4F_14/2015 27.10.2015
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_14/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Kolly, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
B.________, 
controparte, 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015 del 17 marzo 2015. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale dell'avv. B.________, già patrocinatrice d'ufficio della ricorrente; 
che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ", A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza "; 
che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato scritto, sollecita l'emanazione di una decisione; 
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF; 
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012); 
che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti; 
che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti