5A_324/2023 15.06.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_324/2023  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Escher, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Ltd, 
patrocinata dagli avv.ti dott. Nicolas Rouiller e Alban Matthey, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________ Inc., 
2. C.________, 
patrocinate dagli avv.ti Nicola Orelli e Filippo Ferrari, 
opponenti. 
 
Oggetto 
cauzione per spese ripetibili (azione di contestazione di pretese di terzi), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2022.90). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il 4 luglio 2022, nel termine impartitole giusta l'art. 108 cpv. 2 LEF, la A.________ Ltd ha introdotto un'azione di contestazione della pretesa rivendicata da B.________ Inc. e da C.________ riguardante il credito sequestrato (a favore della A.________ Ltd) all'escusso D.________, pari a USD 21'690'085.-- e GBP 2'254'385.66. 
Nell'ambito di tale causa, con decisione 2 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano ha imposto alla A.________ Ltd la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 300'000.-- oltre IVA in applicazione dell'art. 99 cpv. 1 lett. a CPC
Con sentenza 13 marzo 2023 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo introdotto il 14 novembre 2022 dalla A.________ Ltd avverso la decisione pretorile. 
 
2.  
Mediante ricorso in materia civile 1° maggio 2023 la A.________ Ltd ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di riformarla respingendo la domanda di prestazione di una cauzione per spese ripetibili, in via subordinata di annullarla e di rinviare l'incarto all'autorità di primo grado, rispettivamente di secondo grado, per nuovo giudizio. 
Con osservazioni 16 maggio 2023 le opponenti hanno postulato la reiezione dell'istanza di effetto sospensivo e la condanna della ricorrente al pagamento di fr. 9'000.-- a titolo di garanzie per eventuali spese ripetibili giusta l'art. 62 cpv. 2 LTF, considerando di dover " verosimilmente compiere ulteriori passi procedurali, ossia depositare la risposta al ricorso della ricorrente ". 
Non sono state chieste determinazioni sul merito. 
 
3.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in francese, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale con cui una parte è stata astretta a prestare una cauzione per spese ripetibili giusta l'art. 99 cpv. 1 CPC, costituisce anch'essa una decisione incidentale (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 con rinvii). Tale decisione incidentale può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie, dato che l'accoglimento del ricorso non condurrebbe in ogni modo a una decisione finale), ossia un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato, perlomeno non completamente, con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente. Non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2 con rinvii; 147 III 159 consid. 4.1). In materia di cauzione per spese ripetibili, la giurisprudenza ha stabilito che colui che possiede i mezzi finanziari per pagare detta cauzione non incorre in un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. La parte ricorrente deve pertanto dimostrare, nella motivazione del ricorso, di non essere economicamente in grado di fornirla (v. DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). 
La ricorrente sostiene che in concreto il presupposto del pregiudizio irreparabile sarebbe manifestamente realizzato per il fatto che i suoi soci sarebbero tutti avvocati in Ucraina, la cui attività sarebbe ora seriamente toccata dal conflitto e la cui liquidità sarebbe quindi fortemente limitata. 
Le affermazioni della ricorrente sono del tutto generiche (già per il fatto che la sua sede non si trova in Ucraina, ma nella Repubblica delle Seychelles, e che nulla attesta che essa sarebbe unicamente detenuta da avvocati attivi in Ucraina). Essa non dimostra minimamente di non essere economicamente in grado di pagare la cauzione di fr. 300'000.-- oltre IVA. La condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale non può pertanto dirsi adempiuta. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. 
Con l'evasione del ricorso, l'istanza della ricorrente volta alla concessione dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto. La richiesta delle opponenti di ottenere garanzie per eventuali spese ripetibili nella procedura dinanzi al Tribunale federale, richiesta che - come riconosciuto pure dalle opponenti - vale unicamente per le spese future (v. sentenza 4A_46/2015 del 27 marzo 2015 consid. 3, non pubblicato in DTF 141 III 155), diventa anch'essa caduca. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni delle opponenti all'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame) seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà alle opponenti la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini