1B_227/2023 15.06.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_227/2023  
 
 
Sentenza del 15 giugno 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Müller, Kölz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv.ti Daniele Iuliucci e Simone Creazzo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Domanda di scarcerazione, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 31 marzo 2023 
dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale (CN.2023.11). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 19 settembre 2022 (SK.2022.20) la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: Corte penale) ha condannato per ripetuto tentato assassinio (dispositivo 1.1), violazione dell'art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122; dispositivo 1.2) e ripetuto esercizio illecito della prostituzione (dispositivo 1.3) A.________, arrestata il 24 novembre 2020, a una pena detentiva di nove anni di reclusione, dedotto il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, nonché a una multa di fr. 2'000.-- (dispositivo n. 2). La Corte penale ha ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (dispositivo n. 3); l'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario (dispositivo n. 4). 
 
B.  
Con dichiarazione di appello l'interessata ha impugnato solo la colpevolezza e la commisurazione della pena (dispositivi n. 1.2 e 2). Considerato che la misura ex art. 59 cpv. 3 CP non è stata impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato, con decisione del 6 febbraio 2023 la Corte di appello del Tribunale penale federale (in seguito: Corte di appello) ha ordinato l'esecuzione del trattamento stazionario. 
 
C.  
Mediante istanza del 29 marzo 2023, indirizzata all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), l'interessata ha chiesto d'essere trasferita in una struttura sanitaria chiusa, idonea al trattamento delle sue patologie psichiatriche; ciò nell'attesa del trasferimento definitivo in una struttura atta all'esecuzione della misura stazionaria ordinata dalla Corte penale, che sarebbe stata anticipata dalla Corte di appello. 
A.________ ha trasmesso una copia della citata istanza alla Corte d'appello "affinché, in assenza del postulato trasferimento, abbia a trattarla come istanza di scarcerazione". Con decreto del 31 marzo 2023 il Presidente della Corte d'appello ha dichiarato irricevibile la domanda di scarcerazione, ritenuto che il trattamento stazionario era già stato posto in esecuzione. 
 
 
D.  
Avverso questo decreto A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di rinviare l'incarto alla Corte di appello affinché esamini nel merito la domanda di scarcerazione. 
Il Ministero pubblico della Confederazione propone di respingere in quanto ammissibile il ricorso, conclusione formulata anche dalla Corte di appello, che si conferma nel decreto impugnato. Dello scritto del 15 maggio 2023 del GPC si dirà in seguito. La ricorrente ha rinunciato a replicare. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. Il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dalla Corte di appello (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una domanda di scarcerazione è di massima ammissibile. La legittimazione della ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Nel decreto impugnato la Corte di appello ha accertato, rettamente, che la ricorrente non ha impugnato il trattamento stazionario ordinato con la sentenza del 19 settembre 2022, motivo per cui ella non si trova più in carcerazione preventiva, né in esecuzione anticipata della pena. Ritenuto che la citata misura è cresciuta in giudicato, in data 6 febbraio 2023 la Corte d'appello ne ha ordinato l'esecuzione. Ha aggiunto che nella fattispecie, secondo l'art. 59 cpv. 3 in relazione con l'art. 76 cpv. 2 CP, il trattamento stazionario può svolgersi anche in un penitenziario. Accertato che il trattamento era già stato posto in esecuzione, ha stabilito che la domanda di scarcerazione ai sensi dell'art. 233 CPP non può essere presa in considerazione, mentre eventuali altre richieste di scarcerazione inerenti a presunte violazioni dell'art. 3 CEDU non rientrano nelle competenze della Corte d'appello.  
 
 
2.2. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
 
La ricorrente, la quale non sostiene, rettamente, che non sussisterebbero più motivi di carcerazione, adduce semplicemente che, sotto il profilo "fattuale", la sua situazione non sarebbe mutata e che al suo dire si troverebbe ancora, "de facto", in regime di esecuzione anticipata della pena; ciò poiché non sarebbe ancora stato attuato un vero e proprio piano terapeutico previo un suo trasferimento in una struttura adatta. Il ricorso si incentra e si esaurisce in sostanza nella critica delle modalità di esecuzione della misura del trattamento stazionario, e non sull'insussistenza di motivi di carcerazione. 
 
 
2.3. La ricorrente non si confronta con la motivazione posta a fondamento dell'impugnato decreto secondo cui, fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento stazionario può svolgersi anche in un penitenziario, purché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato (art. 59 cpv. 3 in relazione con l'art. 76 cpv. 2 CP). Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
La ricorrente a mmette che la misura stazionaria, non impugnata, è "teoricamente" cresciuta in giudicato. Adduce poi che, viste le criticate modalità della sua esecuzione, il trattamento stazionario sarebbe stato attuato soltanto in maniera "teorica". Al riguardo mal si comprende la portata della sua affermazione secondo cui i suoi legali avrebbero accettato la crescita in giudicato del trattamento stazionario "confidando nel buon senso delle Autorità". Per i suoi patrocinatori era infatti notorio che la misura in esame sarebbe potuta essere effettuata semmai anche in un penitenziario, come previsto dall'art. 59 cpv. 3 in relazione con l'art. 76 cpv. 2 CP. Notorio era inoltre che nel Cantone Ticino non vi è un carcere femminile, del quale la ricorrente lamenta ora l'inesistenza. Questa situazione, risaputa, era notoria alla ricorrente, assistita da legali, che non ha tuttavia impugnato l'ordinato trattamento stazionario, del quale adduce in sostanza una pretesa inattuabilità. Non occorre esaminare oltre la questione di sapere se questo modo di procedere sia o meno lesivo del principio della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost.). 
 
In tale ambito, il richiamo della ricorrente all'art. 404 CPP, secondo cui il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati (cpv. 1), ma può esaminare a favore dell'imputato anche quelli non impugnati per impedire decisioni contrarie alla legge o inique (cpv. 2), è ininfluente. La ricorrente non indica infatti minimamente perché in concreto potrebbero essere adempiute le condizioni dell'art. 404 cpv. 2 CPP. In effetti le censure da lei sollevate non si riferiscono a motivi di carcerazione, ma unicamente all'attuazione pratica del trattamento stazionario, al suo dire non ottimale, né all'assenza se del caso di un ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 439 cpv. 2 CPP (art. 42 LTF; cfr. sul tema la sentenza 1B_639/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.2). Riguardo alla domanda di scarcerazione il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. 
 
3.  
 
3.1. Nella misura in cui il ricorso è imperniato sulle modalità effettive di esecuzione del trattamento stazionario, essa si fonderebbe sull'art. 78 cpv. 2 lett. b LTF, relativo all'esecuzione di pene e misure. Al riguardo la ricorrente disattende tuttavia che secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza. Su questo punto il ricorso sarebbe quindi inammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). Non spetta infatti al Tribunale federale pronunciarsi quale prima e ultima istanza al riguardo, privando inoltre la ricorrente di un grado di giudizio.  
 
3.2. Certo, la ricorrente accenna in maniera generica al fatto che si porrebbe la questione di sapere quale autorità sarebbe competente per esaminare una domanda di scarcerazione in quel frangente di tempo che scorre dalla decisione di anticipata esecuzione della misura all'entrata nello stabilimento della sua esecuzione. Al riguardo, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF), ella non si confronta con l'argomento addotto dalla Corte d'appello secondo cui il trattamento stazionario, del quale in concreto è stata ordinata l'esecuzione (vedi per il caso contrario la sentenza 1B_639/2022, citata, consid. 4.2), può svolgersi anche in un penitenziario. In concreto le parti non sostengono che si sarebbe in presenza del collocamento, a lungo termine, di una persona sottoposta a una misura cresciuta in giudicato in uno stabilimento carcerario, ciò che sarebbe inammissibile nella misura in cui le condizioni dell'art. 59 cpv. 3 CP non sarebbero adempiute, perché lo scopo della misura non può essere vanificato (al riguardo vedi DTF 148 I 116 consid. 2.3 e rinvii). Su questo punto il ricorso è insufficientemente motivato (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
 
3.3. Riguardo alla criticata esecuzione della misura stazionaria giova ricordare che il GPC, il quale secondo l'art. 73 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) funge anche da Giudice dell'applicazione della pena (GIAP), è l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure e decide il collocamento iniziale della pena e della misura ai sensi dell'art. 59 CP (art. 10 cpv. 1 lett. h della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 (LEPM; RL 341.100).  
 
Su questo tema giova osservare che la Corte d'appello, preso atto che la misura stazionaria ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP non era stata impugnata dalle parti, le aveva invitate a pronunciarsi in merito. Con scritto del 26 gennaio 2023, i patrocinatori della ricorrente, preso atto della decisione di dare avvio a tale trattamento, hanno precisato di non avere particolari osservazioni da formulare. Il 6 febbraio 2023 la Corte di appello ha quindi ordinato l'esecuzione della misura. Con scritti del 9 e del 30 marzo 2023, il GPC ha comunicato alla ricorrente che già prima dell'inoltro dell'istanza del 29 marzo 2023 si era attivato per capire le modalità d'esecuzione della misura stazionaria e per cercare una struttura idonea per il collocamento. 
Nella fattispecie, con scritto del 15 maggio 2023, il GPC ha comunicato al Tribunale federale che, ricevuta la comunicazione del 6 febbraio 2023 con la quale la Corte di appello ha ordinato la messa in esecuzione della misura terapeutica stazionaria, ha aperto immediatamente il fascicolo di esecuzione della misura. Ha aggiunto nondimeno che finora non sarebbe stata emessa una decisione "di collocamento" della ricorrente perché non sarebbe stato ancora possibile trovare un posto per l'esecuzione della misura. Ha aggiunto d'aver già contattato le strutture Curabilis e Hindelbank e organizzato un'udienza per incombenti per il 15 giugno 2023. Ricorda che la procedura di esecuzione della pena o della misura inizia con l'emanazione dell'ordine di esecuzione (art. 439 cpv. 2 CPP; cfr. sul tema sentenza 1B_434/2021 del 14 settembre 2021 consid. 1, non pubblicato in DTF 148 I 116; sentenza 1B_639/2022, citata, consid. 4.2), senza tuttavia indicare perché non sarebbe competente semmai a pronunciarla (vedi art. 10 cpv. 1 lett. h LEPM), a maggior ragione dopo aver aperto il relativo incarto, fissata un'udienza e considerato il principio di celerità vigente in ambito penale (art. 5 CPP). Spetta quindi al GPC valutare senza indugio quali altre misure adottare (attuazione e potenziamento di un piano terapeutico), fino al trasferimento della ricorrente in un'altra struttura. 
 
3.4. Al riguardo giova sottolineare che la citata istanza, inoltrata in primo luogo al GPC, è fondata sugli art. 76, 80 cpv. 1 e 92 CP inerenti all'esecuzione delle pene, ed è incentrata esclusivamente su censure relative alle contestate condizioni di detenzione della ricorrente, come il ricorso in esame. Spetta quindi al GPC esprimersi senza indugio sulle modalità di esecuzione del trattamento stazionario. Ciò corrisponde del resto a quanto richiesto dalla ricorrente nel suo scritto del 31 marzo 2023 al GPC: ringraziato il Presidente della Corte di appello per aver anticipatamente attuato l'esecuzione della misura, ella invitava quest'ultimo a tenere in sospeso l'istanza di scarcerazione sino alla conclusione della procedura avviata dinanzi al GPC, il quale non ha emanato alcuna decisione d'incompetenza.  
 
4.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. La ricorrente, limitandosi a rilevare d'aver beneficiato del gratuito patrocinio dinanzi alle istanze precedenti giusta l'art. 133 CPP, non ha formulato una tale domanda ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 e 2 LTF, norma applicabile in questa sede. L'istanza sarebbe comunque stata respinta poiché, come visto, le conclusioni del ricorso erano prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Vista la situazione finanziaria della ricorrente, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di gratuito patrocinio per la sede federale è respinta. 
 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte d'appello del Tribunale penale federale, all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi e, per conoscenza, al patrocinatore dell'accusatrice privata. 
 
 
Losanna, 15 giugno 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri