2C_923/2022 21.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_923/2022  
 
 
Sentenza del 21 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi rappresentati dalla dott. Danica M. T. Gianola, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Contestazione di un'annotazione su una pagella scolastica in merito ad assenze non giustificate, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2022 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.306). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Durante l'anno scolastico 2021/2022 C.________ ha frequentato la seconda elementare presso l'Istituto scolastico di X.________. 
Con l'entrata in vigore, il 10 gennaio 2022, dell'obbligo di portare le mascherine alle scuole elementari (decreto cantonale del 3 gennaio 2022 sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole), vi sono stati svariati scambi di corrispondenza tra i genitori del bambino e l'autorità scolastica, riferiti in particolare al fatto che i primi non volevano fare frequentare le lezioni al figlio, finché tale obbligo sarebbe stato valido. 
 
B.  
Al termine dell'anno scolastico, C.________ è stato promosso. La pagella attestava però 128 unità didattiche di "assenze non giustificate". 
Contro tale attestazione, relativa alle assenze, A.________ e B.________ sono quindi insorti davanti all'ispettorato scolastico, che ha trasmesso il gravame al Governo ticinese per competenza. 
 
C.  
Con risoluzione del 13 settembre 2022, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha decretato l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di interesse a contestare l'indicazione delle ore di assenza non giustificate. Ha infatti constatato che questa iscrizione nella pagella non ha pregiudicato la promozione dell'allievo al terzo anno delle elementari e che non ha nessun'altra incidenza sul suo futuro scolastico. 
Detta decisione è stata tutelata anche dal Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza del 7 ottobre 2022, ha respinto il gravame davanti ad esso interposto, condividendo le ragioni del Governo. 
 
D.  
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 novembre 2022, A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo a quest'ultimo di annullarla (rispettivamente di riformarla) e di decidere "che le 128 ore di assenza dalla scuola di C.________, per l'anno scolastico 2021/2022, sono da considerarsi giustificate". 
Non sono state ordinate misure istruttorie. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 III 140 consid. 1).  
Nella misura in cui adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile, l'errata denominazione di un rimedio giuridico non comporta nessun pregiudizio per chi ricorre (DTF 133 II 396 consid. 3.1; sentenza 2C_474/2022 del 18 agosto 2022 consid. 1.2). 
 
1.2. Nella fattispecie, il gravame è tempestivo (art. 44 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), e concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. In effetti, siccome la decisione impugnata non riguarda materialmente la valutazione delle capacità intellettuali o fisiche di C.________ - poiché ha per oggetto solo le sue assenze da scuola e, in questo contesto, si limita inoltre a confermare la mancanza di un interesse a ricorrere contro la relativa indicazione in pagella - ad un'entrata in materia non osta nemmeno l'art. 83 lett. t LTF (DTF 147 I 73 consid. 1.2; sentenze 2C_474/2022 del 18 agosto 2022 consid. 1.1; 2C_808/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 1.1).  
Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico. Di conseguenza, il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato sarà esaminato quale ricorso ordinario. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). L'allegato ricorsuale deve di conseguenza confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi del giudizio impugnato, ed esporre in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 146 I 62 consid. 3; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono inoltre più severe, perché chi insorge deve indicare i diritti ritenuti lesi e specificare, con un'argomentazione puntuale e precisa, in cosa consista la violazione contenuta nella sentenza impugnata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
2.2. Per quanto attiene all'oggetto del litigio davanti al Tribunale federale, esso è delimitato dalle conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF); tuttavia, lo stesso non può andare oltre quanto deciso dall'istanza inferiore nel dispositivo del suo giudizio (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; sentenza 2C_706/2022 del 12 settembre 2022 consid. 4.1; 2C_70/2022 dell'11 febbraio 2022 consid. 2).  
Di conseguenza, chi ricorre in sede federale non può formulare né conclusioni né critiche che vadano al di là dell'oggetto del litigio definito dall'istanza precedente nella sentenza impugnata. 
 
2.3. Ora, il giudizio della Corte cantonale si limita nella fattispecie a confermare la decisione di inammissibilità pronunciata dal Consiglio di Stato ticinese, per mancanza di interesse a contestare l'indicazione delle ore di assenza non giustificate contenuta nella pagella di C.________ (nessun pregiudizio per la promozione e nessun'altra incidenza sul futuro scolastico dell'allievo). Siccome il rigetto del ricorso da parte del Giudice delegato del Tribunale amministrativo ticinese concerne unicamente la questione dell'inammissibilità del ricorso presentato davanti al Governo cantonale, la conclusione con la quale gli insorgenti chiedono al Tribunale federale di decidere "che le 128 ore di assenza dalla scuola di C.________, per l'anno scolastico 2021/2022, sono da considerarsi giustificate" (precedente consid. D), va quindi oltre l'oggetto del litigio e risulta inammissibile; lo stesso vale per le critiche addotte a sostegno di questa conclusione, che non possono essere esaminate (sentenza 2C_706/2022 del 12 settembre 2022 consid. 4.2).  
Non essendo stato riconosciuto un interesse a ricorrere, la questione della correttezza o meno dell'annotazione contenuta nella pagella di C.________ non è stata infatti oggetto di verifica in sede cantonale e non può quindi esserlo davanti al Tribunale federale. 
 
2.4. D'altra parte, a differenza di quanto richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, un confronto con le ragioni che hanno condotto la Corte cantonale a condividere l'opinione del Governo (assenza di pregiudizio) fa nella fattispecie completamente difetto (sentenza 2C_706/2022 del 12 settembre 2022 consid. 4.4), e anche la semplice richiesta di "soprassedere" alla prassi giurisprudenziale richiamata dalle autorità cantonali non può certo portare il Tribunale federale ad estendere l'oggetto del litigio, sin qui chiaramente limitato alla questione a sapere se vi sia un interesse o meno a ricorrere contro l'annotazione in pagella.  
 
2.5. Constatato che le conclusioni e le censure formulate nell'impugnativa non riguardano l'oggetto del litigio e che in merito allo stesso i ricorrenti non avanzano nessuna critica che si confronti con le argomentazioni della Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico va pertanto considerato inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Per quanto precede, il ricorso, trattato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli insorgenti, in solido (art. 65 cpv. 1 e 2 LTF, art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli