale penale cantonale di acquisire agli atti del procedimento penale allora pendente contro A.________ un estratto del decreto di accusa del 27 settembre 2021 emanato nei confronti di B.________. Preso atto della richiesta del PP, A.________ ha presentato il 24 febbraio 2022 un'opposizione al decreto di accusa, che il Presidente della Corte delle assise correzionali ha dichiarato irricevibile con decisione dell'8 aprile 2022. Questa decisione è stata confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con sentenza del 17 luglio 2023 e dal Tribunale federale con sentenza 6B_1082/2023 di data odierna. 
 
C.  
Nel contempo, con un reclamo presentato il 24 febbraio 2022, A.________ ha adito la CRP contro un asserito "decreto di abbandono implicito" che il PP avrebbe deciso riguardo a determinati fatti del procedimento penale nei confronti di B.________ suscettibili di adempiere i reati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele. 
In relazione a tali fatti, il 12 settembre 2022 A.________ ha inoltre presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro B.________ per i reati di appropriazione indebita, di amministrazione infedele e di denuncia mendace. 
 
D.  
Con sentenza del 17 luglio 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo contro l'asserito "decreto di abbandono implicito". La Corte cantonale ha negato al reclamante la legittimazione ricorsuale. 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 14 settembre 2023 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di annullare il "decreto di abbandono implicito" e di ordinare al PP di pronunciarsi in merito alle imputazioni di appropriazione indebita e di amministrazione infedele nel procedimento penale contro B.________. In via subordinata, chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere il reclamo e di ordinare al PP di procedere contro l'opponente per i citati reati. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa alla Corte cantonale per una nuova decisione. Il ricorrente, che formula ulteriori richieste subordinate, fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1).  
 
1.2. In concreto, il ricorso è diretto contro una decisione di irricevibilità emanata dalla CRP, che ha negato al ricorrente la legittimazione a presentare il reclamo.  
La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, dispone di un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione impugnata, che gli nega la legittimazione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP a presentare il reclamo contro l'asserito "decreto di abbandono implicito". È quindi legittimato secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF ad aggravarsi in questa sede contro il giudizio della CRP (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii). Il ricorso è pertanto sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
 
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre una sua versione dei fatti senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CRP, spiegando, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. In particolare, l'esposto dell'iter processuale e delle tematiche dei procedimenti penali contro l'opponente e contro il ricorrente medesimo (ricorso da pag. 10 a pag. 22) non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenze 6B_307/2023 del 13 luglio 2023 consid. 2.2; 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 2.2). Il tema del presente litigio è essenzialmente circoscritto alla questione della legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 382 CPP ad impugnare mediante reclamo il presunto "decreto di abbandono implicito". Gli spettava quindi confrontarsi con gli accertamenti e le considerazioni esposte al riguardo dalla Corte cantonale e spiegare puntualmente per quali ragioni violerebbero il diritto federale. Il ricorrente solleva prevalentemente censure e argomentazioni che concernono altre procedure, segnatamente quelle relative alle impugnative contro il decreto di accusa del 27 settembre 2021 (cause 6B_1082/2023 e 6B_1083/2023). Esse esulano dall'oggetto litigioso e sono quindi inammissibili in questa sede.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, rimproverando alla Corte cantonale di non avere spiegato il motivo per cui quale danneggiato non potrebbe essere legittimato, ai sensi dell'art. 382 CPP, a presentare il reclamo.  
 
3.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 4.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).  
 
3.3. La Corte cantonale ha esposto nel suo giudizio i motivi per cui il ricorrente non era legittimato a presentare il reclamo. Ha rilevato ch'egli non si era costituito accusatore privato nel procedimento penale contro l'opponente, accertando altresì che il PP non aveva adottato alcun "decreto di abbandono implicito". La CRP ha rilevato che i fatti relativi ai bonifici bancari invocati dal ricorrente, ch'egli ritiene costitutivi dei reati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele, sono stati da lui denunciati soltanto con la denuncia penale del 12 settembre 2022 e non sono quindi stati oggetto del suddetto procedimento penale. Contrariamente a quanto sembra considerare il ricorrente, la CRP non ha ritenuto ch'egli avesse la qualità di danneggiato. Ha per contro esposto le ragioni per cui non era toccato direttamente ed immediatamente nei suoi diritti e non aveva pertanto un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP a presentare il reclamo. La portata della sentenza della CRP è stata compresa dal ricorrente, che l'ha impugnata in questa sede con cognizione di causa. La censura è quindi infondata.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere erroneamente accertato che i fatti del procedimento penale nei confronti dell'opponente non contemplavano le due invocate operazioni commerciali (D.________ SpA/E.________ SA, rispettivamente F.________ SA) e quindi i relativi versamenti di EUR 1'300'000.-- e di fr. 110'750.-- da lui eseguiti a favore dell'opponente nel periodo dal mese di luglio del 2017 al luglio del 2018.  
 
4.2. Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Come già rilevato, il ricorrente deve motivare la censura di arbitrio in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2).  
 
4.3. Nella fattispecie, la Corte cantonale non ha eseguito specifici accertamenti riguardo alle due operazioni finanziarie richiamate dal ricorrente. In particolare, il giudizio impugnato non contiene un accertamento nel senso esposto dal ricorrente con riferimento alla natura dei versamenti e agli importi in discussione. La CRP ha piuttosto accertato che, nel procedimento penale contro l'opponente, in cui il ricorrente era stato interrogato quale persona informata sui fatti, non ha presentato denunce né ha avanzato pretese nei suoi confronti. Non si è quindi costituito accusatore privato in quell'ambito. La Corte cantonale ha rilevato che una denuncia penale per i reati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele in relazione con i bonifici bancari all'opponente è stata sporta dal ricorrente soltanto il 12 settembre 2022. La CRP ha accertato che, nell'ambito del procedimento penale MP 2016.6210, il PP non ha esaminato i fatti oggetto della denuncia penale del 12 settembre 2022, non risultando nemmeno dall'esplicito decreto di abbandono del 27 settembre 2021 nei confronti dell'opponente, che i fatti denunciati siano stati analizzati ed esclusi dall'autorità penale. La Corte cantonale ha quindi stabilito che, nella fattispecie, non vi è stato alcun "decreto di abbandono implicito", il magistrato inquirente dovendo ancora pronunciarsi sui fatti oggetto della denuncia penale del 12 settembre 2022. Ora, il ricorrente non si confronta specificatamente con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non dimostra ch'essi sono manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. L'accertamento secondo cui i fatti relativi ai bonifici bancari oggetto della denuncia penale del 12 settembre 2022 non sono contemplati dal decreto di abbandono del 27 settembre 2021, peraltro successivamente annullato, né sono stati oggetto di un asserito "decreto di abbandono implicito", è quindi vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente sostiene che il PP avrebbe dovuto emanare un formale decreto di abbandono riguardo ai fatti relativi alle due citate operazioni commerciali. Ritiene inoltre che, omettendo di procedere in tal senso, il magistrato inquirente sarebbe pure incorso in una denegata o ritardata giustizia.  
 
5.2. Come visto, la CRP ha accertato in modo vincolante per questa Corte che i fatti denunciati dal ricorrente il 12 settembre 2022 non erano oggetto del procedimento penale contro l'opponente, sicché il PP non ha adottato alcun "decreto di abbandono implicito": il magistrato inquirente deve infatti ancora pronunciarsi in proposito. In tali circostanze, la Corte cantonale non era quindi tenuta a rinviare la causa al PP affinché emanasse un formale decreto di abbandono suscettibile di impugnazione (cfr. DTF 138 IV 241 consid. 2; sentenza 6B_819/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3.8). Ciò detto, il PP non è conseguentemente incorso in un diniego di giustizia.  
 
6.  
Il ricorrente sostiene di essere abilitato a presentare il reclamo in veste di danneggiato (art. 115 CPP) nel procedimento penale contro l'opponente. Sollevando la censura, egli si scosta tuttavia dai fatti accertati dalla CRP, giacché si fonda a torto sul presupposto che i fatti da lui denunciati il 12 settembre 2022 sarebbero stati oggetto di tale procedimento. Come visto, il ricorrente, cui il procedimento penale contro l'opponente era noto, non si è peraltro costituito accusatore privato (art. 118 CPP) in quel contesto. 
Laddove adduce infine che la sua legittimazione deriverebbe anche dal fatto ch'egli sarebbe aggravato dalla misura di confisca dei valori patrimoniali depositati sulla citata relazione bancaria, il ricorrente disattende che tale misura è stata ordinata dal PP con il decreto di accusa del 27 settembre 2021, oggetto di un'altra impugnativa (causa 6B_1082/2023). La questione esula pertanto dal tema della presente causa, potendo per il resto essere rinviato su tale aspetto alla sentenza 6B_1082/2023 di data odierna. 
 
7.  
Alla luce di quanto esposto, rilevata l'inesistenza di un "decreto di abbandono implicito" riguardo ai fatti denunciati dal ricorrente, la Corte cantonale gli ha rettamente negato un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP a presentare il reclamo (cfr. DTF 145 IV 161 consid. 3.1). 
 
8.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 novembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni