4F_13/2024 15.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_13/2024  
 
 
Sentenza del 15 maggio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
istante, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
controparte, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza emanata 
il 21 febbraio 2024 dal Tribunale federale svizzero (4A_55/2024). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
La A.________ SA ha locato dalla B.________ SA locali commerciali con contratto 9 ottobre 2020, concluso a tempo indeterminato con inizio dal 1° gennaio 2021 e con prima scadenza possibile fissata al 31 dicembre 2025. Il contratto specifica che se " concluso per almeno 5 anni la pigione verrà annualmente adeguata all'indice nazionale dei prezzi al consumo ". Il 20 dicembre 2022 la locatrice ha notificato alla conduttrice un aumento della pigione trimestrale, indicando quale motivo l'indicizzazione del canone locativo. 
Con decisione del 24 agosto 2023 il Pretore del distretto di Lugano ha accertato, in parziale accoglimento della petizione della locatrice, che la pigione trimestrale era aumentata dal 1° febbraio 2023 a fr. 5'733.57. 
 
2.  
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con giudizio del 18 dicembre 2023, respinto l'appello presentato dalla A.________ SA nella misura in cui era ricevibile. La Corte cantonale ha ritenuto che il contratto di locazione era stato concluso per almeno 5 anni, che i pretesi difetti dell'ente locato non permettevano di contestare l'aumento di pigione e che al Pretore non poteva nemmeno essere rimproverato di non essersi pronunciato su una - non formulata - domanda riconvenzionale. 
 
3.  
Con sentenza 4A_55/2024 del 21 febbraio 2024 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF il ricorso presentato dalla A.________ SA, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente. 
 
4.  
Il 2 aprile 2024 la A.________ SA ha presentato una domanda di revisione contro l'appena menzionata sentenza in cui invoca l'art. 122 lett. a e l'art. 121 cpv. 1 lett. c e d LTF. Afferma che nella sua decisione il Tribunale federale avrebbe violato una serie di norme della LTF (art. 57, 102, 106 cpv. 1 e 2, 108 cpv. 3), della Costituzione federale (art. 5 cpv. 1, 8 cpv. 2, 9, 29 cpv. 1) e l'art. 6 CEDU. Gli rimprovera pure di avere ignorato che l'ente locato le sarebbe stato unicamente consegnato il 4 gennaio 2021, ragione per cui la locazione non sarebbe iniziata al momento previsto nel contratto e aveva una durata inferiore a 5 anni. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.  
Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un riesame della causa posta a fondamento della decisione del Tribunale federale è in linea di principio escluso. Il Tribunale può unicamente rivenire su una sua decisione se è dato uno dei motivi di revisione elencati esaustivamente negli art. 121 segg. LTF. 
Gli atti scritti destinati al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Pena l'inammissibilità, in una domanda di revisione dev'essere menzionato un motivo di revisione previsto dalla legge e spiegato in cosa consista il relativo vizio di cui soffrirebbe la sentenza del Tribunale federale (sentenza 4F_4/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 2, con rinvii). 
 
6.  
Giova innanzi tutto rilevare che il richiamo all'art. 122 lett. a LTF si rivela del tutto inconferente. Tale norma non permette infatti, contrariamente a quanto sembra ritenere l'istante, di ottenere la revisione di una sentenza del Tribunale federale semplicemente asserendo che questa violerebbe la CEDU. Essa presuppone invece che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato mediante una sentenza definitiva tale violazione o abbia chiuso la causa con una composizione amichevole, condizione che non si è verificata in concreto (sentenza 4F_6/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4). 
 
7.  
 
7.1. Giusta l'art. 121 lett. c LTF può essere chiesta la revisione di una sentenza del Tribunale federale se quest'ultimo non ha statuito su singole conclusioni. Allegazioni o censure ricorsuali non costituiscono delle conclusioni nel senso di questa norma. Con la revisione non può quindi essere fatto valere che una censura adempiva le esigenze di motivazione e doveva essere esaminata nel merito (sentenze 4F_11/2023 del 5 febbraio 2024 consid. 3.3; 4F_9/2014 del 28 ottobre 2014 consid. 2.3.1; 4F_20/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 3.2).  
L'art. 121 lett. d LTF consente poi di domandare la revisione se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Tale motivo di revisione non concerne invece l'applicazione del diritto e l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenza 4F_2/2023 del 16 agosto 2023 consid. 2.1). La revisione non ha nemmeno la funzione di correggere presunti errori di diritto (sentenza 4F_4/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 3, con rinvii) o di permettere a una parte di rimediare alle lacune del ricorso (sentenza 4F_8/2024 del 18 aprile 2024 consid. 1.2). 
 
7.2. In concreto, come emerge segnatamente dall'asserita violazione di numerose disposizioni legali, la domanda in esame è esclusivamente volta ad ottenere un libero riesame della sentenza di questo Tribunale, ma non contiene alcuna argomentazione riferita ai motivi di revisione previsti dalle norme succitate e invocate nell'istanza.  
 
8.  
Da quanto precede discende che la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece accordare ripetibili alla controparte che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti