4A_220/2024 02.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_220/2024  
 
 
Sentenza del 2 maggio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Daniele Iuliucci e Carmelo Seminara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Anne Schweikert, 
opponente. 
 
Oggetto 
compra-vendita; difetti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 marzo 2024 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.138). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
In seguito a difetti riscontrati nell'unità di proprietà per piani vendutale da A.________, la B.________ SA ha convenuto in giudizio quest'ultimo innanzi al Pretore del distretto di Lugano con un'azione tendente alla risoluzione del contratto di compravendita e alla corresponsione di un risarcimento danni o, in via subordinata, al risarcimento del minor valore e di ulteriori danni. Con decisione 11 ottobre 2023 il Pretore ha respinto l'eccezione di non valida e tardiva notifica dei difetti sollevata dal convenuto, dopo aver limitato, con l'intesa delle parti, l'istruttoria a tale questione. 
 
2.  
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 5 marzo 2024 e in parziale accoglimento dell'appello di A.________, riformato la decisione di prima istanza nel senso che ha accolto l'eccezione di tardiva e non valida notifica dei difetti limitatamente alla segnalazione del 1° marzo 2013 di non corretta pendenza della terrazza. Per il resto ha respinto l'eccezione. 
 
3.  
Con ricorso in materia civile del 18 aprile 2024 A.________ postula l'integrale accoglimento dell'eccezione sollevata con conseguente reiezione della petizione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
 
4.1. La decisione impugnata non è una decisione finale, poiché non pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Essa non è neppure una decisione parziale, che è una variante della decisione finale, poiché una tale decisione richiede che siano giudicate definitivamente una o più conclusioni (cumulo di azioni oggettivo o soggettivo). Con una decisione parziale nel senso dell'art. 91 LTF non vengono infatti sentenziate questioni pregiudiziali di una pretesa, ma sono decise talune conclusioni che possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (DTF 146 III 254 consid. 2.1). Poiché si pronuncia unicamente sulle eccezioni sollevate dal convenuto per contrastare le pretese fatte valere dall'attrice, la sentenza impugnata è una decisione incidentale notificata separatamente. Essa può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), e cioè un pregiudizio, di natura giuridica, che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente, se necessario emanata dal Tribunale federale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione per motivi di economia processuale di decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono la competenza o domande di ricusa, costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). Tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare le decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2).  
Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ciò significa, per quanto riguarda l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che al ricorrente incombe in particolare di indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste dovrebbero essere assunte e perché ciò provocherebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2; sentenza 4A_98/2024 del 26 marzo 2024 consid. 4.3.1). 
 
4.2. Nella fattispecie il sussistere dei predetti presupposti non è ravvisabile e il ricorrente, limitandosi a sostenere di avere impugnato una decisione parziale, non spende una parola per dimostrarne l'esistenza. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile (DTF 142 V 26 consid. 1.2) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti