6B_1000/2023 05.09.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1000/2023  
 
 
Sentenza del 5 settembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di accusa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 giugno 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2023.99). 
 
 
Considerando:  
che, con decreto di accusa del 7 dicembre 2021, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autrice colpevole di coazione e di calunnia e ne ha proposto la condanna al pagamento di una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'600.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni; 
che, contro il decreto di accusa, l'imputata ha presentato un'opposizione, per cui gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per lo svolgimento della procedura dibattimentale; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 7 aprile 2023 la Giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento susseguente all'opposizione al decreto di accusa, siccome l'imputata non si era presentata ingiustificatamente al dibattimento, ed ha contestualmente dichiarato definitivo il decreto di accusa; 
che l'imputata ha impugnato la decisione di stralcio del 7 aprile 2023 con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, rilevato come il reclamo apparisse a prima vista tardivo, la Corte cantonale ha invitato il 5 maggio 2023 la reclamante ad esprimersi sulla sua tempestività entro un termine di 10 giorni, rispettivamente a sostanziare la domanda di restituzione del termine; 
che l'interessata non ha dato seguito alla richiesta, sicché la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo con sentenza del 14 giugno 2023; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 agosto 2023 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; 
che la ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1); 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 I 377 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto l'oggetto del litigio è circoscritto alla questione dell'inammissibilità dell'impugnativa dinanzi alla CRP per la tardività del reclamo; 
che spettava quindi alla ricorrente spiegare in modo puntuale perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 396 cpv. 1 CPP, accertando la tardività del reclamo; 
che la ricorrente elenca una serie di diritti costituzionali che ritiene violati ed espone le ragioni per cui non avrebbe potuto comparire al dibattimento dinanzi alla Pretura penale; 
ch'ella non si confronta tuttavia specificatamente con la questione della tempestività del reclamo dinanzi alla CRP, che come visto costituisce l'unico tema del ricorso al Tribunale federale; 
che la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non essersi pronunciata sulla domanda di restituzione del termine di reclamo; 
ch'ella non ha tuttavia reagito all'invito della CRP, avvenuto mediante invio postale raccomandato del 5 maggio 2023, di dimostrare l'asserita impossibilità di rispettare il termine di reclamo, producendo un certificato medico o un altro mezzo di prova; 
che la ricorrente aveva impugnato mediante reclamo dinanzi alla CRP la decisione di stralcio della Pretura penale e doveva quindi attendersi delle notificazioni da parte della Corte cantonale; 
ch'ella non considera queste circostanze e non sostanzia in modo puntuale una violazione delle pertinenti disposizioni procedurali, in particolare dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP
 
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 settembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni