7B_241/2023 10.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_241/2023  
 
 
Sentenza del 10 luglio 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.262). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con lettera del 17/25 agosto 2022, l'Ambasciata di Svizzera in Italia ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino diversi documenti, tra i quali uno scritto datato 11 agosto 2021, con il quale A.________ ha sporto denuncia penale nei confronti di un agente della polizia comunale di X.________ rispettivamente di "tutti coloro che ne sono coinvolti", poiché a suo dire sarebbe stata modificata illecitamente la data di una multa disciplinare emessa a suo carico. 
 
B.  
Il 7 settembre 2022, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, in difetto della competenza del Ministero pubblico. A giudizio del PP, A.________, contestando la validità formale dell'avviso di contravvenzione, avrebbe dovuto adire le istanze giudiziarie di ricorso. Il PP ha ad ogni modo escluso il reato di falsità in documenti, avendo il denunciante unicamente sostenuto che vi sarebbe stato un errore di data. 
 
C.  
A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), la quale ha respinto il ricorso con sentenza del 1° marzo 2023. 
 
D.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente di riformarla nel senso che venga dato seguito alla sua denuncia penale. 
Con scritto del 5 giugno 2023, A.________ ha richiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3). La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. La pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 6B_541/2023 del 26 maggio 2023). Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b).  
 
2.2. In concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.  
Peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro il denunciato, agente della polizia comunale di X.________, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 6B_177/2022 del 1° marzo 2022; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.1 e 2.2). 
 
2.3. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. 
 
3.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara