4F_5/2023 29.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_5/2023  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Hohl, Kiss, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Federico Barazzetti, 
controparte, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza emanata il 26 aprile 2022 dal Tribunale federale svizzero (4A_427/2020). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con giudizio 10 dicembre 2018 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha condannato B.________, vedova fu C.________, a pagare a A.________ (attrice) fr. 1'420'000.--. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che A.________ e C.________ avevano concluso un contratto di compravendita di valuta, giusta il quale euro 1'300'000.-- venivano scambiati con fr. 1'690'000.--, che era stato unicamente parzialmente adempiuto, perché il 5 gennaio 2011 C.________ - pur ricevendo l'intera somma di euro in un bar di un centro commerciale ticinese - aveva consegnato a A.________ solo fr. 270'000.--. 
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece con sentenza 23 luglio 2020, in accoglimento di un appello della convenuta, integralmente respinto la petizione, poiché l'attrice non aveva dimostrato la conclusione del contratto di compravendita su cui aveva fondato la sua pretesa. 
 
2.  
Con sentenza 26 aprile 2022 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile inoltrato da A.________, indicando che la predetta motivazione dell'ultima istanza cantonale non viola il diritto federale. 
 
3.  
Il 13 giugno 2023 A.________ ha presentato una domanda di revisione con cui chiede che la predetta sentenza della I Corte di diritto civile sia annullata e che sia confermata la decisione del Pretore, con cui B.________ è stata condannata a versarle fr. 1'420'000.--. Prevalendosi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, produce quella che definisce essere una ricevuta datata 5 gennaio 2011 e firmata da C.________, in cui viene indicato che gli sono stati consegnati euro 1'300'000.-- e che il 7 gennaio 2011 sono "da ricevere" fr. 1'420'000.--. Afferma di aver trovato questo documento fra le proprie carte relative alla vendita della sua casa (avvenuta nell'agosto 2011) quando in seguito al trasloco ha fatto ordine nel suo archivio e sostiene di soffrire di " vuoti di memoria " dal 2011. Produce pure una perizia grafologica datata 20 marzo 2023 concernente l'autenticità della firma di C.________ e dei certificati medici. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. La domanda di revisione, fondata su questi motivi, dev'essere depositata presso il Tribunale federale entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). È compito della parte istante allegare le circostanze che permettono di verificare se il menzionato termine è rispettato (sentenza 4F_13/2022 del 9 maggio 2023 consid. 2.2). 
 
4.1. In concreto l'istante nemmeno tenta di dimostrare di aver rispettato il predetto termine. Ella non spende una parola per indicare quando ha fatto ordine nel suo archivio e vi ha rinvenuto il documento su cui fonda la propria richiesta. Ciò basta per dichiarare la domanda di revisione inammissibile (sentenza 4F_10/2020 del 16 marzo 2021 consid. 2.2).  
 
4.2. A titolo abbondanziale si può osservare che anche qualora il termine di cui all'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF fosse rispettato, la domanda di revisione andrebbe respinta nel merito. Infatti, fra i cinque presupposti, sviluppati dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, che devono essere cumulativamente adempiuti per una revisione in seguito a mezzi di prova ritrovati successivamente, figura quello secondo cui quest'ultimi non hanno potuto essere addotti dall'istante, senza sua colpa, nel procedimento precedente (DTF 147 III 238 consid. 4.2 pag. 248).  
Questa condizione non è adempiuta nella fattispecie. Infatti una parte deve organizzare il proprio archivio in modo tale da poter ritrovare i documenti giustificativi di cui necessita in un processo. Se una parte non riesce a produrre tempestivamente documenti che essa stessa ha archiviato, tale fatto le va imputato ed essa non può far valere che non le sarebbe stato possibile, utilizzando la necessaria diligenza, addurli in tempo utile nella precedente procedura (sentenza 4A_42/2008 del 14 marzo 2008 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 134 III 286; cfr. anche sentenza 4A_419/2018 del 10 settembre 2018 consid. 6). Inconferenti si palesano i certificati medici prodotti dall'istante, atteso che dagli stessi nemmeno risulta che ella avrebbe sofferto di deficit mnesici durante la procedura innanzi al Pretore. 
 
5.  
Le spese giudiziarie, che tengono conto dell'elevato valore litigioso, seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 2 e 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece accordare ripetibili alla controparte che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti