4A_35/2023 23.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_35/2023  
 
 
Sentenza del 23 febbraio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Olivier Peter, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Werner Walser, 
2. Angelo Olgiati, 
3. Sonia Giamboni, 
opponenti, 
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
3. D.________, 6933 Muzzano, 
tutt'e tre patrocinati dall'avv. Pietro Moggi, 
4. E.________ Srl, 
patrocinata dall'avv. Stefano Codoni, 
 
Oggetto 
ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2022 dalla III Camera civile del 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
La E.________ Srl ha incoato innanzi alla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino due cause, in materia di concorrenza sleale e protezione dei marchi, con cui ha convenuto in giudizio la B.________ SA, C.________, D.________ e A.________. 
Con istanza 16 febbraio 2022 A.________ ha chiesto la ricusazione del Giudice Werner Walser, Presidente della Camera adita. Il 18 novembre 2022, con le osservazioni all'istanza dell'interessato, il Vice-presidente della menzionata Camera, Giudice Angelo Olgiati, ha pure comunicato a A.________ che il collegio giudicante sarà composto da lui, dall'altro membro della menzionata Camera, Giudice Sonia Giamboni, e dal Giudice Luca Grisanti, membro della sezione civile. Con scritto 22 novembre 2022 A.________ ha chiesto l'astensione dei Giudici Olgiati e Giamboni, affermando che questi si trovano in uno stretto rapporto professionale nonché di subordinazione con il magistrato ricusato, il quale non presiede solo la III Camera civile, ma pure il Consiglio della magistratura. 
Con decisione 27 dicembre 2022 la III Camera civile ha dichiarato inammissibile, nella preannunciata composizione, la domanda di astensione e ha respinto, in quanto ammissibile, quella di ricusa. La Corte cantonale ha ritenuto che le modalità con cui una Camera procede al proprio completamento in caso di ricusazione o impedimento sono fissate dalla legge e che la menzionata domanda di astensione è tardiva, poiché l'ordinaria composizione della Camera è pubblicamente accessibile. 
 
2.  
Con ricorso in materia civile del 18 gennaio 2023 A.________ postula che venga accertata una violazione del diritto a un equo processo dal profilo del diritto a un tribunale imparziale e indipendente e del diritto a un'udienza pubblica, che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale affinché ordini la ricusa dei Giudici Olgiati e Giamboni e proceda all'esame della domanda di ricusa del Presidente Walser con un collegio giudicante imparziale e indipendente, convocando un'udienza pubblica ed emanando la sua decisione in una deliberazione pubblica. In via subordinata chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente lamenta principalmente una violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, contesta che la domanda di astensione dei Giudici Olgiati e Giamboni fosse tardiva, afferma che essi non potevano statuire né su tale domanda né su quella di ricusa del Presidente Walser e che la procedura non poteva essere decisa senza indire un'udienza pubblica. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.  
Il tempestivo (art. 46 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile diretto contro una decisione incidentale, notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), emanata dal tribunale designato dal diritto ticinese a statuire in istanza unica sulle cause civili in materia di concorrenza sleale, con un valore litigioso che eccede fr. 30'000.--, e di proprietà intellettuale (art. 5 cpv. 1 lett. a e lett. d CPC, art. 48 lett. c n. 4 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria [LOG/TI; RL 177.100]) si rivela in linea di principio ammissibile. 
 
4.  
Giova innanzi tutto rilevare che l'art. 6 n. 1 CEDU non è applicabile a una procedura di ricusa, poiché non si tratta di statuire su diritti o doveri di carattere civile nel senso di tale norma (sentenze 8C_146/2013 dell'8 marzo 2013 consid. 4; 1P.428/2001 del 14 dicembre 2001 consid. 2.1, con rinvii). Ne segue che le lamentele, fondate su tale articolo e concernenti la mancata tenuta di un'udienza pubblica peraltro nemmeno chiesta innanzi alla Corte cantonale, si rivelano infondate. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente contesta che la sua domanda di astensione fosse tardiva. Afferma di essere venuto a conoscenza unicamente il 21 novembre 2022, con la notifica dell'ordinanza 18 novembre 2022, che la sua istanza di ricusa sarebbe stata decisa - anche - dai Giudici Olgiati e Giamboni e di averne chiesto l'astensione il giorno seguente.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 CPC la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. In virtù dell'art. 48a cpv. 1 LOG/TI nel Cantone Ticino le domande di ricusazione di giudici di una Camera sono decise dalla Camera completata secondo l'art. 45 LOG.  
 
5.2.2. Come rilevato nella sentenza impugnata, dal testo di legge emerge chiaramente che, qualora sia inoltrata una domanda di ricusa contro un membro di una Camera, i rimanenti membri di questa partecipano alla sua decisione. A giusta ragione il ricorrente non contesta che la composizione della III Camera civile fosse pubblicamente accessibile. Ora, poiché tale Camera è unicamente composta di 3 giudici, l'unico interrogativo esistente al momento in cui è stata inoltrata la domanda di ricusa concerneva il Giudice di un'altra Camera che avrebbe completato il collegio giudicante (cfr. DTF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il nominativo di quest'ultimo è stato comunicato con l'ordinanza 18 novembre 2022. Ne discende che la domanda di astensione, presentata nove mesi dopo la domanda di ricusa e fondata sul fatto che i due Giudici di cui era pretesa l'astensione sono membri della stessa Camera del Presidente ricusato era chiaramente tardiva.  
Il ricorrente sbaglia poi quando ritiene che i Giudici d'appello ordinari Olgiati e Giamboni si trovino in un rapporto di subordinazione nei confronti del loro collega Walser, perché quest'ultimo non solo presiede la III Camera civile, ma presiedeva fino alla fine del 2022 anche il Consiglio della magistratura. Pure manifestamente infondata risulta, alla luce del chiaro tenore dell'art. 48a cpv. 1 LOG/TI, l'asserzione secondo cui in concreto non sarebbe sussistito alcun motivo per giustificare che la domanda di ricusa venisse trattata dai due predetti magistrati, invece che dai membri di altre Camere. Del resto, anche l'art. 37 cpv. 1 LTF prevede, per il Tribunale federale, che sia la Corte a cui appartiene il giudice interessato dalla domanda di ricusa a decidere la stessa. Ciò a dimostrazione che, anche per chiara scelta del legislatore federale, l'appartenenza a una medesima corte è una circostanza del tutto inidonea a fondare un'incompetenza funzionale. Infine la pretestuosità dell'argomento, tratto dalla - oramai conclusa - appartenenza del Presidente Walser al Consiglio della magistratura, emerge già dal fatto che non è stata anche chiesta l'astensione del Giudice Grisanti, pure sottoposto al potere disciplinare e di sorveglianza di tale organo. 
 
6.  
Il ricorrente si duole altresì del fatto che i Giudici Olgiati e Giamboni abbiano partecipato alla decisione, sebbene ne avesse chiesto l'astensione. Afferma che la postulata astensione avrebbe dovuto essere decisa senza l'intervento dei due interessati. 
È esatto che in linea di principio, qualora sia domandata la ricusa o l'astensione di un magistrato, questo non partecipa alla relativa decisione. La giurisprudenza conosce però delle eccezioni quando, come in concreto, la domanda è inammissibile o manifestamente infondata (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2 pag. 464, con rinvii). Ne segue che il ricorso va pure disatteso su questo punto. 
 
7.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, ai patrocinatori degli altri partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 febbraio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti