2F_27/2022 08.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_27/2022  
 
 
Sentenza dell'8 agosto 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. Comune di X.________, 
2. Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Polizia cantonale, 6900 Lugano, 
 
Giudice delegato del Tribunale 
amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Autorizzazione all'esercizio della prostituzione, denegata giustizia, 
 
domanda di revisione della sentenza emessa il 6 luglio 2022 dal Tribunale federale svizzero (2C_522/2022). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 6 luglio 2022 (sentenza 2C_522/2022) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito da A.________ contro la decisione 8 giugno 2022 del Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che dichiarava irricevibile il gravame sottopostogli il 30 aprile 2022 dall'interessato, il quale si lamentava della ritardata evasione, da parte della Polizia Cantonale, di una richiesta di informazioni relativa alla "registrazione attività assimilabili alla prostituzione" rispettivamente, dalla parte del Comune di X.________, dell'annuncio di "attività prostituzione-assistenti sessuali e massaggiatori per disabili".  
 
A.b. Ricordato che oggetto di giudizio dinanzi ad esso poteva essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Corte cantonale, il Tribunale federale ha osservato che, oltre al fatto che il ricorrente si limitava a formulare generiche critiche di merito, le quali erano però inammissibili, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità inferiore (DTF 144 II 184 consid. 1.1), questi non si confrontava con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza di ultima istanza cantonale (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), omettendo pertanto di spiegare perché la sua impugnativa avrebbe dovuto essere considerata ammissibile, ciò che disattendeva le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (sentenza 2C_522/2022).  
 
B.  
Con istanza del 30 luglio 2022 A.________ ha chiesto la revisione della citata sentenza giusta gli art. "38 cpv. 1-3 LTF e art. 121 LTF". Egli ha anche domandato, tra l'altro, l'annullamento di una precedente sentenza emessa nei suoi confronti (causa 2C_1040/2020 del 21 dicembre 2020), di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante in via anticipata, nonché ha chiesto la ricusa della Presidente Aubry Girardin e della Cancelliera Ieronimo Perroud per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un'istanza può essere esaminata nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1 e rinvio).  
 
1.2. Confrontato con una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (art. 20 cpv. 1 LTF; sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. A.________ ha inoltrato personalmente la domanda di revisione qui all'esame. La questione della sua capacità processuale (cfr. sentenza 2C_522/2022 già citata, consid. 2.1) può essere lasciata aperta, dato che tale domanda, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.  
 
2.2. Le sue conclusioni relative all'annullamento della sentenza 2C_1040/2020, all'assegnazione di risarcimenti danni rispettivamente di un'indennità di inconvenienza, alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti dei magistrati cantonali e/o dei curatori risultano di primo acchito inammissibili, poiché esulano da quanto può validamente essere chiesto con una domanda di revisione.  
 
3.  
 
3.1. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con richiami), come peraltro già spiegato più volte all'istante in precedenti sentenze (vedasi ad esempio sentenza 5F_3/2021 del 23 agosto 2021 con richiamo).  
 
3.2. La domanda di ricusa della Presidente Aubry Girardin e della sottoscritta Cancelliera è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene l'istante, e come peraltro già spiegatogli ripetutamente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 consid. 1 e riferimenti). In tali circostanze, la domanda di ricusa può essere evasa dalla Corte comprendente pure le persone di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (vedasi sentenza 5F_3/2021 già citata consid. 5 e numerosi riferimenti).  
 
4.  
 
4.1. La sentenza 2C_522/2022 è passata in giudicato con la sua pronuncia (art. 61 LTF) e non può essere annullata in applicazione dell'art. 38 cpv. 1 LTF, ma soltanto mediante una revisione (art. 38 cpv. 3 e 121 segg. LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3 aed. 2022, n. 9 e 13 all'art. 38 LTF).  
 
4.2. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).  
Laddove, come accennato in precedenza, non avanza critiche totalmente estranee al giudizio dedotto in revisione, nella prolissa ed intricata domanda all'esame l'istante si limita a ridiscutere liberamente la sentenza 2C_522/2022, omettendo di spiegare con sufficiente chiarezza (art. 42 cpv. 2 LTF) in che modo il Tribunale federale sarebbe incorso in un motivo di revisione previsto all'art. 121 LTF. Del tutto generica, la sua istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata e quindi inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è quindi priva di oggetto. Non si giustifica assegnare ripetibili.  
 
5.2. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di ricusa è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, al curatore, avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 8 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud