7B_844/2023 15.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_844/2023  
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Kölz, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
Ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2023.177). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 31 agosto 2022, A.________ ha denunciato C.________, rimproverandogli di avere tentato, il 21 novembre 2019, di aggredirla all'interno della palazzina dove entrambi abitano, nonché, da fine settembre 2019, di averla spiata e controllata con telefonate anonime giornaliere e di averla seguita in bicicletta. 
 
B.  
Il 28 settembre 2022, la Procuratrice pubblica ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. 
Con sentenza del 15 giugno 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato da A.________, ha annullato il decreto di non luogo a procedere del 28 settembre 2022 e ha ritornato l'incarto al magistrato inquirente per nuovi accertamenti. 
Il 26 giugno 2023, A.________ ha inviato al Ministero pubblico uno scritto, nel quale comunicava in buona sostanza di aver perso la fiducia nel magistrato inquirente. Il 4 luglio 2023, la Procuratrice pubblica ha trasmesso alla Corte dei reclami penali il predetto scritto, chiedendo di verificare se quanto riportato da A.________, ovvero che gli accertamenti da esperire fossero assegnati a "un magistrato degno di questo titolo", non fosse da considerare quale istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP
Con sentenza del 25 ottobre 2023, la Corte dei reclami penali ha respinto l'istanza di ricusazione. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza di accogliere la domanda di ricusazione, di impedire alla Procuratrice pubblica in questione di procedere nei suoi incombenti e di sostituirla con un altro Procuratore pubblico. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e relativo a una causa in materia penale, è di massima ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF; DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_828/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_326/2023 del 6 settembre 2023 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. L'art. 56 CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o inimicizia con una parte o con un suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione sulla causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; sentenza 6B_1500/2021 del 13 gennaio 2023 consid. 3.2). L'istituto giuridico della ricusazione vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività in favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo sull'imparzialità del magistrato, non occorre che egli sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusazione riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo. Viene inoltre posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo da lui assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possono considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1, 89 consid. 4.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenza 1B_36/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2.1).  
Atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento di un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del magistrato; essi vanno di principio contestati con i mezzi di impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri dei magistrati, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). 
 
2.2. La Corte cantonale ha anzitutto ritenuto che l'accoglimento del reclamo contro il decreto di non luogo a procedere e il rinvio degli atti al magistrato inquirente per nuovi accertamenti non costituiscano motivo di ricusazione. Ha inoltre rilevato che l'errore della Procuratrice pubblica nell'indicazione della data e del numero delle telefonate non appaia in nessun modo sufficientemente grave da giustificare una ricusazione. A mente della Corte cantonale, infatti, non vi sono motivi per non considerare tale errore una svista e un errore di battitura, come addotto dalla Procuratrice pubblica. Ha infine rilevato che, viste le circostanze in cui è avvenuto l'errore e la risposta della CELAL (Centrale operativa della Polizia cantonale [allarmistica e gestione stradale]), la "svista" in questione non ha effettivamente influenzato il procedimento né causato alcuna conseguenza grave alla ricorrente, considerato che per entrambe le date non sarebbe comunque più stato possibile ottenere la registrazione della (e) chiamata (e), poiché erano già trascorsi più di 12 mesi.  
 
2.3. In concreto, la ricorrente si limita a riprendere le argomentazioni addotte dinanzi alla Corte cantonale, senza tuttavia confrontarsi con la citata giurisprudenza, rettamente applicata dalla Corte cantonale nel caso di specie. Il ricorso risulta pertanto in larga misura appellatorio e in quanto tale irricevibile (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 1.2 supra). Nella misura in cui menziona una presunta "inimicizia" della Procuratrice nei suoi confronti, la ricorrente si limita ad esporre una sua apprensione soggettiva. Al riguardo, tuttavia, non risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente abbia addotto dinanzi alla Corte cantonale circostanze concrete dalle quali si potrebbe dedurre oggettivamente un pericolo di prevenzione. La relativa censura risulta quindi nuova (art. 99 cpv. 1 LTF) e in quanto tale irricevibile.  
 
3.  
Il ricorso deve quindi essere respinto nella limitata misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara