2C_571/2023 09.11.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_571/2023  
 
 
Sentenza del 9 novembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hartmann, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Mattia Bartolo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso per frontalieri UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 settembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.413). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 12 marzo 2020, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda con la quale A.________, cittadino italiano residente in Provincia di X.________, mirava ad ottenere un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente a Y.________. L'autorità menzionata ha motivato il suo rifiuto con ragioni di ordine pubblico, dovute all'esistenza di due condanne penali pronunciate nei confronti del richiedente in Italia: la prima, comminata il 14 maggio 2013, a una pena sospesa di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e a una multa di euro 8'000, per il reato di cessione illecita di stupefacenti; la seconda, comminata il 17 dicembre 2014, a una pena di quattro anni e nove mesi di reclusione, a una multa di euro 14'000 e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di acquisto, detenzione, vendita, cessione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti (pena rideterminata che assorbe quella comminata il 14 maggio 2013). 
Su ricorso, la liceità del diniego è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (1° settembre 2021) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, espressosi in merito con sentenza dell'11 settembre 2023. 
 
B.  
Con ricorso del 13 ottobre 2023, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale. Con tale atto, chiede l'annullamento di tutte le decisioni prese in sede cantonale e il rilascio del permesso per frontalieri UE/AELS. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
Con decreto presidenziale del 17 ottobre 2023, l'effetto sospensivo è stato riconosciuto. Nel seguito, il Tribunale federale si è fatto trasmettere l'incarto cantonale ma non ha ordinato scambi di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è diretta contro una pronuncia resa dal Tribunale amministrativo ticinese in un litigio che riguarda il diritto degli stranieri. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
Siccome l'insorgente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla clausola d'eccezione (sentenza 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 1.1). 
 
1.2. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da una persona che ha legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che esso va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è tuttavia legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo ticinese. Per quanto direttamente volto alla modifica delle decisioni del Governo cantonale e della Sezione della popolazione (precedente consid. B), il ricorso è pertanto inammissibile (DTF 146 II 335 consid. 1.2; sentenza 2C_833/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 1.1.2). 
 
2.  
Al pari del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo ticinese ha confermato la correttezza dell'agire della Sezione della popolazione. 
Esposto il quadro legale di riferimento, ha infatti constatato che il diniego dell'autorizzazione richiesta rispettava: (a) l'accordo sulla libera circolazione delle persone, che ammette una limitazione dei diritti da esso riconosciuti, tra i quali quello ad un permesso per frontalieri UE/AELS (art. 3 in relazione con l'art. 7 allegato I ALC), in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC); (b) il diritto interno, che permette di non rinnovare quindi anche di non rilasciare un permesso per frontalieri ai sensi dell'art. 35 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) se è dato un motivo di revoca (art. 35 cpv. 4 in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI); (c) il principio di proporzionalità (giudizio impugnato, consid. 2-4). 
 
3.  
 
3.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso bisogna spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che l'insorgente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata; se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 145 V 161 consid. 5.2).  
Nella fattispecie, la motivazione addotta davanti al Tribunale federale in relazione all'accordo sulla libera circolazione delle persone e al principio della proporzionalità è identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. In merito a questi due aspetti, il gravame - che è redatto da un avvocato - lede quindi l'art. 42 cpv. 2 LTF, perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato, e non può essere esaminato oltre (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3; sentenza 2C_68/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 1.4). 
 
3.2. Per quanto lamenti una lesione dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, l'impugnativa non può essere per contro condivisa, perché è infondata.  
 
3.2.1. L'insorgente sostiene infatti che, se fossero stati giudicati in Svizzera, i reati da lui commessi in Italia avrebbero portato "con alta verosimiglianza" alla pronuncia di una pena detentiva inferiore a un anno e, per questa ragione, considera che una condanna di lunga durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, necessaria per negargli il permesso anche in base al diritto interno (art. 35 cpv. 4 in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI; sentenze 2C_164/2021 del 29 luglio 2021 consid. 3.1; 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 3.1), non sarebbe data.  
Così argomentando, si discosta tuttavia sia dal testo dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, che prevede una condanna di lunga durata senza fare ulteriori distinzioni o ipotesi, sia dalla giurisprudenza in materia, secondo la quale una pena privativa della libertà è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa o che vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2; sentenza 2C_23/2021 del 4 novembre 2021 consid. 3.2), ciò che è manifestamente il caso anche nella fattispecie (precedente consid. A, con riferimento alle due condanne subite nel 2013 e nel 2014). 
 
3.2.2. D'altra parte, non tiene nemmeno conto del fatto che, nell'applicazione dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, la presa in considerazione di condanne estere è di principio ammessa e viene esclusa unicamente per motivi qualificati. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, ciò avviene infatti solo se: (a) secondo l'ordinamento svizzero, gli atti in discussione non sono considerati un crimine o un delitto; (b) la condanna estera è stata pronunciata in uno Stato o al termine di una procedura in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa minimi garantiti in uno Stato di diritto; (c) il giudizio penale estero appare in contrasto con l'ordine pubblico ("ordre public"), ovvero se il riconoscimento della condanna estera è in contrasto insanabile con l'ordinamento giuridico svizzero e coi valori e/o il senso di giustizia che sottendono allo stesso (DTF 138 III 332 consid. 4.1; sentenze 2C_851/2017 del 5 ottobre 2018 consid. 3.2; 2C_662/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 2.1).  
Nella fattispecie, l'adempimento di queste condizioni non è però dimostrato e nemmeno appare altrimenti evidente. In effetti, dall'accertamento dei fatti contenuto nel giudizio impugnato, che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), non risulta nessun elemento che possa portare a concludere che lo Stato italiano abbia leso i diritti di difesa minimi del ricorrente. Inoltre, da una lettura della sentenza cantonale non emergono conflitti con l'ordinamento giuridico svizzero, che in base alla giurisprudenza dovrebbero essere addirittura palesi ed insanabili. Infine, va osservato che l'art. 19 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) - cui fa riferimento anche l'insorgente, per fare un parallelismo con i reati per i quali è stato condannato in Italia - prevede pene detentive sino a tre anni o la pronuncia di una multa e concerne quindi fattispecie che rientrano nella categoria dei delitti, ciò che basta per tenerle in considerazione anche nel nostro Paese (art. 10 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; 311.0]). 
 
4.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 9 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli