9C_243/2023 29.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_243/2023  
 
 
Sentenza del 29 giugno 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19) 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 marzo 2023 (42.2023.1). 
 
 
Visto:  
la decisione su opposizione del 16 novembre 2022 con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha chiesto ad A.________ la restituzione delle indennità giornaliere per il coronavirus versate nei mesi di ottobre e novembre 2020 e giugno 2021 per complessivi fr. 13'790.75, 
la sentenza del 6 marzo 2023 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________, che aveva chiesto l'annullamento della decisione su opposizione del 16 novembre 2022, 
il ricorso al Tribunale federale inoltrato da A.________ il 7 aprile 2023 (timbro postale) contro questa sentenza, 
il decreto del 12 aprile 2023 con cui, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico,è stato assegnato al ricorrente un termine scadente il 16 maggio 2023 per produrre l'atto mancante (sentenza dell'istanza precedente) con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione, 
lo scritto del 12 maggio 2023 (timbro postale) con il quale A.________ ha trasmesso l'atto richiesto, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che l'oggetto della lite dinanzi l'autorità giudiziaria precedente era la questione se il ricorrente doveva restituire alla Cassa fr. 13'790.75 per prestazioni a titolo d'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa del coronavirus per i mesi di ottobre e novembre 2020 e giugno 2021, 
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione di restituzione della Cassa in quanto dagli accertamenti effettuati - in particolare sulla base del calcolo eseguito dai revisori esterni indipendenti incaricati di un controllo a campione presso i beneficiari delle indennità perdita di guadagno per coronavirus - è emerso che la cifra d'affari del ricorrente nei mesi litigiosi divergeva da quella da lui dichiarata ed era inidonea all'ottenimento di prestazioni, in quanto la sua attività non era stata limitata in modo considerevole a causa dei provvedimenti adottati per combattere l'epidemia di coronavirus, 
che pertanto l'accertamento di tale fatto nuovo giustificava la revisione delle precedenti decisioni della Cassa di attribuzione di indennità giornaliere nei periodi litigiosi e la domanda correlata di restituzione degli importi versati in eccesso, 
che il ricorrente domanda l'annullamento della richiesta di restituzione delle indennità giornaliere per perdita di guadagno per coronavirus, sulla base di quanto esposto a più riprese nelle sedi appropriate, segnatamente adducendo incongruenze nella richiesta, contestando le modalità con le quali sarebbero stati elaborati i dati contabili e censurando infine la conclusione secondo cui l'attività non sarebbe stata limitata considerevolmente, 
che il rinvio agli atti della procedura cantonale senza alcun confronto con i considerandi della sentenza impugnata non sorregge l'insorgente (sul tema cfr. DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti), 
che il ricorrente non si confronta minimamente con i considerandi della sentenza impugnata, omettendo in particolare di esprimersi sulle conclusioni dell'autorità giudiziaria precedente alla base della conferma della decisione di restituzione e le sue censure apodittiche si esauriscono in inammissibili critiche di natura appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), senza spiegare né tanto meno dimostrare per quale motivo la sentenza impugnata si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti o sarebbe contraria al diritto federale, 
che i rimproveri sono per lo più rivolti verso l'operato della Cassa, evidenziando tra l'altro che solo con l'esposizione dei fatti del Tribunale cantonale egli avrebbe finalmente compreso il calcolo dell'amministrazione, precisando altresì che, se lo avesse potuto comprendere chiaramente a suo tempo, non avrebbe certamente inoltrato il formulario per la richiesta di prestazioni, 
che in conclusione, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 29 giugno 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi