Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_61/2023
Sentenza del 22 marzo 2023
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assegno familiare (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 gennaio 2023 (39.2022.6).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i loro motivi, indicando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3; 136 I 65 consid. 1.3.1).
2.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su reclamo dell'8 luglio 2022, in cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino non è entrata in merito alla domanda della ricorrente di assegni integrativi del mese di aprile 2022 poiché non aveva trasmesso la documentazione relativa a B.________, rientrante nella sua unità di riferimento ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 lett. c della legge [del Cantone Ticino] sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; RL 870.100) e 2a lett. a del relativo regolamento (RLaps; RL 870.110).
3.
Le argomentazioni della ricorrente si esauriscono in critiche appellatorie sulla valutazione delle prove effettuata dai giudici ticinesi. Essa non spiega in che modo il giudizio impugnato sia contrario al diritto nell'aver confermato la non entrata in materia alla sua domanda di assegni integrativi.
4.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.
5.
La domanda di gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente in questa sede deve essere respinta, data l'assenza di ogni possibilità di successo del gravame fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF).
In applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 marzo 2023
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi