4A_345/2023 23.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_345/2023  
 
 
Sentenza del 23 agosto 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
opponente, 
 
D.________ Sàrl, 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani. 
 
Oggetto 
locazione; risarcimento danni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.11). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nell'autunno 2016 la C.________ SA, locatrice, ha proceduto a dei lavori di manutenzione, affidati alla D.________ Sàrl, in un palazzo in cui la A.________ SA ha locato locali commerciali adibiti a studio medico estetico con un contratto in cui il dott. B.________ si è dichiarato debitore solidale. 
 
2.  
Con petizione 15 settembre 2016 la A.________ SA e B.________ hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano la C.________ SA per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 103'926.85 a titolo di riduzione della pigione e risarcimento danni per l'inabitabilità dei locali imputata ai menzionati lavori. La convenuta ha denunciato la lite alla D.________ Sàrl. In parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha, con pronunzia 29 novembre 2022, concesso alla parte attrice una riduzione completa della pigione per la durata di 15 giorni, pari a fr. 1'708.35, mentre ha integralmente respinto la domanda di risarcimento danni. 
 
3.  
Con sentenza 24 maggio 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello con cui gli attori hanno chiesto di condannare la convenuta al pagamento di complessivi fr. 41'600.--, ridotti in via subordinata a fr. 28'550.--. 
 
4.  
La A.________ SA e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 30 giugno 2023. Dopo aver chiarito dal loro punto di vista alcuni aspetti della fattispecie riportata nella sentenza di appello, i ricorrenti ridiscutono il considerando 3 di tale giudizio in cui la Corte cantonale ha riassunto la decisione di primo grado. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.  
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i rimedi giuridici al Tribunale federale devono contenere i motivi e le conclusioni. Quest'ultime, se l'azione tende al pagamento di una somma di denaro, vanno cifrate dalla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del ricorso (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre poi spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). 
In concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti. I ricorrenti, limitandosi a chiedere al Tribunale federale "di giudicare accettato il Ricorso", non formulano alcuna richiesta di giudizio cifrata. Si cerca poi invano una qualsiasi censura in cui viene spiegato perché la sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale - unica decisione in concreto suscettiva di un ricorso al Tribunale federale (art. 75 cpv. 1 LTF) - violerebbe il diritto. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, privo di conclusioni e motivazione sufficienti, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla D.________ Sàrl e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti