5A_948/2023 20.12.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_948/2023  
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, via alla Chiesa 40, 6808 Torricella. 
 
Oggetto 
curatela, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2023 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.139). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Mediante istanza 13/15 settembre 2023 l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di rappresentanza di A.A.________ ai sensi dell'art. 394 CC, ha trasmesso all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne copia dello scritto 24 agosto 2023 dell'avv. B.________, che rappresenta i coniugi A.________ nella procedura di separazione coniugale con accordo completo giusta l'art. 117 segg. CC, con cui ha chiesto la ratifica per procedere con la domanda di separazione coniugale. Con decisione 15 ottobre 2023 l'autorità di protezione ha annullato una propria precedente decisione 29 settembre 2023 e ha dichiarato irricevibile la predetta istanza del curatore, siccome relativa a diritti strettamente personali del curatelato. 
Con reclamo 23 ottobre 2023 A.A.________ ha chiesto l'annullamento di tale decisione. Mediante sentenza 7 novembre 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il rimedio siccome carente di motivazione e in larga misura estraneo al tema della contestata decisione. 
 
2.  
Con ricorso 13 dicembre 2023 A.A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di attuare " la revoca d'ufficio del mandato e curatela all'avv. Pascal Cattaneo ". Egli ha anche chiesto di ordinare misure cautelari secondo l'art. 104 LTF e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio all'adozione di una nuova perizia psichiatrica, all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
La questione della capacità processuale di A.A.________, il quale ha inoltrato personalmente il gravame all'esame, può essere lasciata aperta, dato che tale rimedio, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito. 
 
4.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Nella ridotta misura in cui il ricorrente discute la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), egli omette di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento di tale giudizio e di spiegare in modo intellegibile perché il suo reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso al Tribunale federale, confuso e prolisso, non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di adozione di misure cautelari giusta l'art. 104 LTF (comunque insufficientemente motivata) diventa priva di oggetto. 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né " indennità di inconvenienza ". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 20 dicembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini