5A_264/2024 03.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_264/2024  
 
 
Sentenza del 3 giugno 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
von Werdt, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, 
via Pollini 29, 6850 Mendrisio, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. André Weber. 
 
Oggetto 
sospensione dell'esecuzione (art. 61 LEF), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2024 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.3). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nella procedura di esecuzione promossa da B.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 70'000.-- oltre interessi, il 19 giugno 2023 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso l'avviso di pignoramento per il 4 settembre 2023 (dopo aver accertato che con decisione pretorile 21 marzo 2023 l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo era stata rigettata in via definitiva). 
Con provvedimento 31 ottobre 2023 l'UE ha sospeso l'esecuzione fino al 15 dicembre 2023 per grave malattia dell'escussa, accogliendo la relativa richiesta del convivente di quest'ultima, C.________. 
Mediante scritto 1° dicembre 2023 C.________ ha chiesto all'UE un'ulteriore interruzione dell'esecuzione fino al 30 aprile 2024, facendo valere che lo stato di salute dell'escussa non era migliorato. Il 14 dicembre 2023 l'UE ha rifiutato di accordare una proroga della sospensione. L'UE ha ribadito tale rifiuto il 3 gennaio 2024, rispondendo a un altro scritto di C.________. 
 
B.  
Con ricorso 12 gennaio 2024 A.________, rappresentata da C.________, ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, di annullare il provvedimento dell'UE del 3 gennaio 2024 e di concedere una sospensione dell'esecuzione fino al 15 luglio 2024. Mediante sentenza 8 aprile 2024 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 27 aprile 2024 A.________, rappresentata da C.________, ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di concederle una sospensione dell'esecuzione almeno fino al 15 luglio 2024 (con un'eventuale proroga se necessaria dal profilo medico), nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. Nelle cause civili (e nelle cause in materia di esecuzione e fallimento; DTF 134 III 520 consid. 1.5) sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF). Nel caso concreto C.________ non è quindi ammesso come patrocinatore dinanzi al Tribunale federale. La fissazione di un termine ai sensi dell'art. 42 cpv. 5 LTF per sanare tale vizio appare però inutile, perché, come si vedrà, il rimedio non può comunque essere accolto.  
 
1.4. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2 con rinvio; 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
 
2.  
Controversa in concreto è la mancata concessione di una proroga della sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 61 LEF, secondo il quale, in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato. 
 
2.1. L'autorità di vigilanza - lasciate aperte le questioni della tempestività del ricorso e della rappresentanza dell'escussa - ha ricordato che la grave malattia non basta in sé a concedere una sospensione, ma che questa deve essere giustificata dalle circostanze concrete: secondo la giurisprudenza, l'esecuzione può in particolare essere sospesa per il tempo necessario al debitore, impossibilitato a tutelare i propri diritti, a nominarsi un rappresentante (DTF 58 III 18), nonché nell'ipotesi in cui la malattia gli impedisca di esercitare un'attività lucrativa e ciò abbia causato la sua insolvenza (DTF 105 III 101 consid. 3; 74 III 37; 58 III 18). Per i Giudici cantonali, in concreto l'escussa si era prevalsa di questa seconda ipotesi, ma non l'aveva dimostrata: i gravi problemi di salute (lesioni interne, smemoratezza, disorientamento e ansia) consecutivi ad una colonscopia del 2022 non le avevano infatti precluso l'esercizio di un'attività lucrativa, siccome a quel momento era già invalida e pensionata, e non avevano nemmeno causato la sua insolvenza, siccome i primi attestati di carenza di beni rilasciati a suo carico risalivano già al 2005. Non avendo l'escussa fatto valere altri motivi per ottenere la sospensione dell'esecuzione, l'autorità di vigilanza ha confermato il provvedimento dell'UE di non rinnovare la sospensione.  
 
 
2.2. Nel ricorso in materia civile, l'escussa espone i suoi gravi problemi di salute sopraggiunti negli ultimi due anni. Rimprovera all'autorità di vigilanza di non aver tenuto conto, oltre al suo precario stato di salute fisica, delle sue importanti limitazioni neurologiche e psichiche, della documentazione medica prodotta per comprovarle e del fatto che non sarebbe quindi, per il momento, in grado di salvaguardare i propri interessi nella procedura esecutiva. La ricorrente insomma non contesta che in effetti la sua insolvenza non sia stata causata dai problemi di salute e che quindi l'ipotesi esaminata dall'autorità di vigilanza non fosse realizzata, ma le rimprovera di non aver valutato l'altro caso, sviluppato dalla giurisprudenza, di applicazione dell'art. 61 LEF, ossia di non aver considerato che la sua grave malattia non le consente ancora di nominarsi un rappresentante. In aggiunta a tale argomentazione ricorsuale - intesa quale censura di violazione dell'art. 61 LEF, del diritto di essere sentita e di accertamento incompleto dei fatti - la ricorrente sostiene che, senza la proroga della sospensione dell'esecuzione, i requisiti di un equo processo sanciti dall'art. 6 CEDU non sarebbero garantiti.  
 
2.3. Tra i motivi per accordare la sospensione dell'esecuzione giusta l'art. 61 LEF, la giurisprudenza prevede il caso in cui il debitore, a causa di una grave malattia, non è in grado di tutelare i propri interessi nella procedura e non è nemmeno in grado di nominare un rappresentante a tale scopo (DTF 58 III 18; sentenze 5A_344/2016 del 13 luglio 2016 consid. 2.3.1; 5A_837/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.4.1). La sospensione può essere prorogata (cfr. DTF 105 III 101 consid. 2). Non può tuttavia essere ordinata una sospensione permanente: l'art. 61 LEF prevede infatti che l'esecuzione può essere sospesa solo per un tempo determinato (segnatamente il tempo necessario all'escusso a designare un rappresentante; sentenza 5A_53/2012 del 1° febbraio 2012 consid. 3); ciò vale anche in caso di malattia cronica (DTF 58 III 18; sentenza 5A_344/2016 citata consid. 2.3.1). Qualora l'incapacità di una persona maggiorenne di salvaguardare i propri diritti perduri, va ricordata la possibilità di far intervenire l'autorità di protezione degli adulti affinché ordini eventualmente in suo favore una misura ufficiale giusta gli art. 388 segg. CC.  
 
2.3.1. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'autorità di vigilanza non ha ignorato la sua malattia. Ha tuttavia affermato che questa "non [può] costituire da sola una ragione sufficiente per concedere la sospensione". Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza appena evocata, ritenuto che la ricorrente aveva già beneficiato di una precedente sospensione di 6 settimane. La ricorrente non può infatti essere seguita laddove sembra intendere che la sospensione dell'esecuzione, in caso di impossibilità del debitore di tutelare i propri interessi e di designare un rappresentante, vada prorogata fintanto che duri la sua malattia (v. sentenza 5A_344/2016 citata consid. 2.3.1) e, in queste circostanze, l'accertamento in concreto delle ridotte capacità neurologiche e psichiche dell'escussa da parte dell'autorità di vigilanza non sarebbe quindi, in ogni caso, stato determinante. L'argomentazione ricorsuale risulta così infondata nella misura della sua ammissibilità (v. supra consid. 1.4) e pertinenza.  
 
2.3.2. La censura di lesione dell'art. 6 CEDU, del tutto superficiale, non soddisfa invece le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e va ritenuta irricevibile (v. supra consid. 1.4).  
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
Considerate le circostanze del caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente diventa così priva di oggetto. Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 3 giugno 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini