Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_283/2024
Sentenza del 24 maggio 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, Piazzale Stadio 3, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 aprile 2024 (42.2024.1).
Visto:
la sentenza dell'11 aprile 2024 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che, stando all'attestazione postale, è stata consegnata a A.________ il 12 aprile 2024,
il ricorso avverso tale sentenza inviato da A.________ il 13 maggio 2024 tramite Deutsche Post, giunto alla frontiera e consegnato alla posta svizzera il 15 maggio 2024,
considerando:
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) e che, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente,
che, fatti salvi eventuali accordi internazionali contrari - non esistenti nella fattispecie -, i ricorsi inoltrati tramite posta estera devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che nella fattispecie il termine di ricorso contro la sentenza avversata ha iniziato a decorrere il 13 aprile 2024 ed è scaduto il 13 maggio 2024,
che il ricorso, giunto alla frontiera e consegnato alla posta svizzera il 15 maggio 2024, risulta tardivo, il che comporta la sua inammissibilità secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che, ad ogni modo, il ricorso non soddisfa le esigenze minime ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2, secondo cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, ovvero arbitrari (al riguardo, tra le tante, cfr. DTF 144 V 50 consid. 4.2).
che, date le circostanze, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino.
Lucerna, 24 maggio 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi