2C_240/2022 17.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_240/2022  
 
 
Sentenza del 17 ottobre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Beusch, Hartmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Davide Cerutti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina notarile, 
viale Officina 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Misura disciplinare, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 febbraio 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.367). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 23 dicembre 2014, il notaio A.________ ha recepito in forma notarile un verbale di assemblea generale straordinaria della B.________ SA, X.________. II documento indica che l'assemblea è stata presieduta da C.________, amministratore unico della società, il quale aveva personalmente constatato che la totalità delle azioni - ovvero 100 azioni al portatore, del valore nominale di fr. 1'000.-- ciascuna - era presente. Di conseguenza, l'assemblea è stata ritenuta come universale ai sensi dell'art. 701 del codice delle obbligazioni (CO; RS 220). 
In occasione di quell'assemblea, la società è stata messa in liquidazione e l'amministratore unico ha dimissionato per diventarne liquidatore; le modifiche sono state iscritte a registro di commercio. 
 
B.  
II 20 novembre 2020, D.________ - che ha indicato di essere l'azionista unico della B.________ SA fin dalla costituzione - ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile l'operato del notaio, rimproverandogli di avere certificato, erroneamente e/o falsamente, durante l'assemblea di liquidazione, la presenza della totalità del pacchetto azionario. Questo perché, ha aggiunto, le azioni della società erano sempre state custodite in una cassetta di sicurezza a lui intestata presso una banca di X.________. 
II segnalante ha nel contempo indicato come, grazie alle iniziative legali che aveva intrapreso, la Pretura di X.________ avesse nel frattempo accertato la nullità dell'assemblea e ordinato la reiscrizione della società nel registro di commercio. Inoltre, ha riferito di avere revocato ogni mandato fiduciario conferito in precedenza a C.________, e che nei confronti dello stesso era stato aperto un procedimento penale per amministrazione infedele aggravata (subordinatamente amministrazione infedele), falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, nell'ambito del quale era stato sentito - come persona informata sui fatti - anche il notaio A.________. Infine, ha osservato come la messa in liquidazione della B.________ SA gli avesse causato danni stimabili in circa fr. 51'000 ed euro 61'000. 
 
 
C.  
A seguito della segnalazione ricevuta, il 27 novembre 2020 la Commissione di disciplina notarile ha aperto nei confronti del notaio A.________ un procedimento disciplinare, poi sfociato nella decisione del 23 luglio successivo, con la quale lo ha sanzionato con una multa di fr. 2'500.--. Rammentata la sua competenza prettamente disciplinare, ed escluso di potersi esprimere in merito a un'eventuale responsabilità civile del notaio, la Commissione ha infatti osservato che la verifica della presenza degli azionisti all'assemblea generale di una società anonima spetta in primo luogo al consiglio di amministrazione, ma che il notaio era nella fattispecie a conoscenza di circostanze che avrebbero imposto ulteriori chiarimenti. Dopo avere criticato A.________ anche per alcune formulazioni usate nell'atto notarile stesso, ha quindi concluso che, in qualità di pubblico ufficiale, egli fosse incorso in una violazione dell'obbligo di verità. 
La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità della lesione, della mancata presa di coscienza della stessa e dell'assenza di precedenti disciplinari. Su ricorso del 13 settembre 2021 di A.________, essa è stata in seguito confermata anche dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi con sentenza del 10 febbraio 2022. 
 
D.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 18 marzo 2022, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale chiedendo che, in suo accoglimento, la sentenza della Corte cantonale sia annullata e che, di conseguenza, annullata rispettivamente dichiarata nulla sia pure la decisione della Commissione di disciplina notarile, senza pronuncia di sanzioni nei suoi confronti. 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo ticinese non ha formulato osservazioni, riconfermandosi nel proprio giudizio. La Commissione di disciplina notarile è invece rimasta silente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Diretta contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; art. 90 LTF), l'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non rientra sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenza 2D_49/2017 del 15 giugno 2018 consid. 1.1). Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere un interesse all'annullamento rispettivamente alla modifica del giudizio impugnato (art. 89 cpv. 1 LTF), è pertanto ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
1.2. Dato che dalla motivazione si comprende come l'insorgente miri a una riforma del giudizio impugnato e non soltanto al suo annullamento, ad un esame del gravame non osta in effetti nemmeno il fatto che la conclusione relativa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo sia cassatoria e non riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_597/2018 del 29 novembre 2018 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve pertanto spiegare, in maniera concisa ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non è invece possibile criticare la lesione del diritto cantonale, del quale si può però lamentare un'applicazione in contrasto con il diritto federale e, segnatamente, con il divieto d'arbitrio o con altri diritti di carattere costituzionale (DTF 133 III 462 consid. 2.3; sentenza 2C_453/2019 del 6 dicembre 2019 consid. 7).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 e 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio nell'accertamento dei fatti deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che deve essere dimostrato da chi lo fa valere (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Nel giudizio impugnato, con il quale la sanzione pronunciata dalla Commissione di disciplina notarile viene confermata, i Giudici ticinesi hanno dapprima osservato di potersi esprimere sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di ulteriori prove, poiché dagli stessi l'oggetto della controversia emergeva con sufficiente chiarezza.  
Detto ciò, sono passati all'esame del caso nell'ottica dell'obbligo di verità, che risulta dall'art. 5 cpv. 1 della legge ticinese del 26 novembre 2013 sul notariato (LN/TI; RL/TI 952.100) e dall'art. 5 cpv. 2 del codice professionale del 18 giugno 2015 dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino (RL/TI 952.205), accertandone la violazione. Richiamato l'art. 702 CO, e al pari della Commissione di disciplina notarile, hanno infatti osservato che la verifica della presenza degli azionisti o di loro rappresentanti all'assemblea generale di una società anonima spetta in primo luogo al consiglio di amministrazione ma che siccome - pochi mesi prima, e in base a quanto risulta dal verbale dell'11 luglio 2014 - il ricorrente era stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi (anche) alla titolarità delle azioni della B.________ SA, allo stesso erano note circostanze che gli avrebbero imposto di procedere a dei chiarimenti. 
Confermata la lesione dell'obbligo di verità, perché il notaio aveva recepito il verbale dell'assemblea generale straordinaria del 23 dicembre 2014, svolta nella forma dell'assemblea universale (art. 701 CO), senza procedere a ulteriori verifiche in merito alla presenza rispettivamente alla rappresentanza di tutti gli azionisti, hanno infine esaminato l'ammontare della sanzione comminata, giungendo alla conclusione che - tenuto conto della gravità dell'infrazione, ma anche dell'assenza di precedenti disciplinari - la fissazione della multa in fr. 2'500.-- fosse appropriata. 
 
3.2. L'insorgente indica invece di non concordare con il giudizio reso, a conferma della sanzione, dal Tribunale amministrativo ticinese.  
È infatti dell'avviso che esso "viola gli art. 701 e 702 CO" nonché "i relativi obblighi notarili" e, nel contempo, "accerta in maniera manifestamente inesatta il contenuto del verbale di audizione testimoniale dell'11 novembre (recte: luglio) 2014" (ricorso, p.to 30). 
 
4.  
In discussione è l'operato del ricorrente in relazione alla ricezione in forma notarile del verbale dell'assemblea generale straordinaria della B.________ SA, che ha avuto luogo il 23 dicembre 2014 nella forma dell'assemblea universale (art. 701 CO) e durante la quale la società è stata sciolta e posta in liquidazione (art. 736 CO). 
 
4.1. I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (art. 701 cpv. 1 CO; assemblea universale, con riunione di tutti gli azionisti). Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di sua spettanza e deliberare su di essi (art. 701 cpv. 2 CO).  
Il consiglio di amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento dei diritti di voto (art. 702 cpv. 1 CO) e provvede alla tenuta del processo verbale, che deve indicare: (1) il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari; (2) le deliberazioni e i risultati delle nomine; (3) le domande di ragguagli e le relative risposte; (4) le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti (art. 702 cpv. 2 CO). 
 
4.2. Una società anonima può sciogliersi per più ragioni. Tra di esse vi è pure una deliberazione dell'assemblea generale che risulti da un atto pubblico (art. 736 cifra 2 CO).  
Se l'assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l'iscrizione (art. 63 cpv. 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio [ORC; RS 221.411]). Con la notificazione, occorre fornire i documenti giustificativi seguenti: (a) l'atto pubblico concernente la decisione di scioglimento dell'assemblea generale e, se del caso, la designazione dei liquidatori e il loro diritto di firma; (b) una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione in questo ruolo (art. 63 cpv. 2 ORC). 
 
4.3. I documenti redatti nella forma dell'atto pubblico, come il verbale dell'assemblea generale straordinaria in discussione, fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 cpv. 1 del codice civile svizzero [CC; RS 210]).  
Quella di "atto pubblico" è una nozione di diritto federale, da cui derivano anche obblighi per il pubblico ufficiale che è chiamato a rogarlo; per giurisprudenza, tra di essi vi è il divieto di procedere a constatazioni di cui conosce l'erroneità (DTF 90 II 274 consid. 5 e 6; 84 II 636 consid. 1; ETIENNE JEANDIN, La profession de notaire, 2017, pagg. 20, 75 seg.; MICHEL MOOSER, Le droit notarial en suisse, 2a ed. 2014, n. 177 segg.). Nella fattispecie, e al pari di quanto avviene in altri Cantoni (sentenza 2C_453/2019 del 6 dicembre 2019 consid. 4.3, con riferimento alla legislazione vodese), l'obbligo di verità è d'altra parte ancorato anche nell'ordinamento giuridico ticinese, che impone al notaio di constatare personalmente tutti i fatti relativi a dichiarazioni o pattuizioni ricevute nella forma autentica (art. 5 cpv. 1 LN/TI) e di formulare gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero (art. 5 cpv. 1 del codice professionale, pubblicato nella raccolta delle leggi del Cantone Ticino e le cui violazioni sono anch'esse giudicate dalla Commissione di disciplina notarile, analogamente a lesioni della legge sul notariato o del regolamento ad essa relativo [art. 20 e 97 LN/TI]). 
 
5.  
 
5.1. In un capitolo intitolato "l'accertamento manifestamente errato dei fatti", l'insorgente contesta innanzitutto la lettura data dalla Corte cantonale al verbale dell'11 luglio 2014, per giustificare la necessità di approfondimenti da parte del notaio in merito alla titolarità delle azioni della B.________ SA. Contrariamente ai Giudici ticinesi, ritiene infatti che lo stesso non fosse atto "ad insinuare dubbio alcuno", e che il suo richiamo per sostenere un obbligo di accertamento del notaio riguardo a quanto indicatogli in occasione dell'assemblea generale del 23 dicembre 2014 da C.________, amministratore unico della società, non sia giustificato.  
Così argomentando - in relazione all'apprezzamento, da parte della Corte cantonale, del verbale della sua audizione dell'11 luglio 2014 - il ricorrente pone quindi una questione che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implica un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.2). 
 
5.2. Nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale, una violazione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. non viene tuttavia sostanziata. In effetti, riguardo al citato documento, che i Giudici ticinesi hanno ritenuto essere una prova determinante in merito all'obbligo del ricorrente di approfondire la questione della titolarità delle azioni della società di cui stava recependo in forma notarile un verbale di assemblea generale, egli si limita a presentare una personale lettura della fattispecie, quindi a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta.  
L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato infatti solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione sarebbe suscettibile di avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
5.3. Parallelamente, va aggiunto che chi ricorre al Tribunale federale, sostenendo che gli accertamenti svolti dall'istanza inferiore siano da completare, deve dimostrare di aver già presentato davanti alla stessa i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2); se non lo fa, le allegazioni che si riferiscono a una fattispecie che si scosta da quella accertata dall'istanza inferiore non possono essere tenute in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1; sentenza 2C_1100/2018 del 6 aprile 2022 consid. 8.3).  
Anche una simile motivazione manca tuttavia nel caso che ci occupa, perché l'insorgente si limita in sostanza a formulare aggiunte e precisazioni nel testo (al riguardo, cfr. in particolare i p.ti 3.2 e 3.3 del ricorso), per poi interpretarle e dedurne delle conclusioni che non combaciano con quelle alle quali sono giunti i Giudici ticinesi. 
 
5.4. Sia come sia, sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano pertanto anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), la lettura data dalla Corte cantonale al verbale dell'11 luglio 2014 (segnatamente, nel considerando 5.2 del proprio giudizio), non appare per nulla lesiva del divieto d'arbitrio e stessa cosa vale per le ulteriori considerazioni con le quali - sempre con riferimento al citato verbale - è stata confermata la multa disciplinare. In effetti:  
(a) è vero che il tema del verbale del Ministero pubblico dell'11 luglio 2014 era in primo luogo quello della falsificazione di un brevetto notarile del ricorrente; vero è però anche che il brevetto falsificato da terzi si riferiva alla certificazione delle firme apposte su un contratto di compravendita di una parte del capitale azionario della B.________ SA, di modo che - come indicato in maniera più che sostenibile anche dai Giudici ticinesi - in tale documento la questione della titolarità delle azioni della società era altrettanto presente; 
(b) sostenibile è nel contempo anche il considerare che, in assenza di conoscenze più precise della fattispecie, come di aggiornamenti successivi all'audizione dell'11 luglio 2014, quella secondo cui C.________ e la società fossero stati vittime dell'agire delittuoso di terze persone era soltanto un'impressione del notaio, sulla quale lo stesso non avrebbe quindi potuto fare nessuno specifico affidamento. 
Dal verbale dell'11 luglio 2014 risulta del resto che il procedimento, nell'ambito del quale è stato sentito l'insorgente, era stato aperto contro ignoti, di modo che un coinvolgimento di C.________ non poteva essere escluso nemmeno per questa ragione. 
 
5.5. Siccome gli estremi per scostarsene non sono dati rispettivamente dimostrati (art. 105 cpv. 2 LTF), i fatti che sono stati accertati dalla Corte cantonale vincolano di conseguenza il Tribunale federale pure nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
6.  
 
6.1. Come detto (precedente consid. 3.2, con riferimento al p.to 30 dell'impugnativa), in un capitolo intitolato "la violazione del diritto federale" l'insorgente sostiene parimenti che il giudizio formulato dai Giudici ticinesi "viola gli art. 701 e 702 CO", nonché "i relativi obblighi notarili".  
Da un lato, in accordo sia con la prima istanza che con il Tribunale cantonale amministrativo, rileva infatti che "il notaio deve intervenire e verificare personalmente le affermazioni del presidente dell'assemblea riguardo alle presenze, soltanto quando ha motivo di dubitare della correttezza delle attestazioni dello stesso, e deve rifiutare di rogare l'atto notarile quando sussistono elementi concreti che lo portano a dubitare della veridicità delle circostanze che è chiamato a verbalizzare". D'altro lato, aggiunge tuttavia che, in casu, "e per tutti i motivi descritti, né il ricorrente aveva motivi di dubitare della correttezza delle attestazioni eseguite dal signor C.________, né sussistevano elementi concreti per farlo dubitare della veridicità di quanto indicato dal signor C.________". 
 
6.2. Di nuovo a torto, però. Così argomentando - in particolare, con riferimento a "tutti i motivi descritti" - l'insorgente si esprime in effetti partendo dal presupposto che la sua critica relativa all'accertamento dei fatti fosse fondata, mentre la stessa è stata respinta, in assenza della dimostrazione dell'asserito arbitrio (precedente consid. 5).  
Il giudizio impugnato, che vincola sul piano dei fatti anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), dà in effetti conto di una situazione in cui il ricorrente doveva dubitare di quanto indicatogli da C.________, non di una situazione - opposta - in cui il notaio "non ha alcun dubbio, né può averlo". 
 
6.3. Nel contempo, condivisibile non è nemmeno la critica con la quale, dopo avere indicato di concordare con l'impostazione giuridica seguita dalle autorità ticinesi (procedente consid. 6.1), l'insorgente parrebbe contestarla ed escludere l'obbligo di verifica del notaio in merito all'accertamento dei diritti di voto da parte del consiglio di amministrazione (art. 702 CO), salvo in caso di mala fede del notaio stesso (ricorso, p.to 70 segg. con riferimento a JEANDIN, op. cit., pag. 203 e a WALTER A. STOFFEL, L'instrumentation des actes authentiques en droit des sociétés, in: Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, 2007, pag. 197 segg., 209).  
 
6.3.1. L'insorgente sostiene infatti che la sua mala fede non sia stata provata. Tuttavia, come emerge dal considerando 4.2 del giudizio impugnato, davanti alla Corte cantonale egli rimproverava alla Commissione di disciplina notarile proprio di averlo considerato in mala fede. Sia come sia, e come indicato nell'impugnativa, nessuno può invocare la propria buona fede quando essa è incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere (art. 3 cpv. 2 CC) e questa è in sostanza la conclusione alla quale - alla luce dei contenuti del verbale dell'11 luglio 2014 nonché dell'art. 5 cpv. 1 LN/TI e dell'art. 5 cpv. 1 del codice professionale - sono giunti anche i Giudici ticinesi nella fattispecie.  
 
6.3.2. Proprio riguardo a tale ragionamento, che pare per altro seguire anche WALTER A. STOFFEL nel suo contributo (op. cit., pag. 209 "sauf mauvaise foi, le notaire qui a posé les questions qui s'imposent et à reçu des réponses plausibles peut et doit instrumenter l'acte"), il ricorso non contiene però nessun confronto specifico con il giudizio impugnato. In effetti, la tesi sviluppata dall'insorgente è e resta quella - contraria agli accertamenti svolti dall'istanza inferiore (precedente consid. 5) - secondo cui l'audizione dell'11 luglio 2014 non doveva affatto attirare la sua attenzione, ed egli poteva quindi rifarsi - senza avere alcun dubbio - a quanto riferitogli da C.________ (presenza o rappresentanza dei proprietari di tutte le azioni al portatore della società). D'altra parte, nel gravame presentato davanti al Tribunale federale il diritto cantonale applicato dall'istanza inferiore non è mai neppure citato, di modo che di esso non è nemmeno dimostrato un contrasto con il diritto superiore (precedente consid. 2.1; sentenza 2C_453/2019 del 6 dicembre 2019 consid. 7).  
 
6.4. Infine, a maggior fortuna non sono destinate le considerazioni contenute nel p.to 3.3.2.2 del ricorso, nel quale l'insorgente non sembra per altro denunciare la violazione di nessuna norma specifica.  
In tale sede, egli mette infatti in evidenza che "nel 2014, le azioni totalitarie senza la presenza fisica delle azioni... erano frequenti e per nulla o punto straordinarie". Nel medesimo contesto, prosegue quindi indicando che "ciò che conta... è la legittimazione sostanziale" e che "il possesso del titolo, in altre parole, altro non è che una presunzione di legittimazione che può essere sovvertita". Così argomentando, non considera tuttavia che il Tribunale amministrativo ticinese non ha confermato la sanzione solo in ragione dell'assenza di ulteriori verifiche "circa la reale presenza delle azioni al portatore" ma anche in merito "all'esistenza di un'altra forma di legittimazione del comparente" (giudizio impugnato, consid. C, 4.1 e 5.1). 
 
7.  
 
7.1. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, in merito alla constatazione della lesione dell'obbligo di verità il giudizio impugnato va pertanto condiviso, ciò che comporta anche il rigetto del ricorso.  
In effetti, l'entità della multa disciplinare, fissata in fr. 2'500.-- in base all'art. 97 cpv. 1 LN/TI, non è come tale contestata e non va quindi approfondita (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1, con riferimento al diritto cantonale). Inoltre, anche la richiesta di dichiarare nulla la decisione della Commissione di disciplina notarile, formulata in parallelo a quella di un suo annullamento, in riforma del giudizio impugnato (precedente consid. C), non può condurre ad altro esito. 
 
7.2. Come visto, motivi per annullare la decisione di prima istanza, in riforma del giudizio impugnato, difatti non ve ne sono. A maggior ragione, non si vede quindi perché di detta decisione dovrebbe essere constatata addirittura la nullità, data solo se un atto soffre di un vizio particolarmente grave, che sia riconoscibile con evidenza (DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 4.1).  
In via abbondanziale, può essere ad ogni modo aggiunto che nell'impugnativa un simile vizio non è sostanziato e che la nullità della decisione di prima istanza non emerge d'altra parte nemmeno altrimenti, sì che il Tribunale federale ne debba tenere conto d'ufficio (sentenza 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 4.2). 
 
 
8.  
Per quanto precede, l'impugnativa va respinta, perché infondata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Commissione di disciplina notarile e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.  
 
 
Losanna, 17 ottobre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli