8C_283/2024 24.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_283/2024  
 
 
Sentenza del 24 maggio 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, Piazzale Stadio 3, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 aprile 2024 (42.2024.1). 
 
 
Visto:  
la sentenza dell'11 aprile 2024 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che, stando all'attestazione postale, è stata consegnata a A.________ il 12 aprile 2024, 
il ricorso avverso tale sentenza inviato da A.________ il 13 maggio 2024 tramite Deutsche Post, giunto alla frontiera e consegnato alla posta svizzera il 15 maggio 2024, 
 
 
considerando:  
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, 
che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) e che, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente, 
che, fatti salvi eventuali accordi internazionali contrari - non esistenti nella fattispecie -, i ricorsi inoltrati tramite posta estera devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), 
che nella fattispecie il termine di ricorso contro la sentenza avversata ha iniziato a decorrere il 13 aprile 2024 ed è scaduto il 13 maggio 2024, 
che il ricorso, giunto alla frontiera e consegnato alla posta svizzera il 15 maggio 2024, risulta tardivo, il che comporta la sua inammissibilità secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che, ad ogni modo, il ricorso non soddisfa le esigenze minime ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2, secondo cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, ovvero arbitrari (al riguardo, tra le tante, cfr. DTF 144 V 50 consid. 4.2). 
che, date le circostanze, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 24 maggio 2024 
 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi