2C_331/2023 07.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_331/2023  
 
 
Sentenza del 7 luglio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, 
Sezione della pedagogia speciale, 
piazza Governo, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Scolarizzazione speciale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.334). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.A.________, nata nel 2010, frequenta la scuola elementare di X.________. Presentando un ritardo globale dello sviluppo, è stata seguita sin dalla prima elementare da una docente di sostegno pedagogico, poi assecondata da un operatore scolastico specializzato. La bambina ha ripetuto il secondo anno di scuola e, alla fine della terza elementare, il servizio pedagogico ha chiesto che seguisse la scolarizzazione speciale. Data l'opposizione della famiglia, C.A.________ è stata sottoposta in quarta elementare a un monitoraggio.  
 
A.b. In seguito a questa valutazione e raccolto il preavviso della competente autorità, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS) ha disposto, con risoluzione del 21 giugno 2022, la scolarizzazione speciale a favore di C.A.________.  
La risoluzione è stata contestata, senza successo, dai genitori della bambina, A.A.________ e B.A.________ - i quali si opponevano alla scolarizzazione speciale per quanto concerne la scuola elementare, mentre l'accettavano per la scuola media - dapprima dinanzi al Consiglio di Stato (decisione del 13 settembre 2022) e poi davanti al Tribunale cantonale amministrativo (sentenza del 4 maggio 2023). In sede cantonale la bambina, grazie alla concessione dell'effetto sospensivo, ha comunque continuato la scolarizzazione ordinaria. 
 
B.  
Il 7 giugno 2023 A.A.________ e B.A.________ hanno depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiedono che la sentenza cantonale sia annullata e che venga emanato un nuovo giudizio in accoglimento delle loro pretese. I ricorrenti che, come già in sede cantonale, non vogliono che la loro figlia frequenti la scuola speciale fintanto che è nella scuola elementare ma non si oppongono più per quanto concerne la scuola media, censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti. Essi postulano altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio, salvo la trasmissione degli atti delle autorità cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
1.1. Oggetto di disamina è l'obbligo imposto alla figlia minorenne dei ricorrenti di seguire una scolarizzazione speciale invece di continuare la sua scolarizzazione in una classe ordinaria con delle misure pedagogiche adattate ai suoi bisogni educativi. La vertenza sfugge pertanto alla clausola di esclusione dell'art. 83 lett. t LTF, norma seconda la quale il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. In effetti più che la valutazione delle capacità della bambina ai sensi della citata norma oggetto di giudizio è il suo orientamento scolastico, tenuto conto segnatamente di certe sue constatate difficoltà di apprendimento (sentenze 2C_346/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 1.1. e 2C_817/2021 del 24 giugno 2022 consid. 1.1 e rispettivi riferimenti).  
 
1.2. Legittimato a interporre ricorso in materia di diritto pubblico è chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF); detto interesse può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 142 V 395 consid. 2 e rinvio) e deve, in principio, sussistere anche quando il Tribunale federale si pronuncia sulla lite (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii).  
Nel caso specifico la questione di sapere se questo interesse sussiste tuttora - dato che l'anno scolastico (quinta elementare) è oramai finito e che, come emerge dalla sentenza cantonale nonché dal gravame (vedasi sentenza impugnata pag. 3 lettera D in fine e ricorso pag. 3 punto 6 infine), i ricorrenti non si sono opposti a che la loro figlia iniziasse la scuola media (cioè dalla sesta classe in poi) nella scuola speciale - può rimanere indeciso dato che, per i motivi esposti di seguito, l'impugnativa sfugge ad un esame di merito. 
 
2.  
 
2.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii).  
 
2.2. Nel caso specifico i ricorrenti concentrano la motivazione del loro gravame e l'unica censura da loro formulata sulla violazione del loro diritto di essere sentiti. Segnatamente rimproverano ai giudici ticinesi di non avere "speso nemmeno una riga" sul certificato, da loro prodotto, del Prof. dr. med. D.________, datato 30 settembre 2022, come anche di non avere considerato il loro parere.  
 
2.3. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, tra l'altro, la facoltà di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e/o rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio: nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1).  
Quando la parte ricorrente rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove manifestamente inesatto, cioè arbitrario, essa non può accontentarsi di opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 2.3), essa deve in particolare dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 V 188 consid. 2 e richiami). 
 
2.4. Nel caso di specie, la motivazione avanzata dai ricorrenti con riferimento alla violazione del loro diritto di essere sentiti è manifestamente insufficiente, considerate le esigenze poste al riguardo dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, richiamati in precedenza. Nel proprio giudizio la Corte cantonale si è fondata sulla decisione governativa, la quale riprendeva le conclusioni dalla procedura di valutazione standard (di seguito: PVS) eseguita al termine dell'anno di monitoraggio. Dalle stesse emergeva che i requisiti minimi necessari affinché la bambina potesse continuare la scolarizzazione ordinaria non erano stati raggiunti: non aveva dimostrato progressi significativi nell'acquisizione di nuove competenze rispetto agli obiettivi fissati a inizio anno, conservando invece importanti lacune in più materie (italiano, francese, studio dell'ambiente, matematica). Inoltre anche se aveva sviluppato alcune nuove competenze di base riferite al primo ciclo, soprattutto in presenza di misure compensative, non erano invece stati osservati progressi in relazione alle competenze del secondo ciclo. Per giunta era stato osservato un notevole ritardo, la bambina non riuscendo a portare a termine - sebbene seguisse un programma differenziato - le consegne se non adeguatamente accompagnata.  
Premesso poi che i ricorrenti contestavano genericamente la decisione governativa, senza però confrontarsi compiutamente con le dettagliate motivazioni del Consiglio di Stato, la Corte cantonale - rammentato che in seguito alla PVS era stato redatto un rapporto dettagliato ben motivato, corredato da rapporti allestiti da periti - ha concluso osservando che non erano stati fatti valere elementi che permettevano di distanziarsi dall'accurato parere degli esperti e della loro conclusione, ossia che la scolarizzazione speciale era la misura la più adeguata ai bisogni della bambina. 
 
2.5. Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti, ancora una volta, si limitano ad addurre che la Corte cantonale non avrebbe considerato il loro parere, senza però meglio motivare la censura (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Allo stesso modo essi lamentano che la Corte cantonale non avrebbe "speso nemmeno una riga" sul certificato del Prof. dr. med. D.________ ove viene indicato che la bambina, seguita per un leggero deficit cognitivo, "ha manifestato la sua soddisfazione per poter continuare nella classe che si trova tuttora in quinta elementare". Essi però non spiegano e ancora meno provano (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) in che e perché il contenuto, succinto, di questo certificato medico sarebbe determinante, sarebbe cioè suscettibile d'influenzare la causa e, quindi, di modificarne l'esito, di modo che l'apprezzamento anticipato delle prove fatto dai giudici cantonali, i quali non l'hanno tenuto in considerazione, sarebbe inficiato d'arbitrio. Per quanto concerne invece i tre documenti forniti dinanzi a questa Corte, i ricorrenti non fanno valere che gli stessi sarebbero già stati prodotti in sede cantonale (sulla questione del divieto dei nova posto dall'art. 99 LTF, vedasi DTF 139 III 120 consid. 3.1.2) e che arbitrariamente la Corte cantonale gli avrebbe scartati.  
In realtà, i ricorrenti si limitano a formulare delle affermazioni generiche, senza spiegare compiutamente in che e perché il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato leso con riguardo alla loro argomentazione. Il fatto che la Corte cantonale giunga ad una soluzione diversa da quella da loro desiderata non implica la disattenzione dell'art. 29 Cost. (DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_994/2022 del 22 giugno 2023 consid. 3.1). Il gravame, che denota carattere appellatorio, va pertanto dichiarato inammissibile. 
 
2.6. Premesse queste considerazioni, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.  
La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, atteso che le conclusioni del ricorso erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la particolarità del caso si rinuncia tuttavia eccezionalmente a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese. 
 
4.  
Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della pedagogia speciale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud