Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_602/2020
Sentenza del 15 gennaio 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
B.________ SA,
Oggetto
Procedura amministrativa; protezione dei dati,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino (52.2020.332).
Considerando:
che con decisione del 4 maggio 2020 (n. LIT.2019.1) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un ricorso per denegata e ritardata giustizia presentato da A.________ in relazione a una domanda di accesso agli atti da lui inoltrata nel 2018 a una società d'assicurazione malattia;
che con decisione del 23 settembre 2020, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la mancata ratifica del ricorso da parte del co-curatore, ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________;
che avverso questa, e altre sentenze, A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso del 22 ottobre 2020 al Tribunale federale, completato con uno scritto del 5 novembre 2020;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
che, come noto al ricorrente, per ovvi motivi procedurali occorre disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, mischiate in maniera confusa in un unico allegato, trattandosi di cause diverse e che non concernono le stesse parti (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3 che lo concerne);
che la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
che, in effetti, come noto al ricorrente, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 nei suoi confronti);
che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
che, come rettamente accertato dal giudice delegato, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019 l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suo diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;
che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;
che, i nvitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie;
che, pertanto, il ricorso è manifestamente inammissibile, motivo per cui la causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF; cfr. sentenze 4A_500/2020 del 9 novembre 2020, 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4, 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8 e 5A_771/2019 dell'11 novembre 2019 tutte nei suoi confronti);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, a B.________ SA e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 gennaio 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri