9F_4/2023 09.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_4/2023  
 
 
Sentenza del 9 maggio 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
istante, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (revisione processuale), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 18 gennaio 2023 (9C_514/2022). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza 9C_514/2022 del 18 gennaio 2023, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 settembre 2022, che aveva pronunciato l'inammissibilità del suo gravame contro la decisione del 18 marzo 2022 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero aveva respinto la sua domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
B.  
A.________ inoltra il 28 febbraio 2023 (timbro postale) una domanda di revisione al Tribunale federale con cui chiede che la sentenza venga sottoposta a revisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso, non è difatti possibile sollevare censure che sarebbero state da formulare nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.  
 
1.2. Mediante il rimedio giuridico straordinario della revisione, il Tribunale federale può però rivenire sulle sue sentenze ma solo quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF (cfr. sentenza 2F_39/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 1.1). L'istanza di revisione deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sul tema cfr. DTF 147 III 238 consid. 1.2 con riferimenti). Lo scopo di tale strumento giuridico non è quello di far rivalutare in modo completo una decisione che una parte considera errata, ma piuttosto fornire l'opportunità di rimediare a carenze che sono così gravi da essere inaccettabili dal punto di vista dello stato di diritto (sentenza 9F_8/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2 con riferimenti).  
 
2.  
 
2.1. Fondandosi sull'art. 121 lett. c-d LTF l'istante chiede l'accoglimento della domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 9C_514/2022, sostenendo in sostanza che il Tribunale federale per "svista" o per "l'incompletezza degli allegati richiamati dall'istanza inferiore", non avrebbe tenuto conto di fatti chiaramente comprovati - segnatamente della documentazione da lui citata, in grado di sovvertire il giudizio (art. 121 lett. d LTF) - e di conseguenza esso non sarebbe entrato nel merito delle sue conclusioni di ricorso già sostenute davanti alle istanze giudiziarie inferiori (art. 121 lett. c LTF).  
 
2.2. L'istante non può essere seguito nelle proprie censure, che misconoscono la portata dell'art. 121 lett. c-d LTF.  
 
3.  
Nella sentenza 9C_514/2022 del 18 gennaio 2023 il Tribunale federale, accertata la doppia motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo federale impugnata - irricevibilità del gravame per assenza di pagamento dell'anticipo spese nel termine impartito e, in ogni modo, nel merito, assenza del periodo contributivo in Svizzera necessario per il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità - ha concluso per l'inadempienza delle esigenze di motivazione nel senso dell'art. 42 cpv. 2 LTF sulla motivazione nel merito della lite e dunque sulla sua inammissibilità, senza dover vagliare l'altra motivazione impugnata, segnatamente la tempestività della domanda di anticipo spese. 
 
4.  
 
4.1. L'art. 121 lett. c LTF prevede la revisione di una sentenza del Tribunale federale se lo stesso non ha giudicato su singole conclusioni. Si rileva che, per sua stessa natura, l'inammissibilità di un ricorso porta direttamente alla conclusione del procedimento senza che la questione venga vagliata nel merito. Di conseguenza, non vi è motivo di revisione nel senso dell'art. 121 lett. c LTF quando il Tribunale federale non si occupa del merito di un ricorso dichiarato inammissibile (sul tema cfr. sentenza 8F_3/2023 del 23 marzo 2023 consid. 5).  
 
4.2. Dichiarando inammissibile la motivazione nel merito della lite, senza dover vagliare l'altra motivazione impugnata, segnatamente la tempestività della domanda di anticipo spese, il Tribunale federale ha manifestamente giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli e dunque non è dato un motivo di revisione nel senso dell'art. 121 lett. c LTF, per entrambe le censure dell'istante a tal riguardo.  
 
5.  
 
5.1. Conformemente al tenore dell'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se, per svista, esso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista nel senso di questa disposizione presuppone, secondo la giurisprudenza, che il Tribunale federale abbia statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata è travisata (sentenza 2F_3/2023 del 31 marzo 2023 consid. 5.2 con riferimenti). Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale; non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (DTF 127 V 353 consid. 5b). La mancata trattazione di una critica sollevata in modo conforme al diritto processuale non costituisce quindi un motivo di revisione (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF occorre inoltre che i fatti in causa siano rilevanti, ovvero suscettibili di portare a una decisione diversa da quella presa e più favorevole all'istante (DTF 122 II 17 consid. 3).  
 
5.2. Nel caso in rassegna, l'istante ritiene che il Tribunale federale sarebbe incorso in una svista nel senso dell'art. 121 lett. d LTF per non avere considerato le argomentazioni e la documentazione, in particolar modo relativa alla pretesa "completezza di pagamento dei contributi". In tali circostanze, contrariamente all'opinione dell'istante, il Tribunale federale non ha omesso per svista di tenere conto di determinati fatti risultanti dall'incarto del Tribunale amministrativo federale. Esso, per quanto attiene a una delle due motivazioni su cui poggia la sentenza del Tribunale amministrativo federale, non è entrato nel merito delle contestazioni concernenti gli accertamenti dei fatti, siccome ha ritenuto che le censure ricorsuali non adempivano le esigenze di motivazione prescritte dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La domanda di revisione è diretta contro una sentenza d'irricevibilità e pertanto la pretesa svista deve riferirsi al motivo d'irricevibilità che riguarda la sentenza impugnata (sul tema cfr. DTF 134 III 669 consid. 2.2). Con l'istanza di revisione, l'istante critica in sostanza il mancato esame da parte del Tribunale federale delle censure relative ai fatti sollevate nel ricorso, adducendo essenzialmente che dagli atti dell'incarto risulterebbero fatti diversi da quelli accertati dall'autorità giudiziaria precedente. Il mancato esame delle censure presentate dall'istante non è tuttavia dovuto a una svista e non equivale a un'omessa presa in considerazione di un fatto rilevante che risulta dagli atti nel senso dell'art. 121 lett. d LTF. Con l'esposta argomentazione, l'istante non invoca quindi un valido motivo di revisione nel senso dell'art. 121 lett. d LTF, ma si limita a rimettere in discussione in modo generico la sentenza 9C_514/2022 del Tribunale federale. La revisione non è in particolare data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (sentenza 6F_9/2020 del 1° aprile 2020 consid. 2.4). L'istante non sostanzia pertanto un motivo di revisione nel senso dell'art. 121 lett. d LTF.  
 
6.  
Ne consegue che la domanda di revisione risulta infondata e come tale va respinta, senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Corte III del Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 9 maggio 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi