5A_745/2023 05.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_745/2023  
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Presidente della Camera di protezione 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
anticipo spese (protezione della minore), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 25 settembre 2023 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.125). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nel quadro di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 6 settembre 2023 dell'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno in materia di protezione della figlia B.________, con decreto 25 settembre 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo di fr. 300.-- entro l'11 ottobre 2023 in garanzia delle spese processuali presumibili. 
 
2.  
Con due scritti (" opposizione " e " memoriale ") 29 settembre 2023 A.________ ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2), ossia un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1). In materia di anticipo spese un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (DTF 142 III 798 consid. 2.3). 
Nel caso concreto la ricorrente si limita ad allegare al suo rimedio, senza ulteriori chiarimenti, due certificati per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del 23 febbraio 2023 e del 1° marzo 2023. Ciò non basta a dimostrare che ella non sia in grado di versare l'anticipo richiesto. Il requisito previsto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale non è quindi adempiuto e il rimedio si rivela inammissibile. 
 
 
4.  
Il rimedio è in ogni modo anche carente di motivazione. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
La ricorrente si confronta con il decreto qui discusso soltanto nella sua " opposizione " (nel suo " memoriale ", essa si limita invece a inammissibilmente esprimersi nel merito della vertenza, chiedendo il rientro immediato della figlia in Svizzera presso il suo domicilio). Ella afferma che tale decreto "è priv[o] di oggetto non essendo esposta nessuna giustificazione nella richiesta e viola il diritto (art. 89 diritto pubblico su la legge federale, art. 2 cpv. 1, art. 6, art. 7, 8, 10, 12, 30 diritti umani, art. 49 legge federale) ". Tale generica censura manifestamente non soddisfa i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
5.  
In tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla ricorrente e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 ottobre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini