9C_277/2024 27.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_277/2024  
 
 
Sentenza del 27 maggio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentata da B.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposte cantonali del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2017-2018, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 16 aprile 2024 (80.2023.58 80.2023.59). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ e C.________ si sono sposati nel... e sono genitori di quattro figli, nati nel...,...,... e.... Nel corso del 2016, i coniugi A.________ e C.________ hanno avviato una procedura di protezione dell'unione coniugale. Il 3 luglio 2018 il Pretore ha omologato l'intesa in merito alle conseguenze accessorie della sospensione dell'unione coniugale e ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati. Il divorzio risale al 30 marzo 2023. 
 
B. Periodo fiscale 2017  
 
B.a. Nella dichiarazione d'imposta 2017, trasmessa all'autorità fiscale il 28 febbraio 2019, A.________ ha indicato di essere stata "separata di fatto" e notificato il versamento di alimenti da parte del marito nella misura di fr. 36'000.-. In uno scritto dello stesso giorno, la rappresentante della contribuente ha aggiunto che il sostentamento di moglie e figli minorenni era garantito dal marito, che aveva messo a disposizione "una carta di credito poi addebitata sui conti bancari" a lui riconducibili, non disponendo la moglie di un conto intestato.  
 
B.b. Con decisione di tassazione 2017 del 4 marzo 2020, l'autorità fiscale ha commisurato il reddito imponibile di A.________ in fr. 340'400.- per l'imposta cantonale e in fr. 351'700.- per l'imposta federale diretta. Per determinare il reddito imponibile, ha considerato contributi alimentari da parte del marito per fr. 360'000.- e il valore locativo dell'abitazione primaria di fr. 31'560.-.  
 
B.c. Il 22 febbraio 2023 l'autorità fiscale ha notificato alla contribuente la decisione di tassazione su reclamo. In tale contesto, ha confermato la separazione delle partite fiscali dei coniugi e stabilito il reddito imponibile di A.________ in fr. 170'000.- per l'imposta cantonale e in fr. 181'300.- per l'imposta federale diretta.  
 
C. Periodo fiscale 2018  
 
C.a. Nella dichiarazione d'imposta 2018, A.________ ha confermato il proprio stato civile di "separata di fatto" e indicato di avere conseguito redditi complessivi per fr. 126'000.-.  
 
C.b. Con decisione di tassazione 2018 del 18 marzo 2020, l'autorità fiscale ha commisurato il reddito imponibile di A.________ in fr. 163'600.- per l'imposta cantonale e in fr. 176'200.- per l'imposta federale diretta. Per determinare il reddito imponibile, ha considerato contributi alimentari da parte del marito per fr. 168'000.- e il valore locativo dell'abitazione primaria di fr. 31'560.-.  
 
C.c. Il 22 febbraio 2023 l'autorità fiscale ha notificato alla contribuente la decisione di tassazione su reclamo. In tale contesto - dopo avere proceduto a una verifica incrociata con quanto dichiarato dal marito e avere concesso alla contribuente il diritto di essere sentita in merito a una possibile reformatio in peius della sua tassazione - ha corretto il reddito imponibile di A.________ in fr. 286'200.- per l'imposta cantonale e in fr. 298'800.- per l'imposta federale diretta. Come in relazione al periodo fiscale 2017, ha indicato che la contribuente non ha contestato i dati alla base del calcolo e che la separazione delle partite fiscali dei coniugi era corretta.  
 
D.  
Il 21 marzo 2023 A.________ ha impugnato le decisioni su reclamo 2017 e 2018 davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Con sentenza del 16 aprile 2024, la Corte cantonale ha respinto il gravame per quanto riguarda il 2017 e lo ha parzialmente accolto per quanto attiene al 2018. Nel suo giudizio, essa ha confermato che la decisione di dividere le partite fiscali dei coniugi già dal 2017 era corretta. In merito al 2018 ha però considerato che l'ammontare degli alimenti ricevuti dal marito andava ridotto a fr. 213'776.-. 
 
E.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 10 maggio 2024, A.________ ha impugnato il citato giudizio davanti al Tribunale federale, domandando di ammettere delle tassazioni separate solo dal 1° luglio 2018. In precedenza, non avrebbe infatti goduto di nessuna indipendenza economica rispetto al marito e mancherebbero le condizioni per definire rendita alimentare i contributi dell'ex marito fino al 30 giugno 2018. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). 
Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle richieste formulate dalla ricorrente, senza presentare delle vere e proprie conclusioni in riforma del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 107 cpv. 2 LTF), non va approfondita. Nel contempo, può restare aperto anche l'aspetto dell'interesse a ricorrere (art. 89 LTF), su cui l'insorgente non si esprime. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni evidenti, si confronta solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Il gravame rispetta i requisiti di motivazione solo in parte. Per quanto li leda, presentando critiche in contrasto con l'art. 42 cpv. 2 LTF e con l'art. 106 cpv. 2 LTF, non può essere approfondito. Dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione - con un'argomentazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
I. Imposta federale diretta  
 
3.  
Oggetto di litigio è l'imposizione individuale della ricorrente per i periodi fiscali 2017 e 2018. A suo avviso, non vi sono i presupposti "onde dividere la tassazione prima del 1° luglio 2018". 
 
3.1. Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Il cumulo si giustifica alla luce del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 BV), ritenuto che i coniugi costituiscono, sia sul piano del diritto civile che sul piano economico, una certa unità (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Quando la coppia è separata legalmente o di fatto ogni coniuge torna ad essere tassato individualmente (DTF 138 II 300 consid. 2.1).  
I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati insieme per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto matrimonio (art. 42 cpv. 1 LIFD); in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD). 
 
3.2. Il riconoscimento di una separazione legale o di fatto è subordinato alle seguenti condizioni: (a) i coniugi hanno un domicilio proprio o residenze separate; (b) non vi è più un'unione coniugale; (c) non vi è più una gestione in comune dei mezzi necessari per l'alloggio e il sostentamento (sentenza 9C_249/2023 del 2 agosto 2023 consid. 2.2).  
A dipendenza delle circostanze, quando i coniugi non vivono insieme e un'unione coniugale non sussiste più, un'imposizione individuale è ammissibile anche se una separazione dei mezzi necessari per alloggio e sostentamento non è ancora definitivamente avvenuta. È necessario però che una separazione sia prossima e appaia solo come una questione di tempo (sentenza 2C_55/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.2). 
 
3.3. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, in base ai fatti che risultano dal giudizio cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), la conclusione dei Giudici ticinesi in merito alla tassazione separata dei coniugi per i periodi fiscali 2017 e 2018 dev'essere condivisa.  
 
3.3.1. In effetti, secondo quanto risulta dall'accordo transattivo concluso tra le parti e omologato dal Pretore il 3 luglio 2018, la separazione di fatto dei coniugi sarebbe intervenuta già nel marzo 2015. Certo è poi che il marito della ricorrente ha lasciato il domicilio coniugale in maniera duratura nel 2016 e l'unione coniugale non è stata mantenuta, perché proprio da quell'anno è stata aperta la procedura di divorzio, conclusasi nel 2023 (giudizio impugnato, consid. 2.3).  
 
3.3.2. D'altra parte, la separazione di fatto, confermata dall'indicazione fornita dalla ricorrente sia nella dichiarazione d'imposta 2017 che in quella per il 2018, va ammessa anche dal punto di vista economico, in relazione alle spese di alloggio e domestiche. Partendo dal presupposto dell'intervenuta separazione, la stessa ricorrente ha difatti indicato all'autorità fiscale che gli importi percepiti dal marito andavano considerati come alimenti (giudizio impugnato, consid. 2.3).  
 
3.3.3. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, al riconoscimento di una comunità di mezzi economici tipica di un'unione coniugale ancora intatta non può condurre il fatto che l'insorgente non si appoggiasse ad un conto bancario a lei intestato, ma facesse capo, per le spese di mantenimento proprie e dei figli minorenni, a una carta di credito messa a disposizione ad hoc dal marito.  
Come detto, è stata l'insorgente medesima ad avere dichiarato quanto ricevuto dal marito come versamento di alimenti. In parallelo, va rammentato che, quando i coniugi non vivono insieme e un'unione coniugale non sussiste più, un'imposizione individuale può essere ammessa anche se una separazione della gestione dei mezzi necessari per alloggio e sostentamento è prossima ma non è ancora definitiva (precedente consid. 3.2), come si può concludere pure qui, nel caso non ci si voglia basare solo su quanto indicato nelle dichiarazioni d'imposta. 
In effetti, la decisione dei coniugi in merito alla loro separazione era presa e la situazione che emerge dal giudizio impugnato non può portare affatto a ritenere che - sul piano economico - la vita della famiglia continuasse come di consueto. Al contrario, anche in tale ambito va piuttosto osservato che una separazione definitiva era prossima e doveva apparire soltanto una questione di tempo (sentenze 2C_55/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.2; 2C_567/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.2; 2C_502/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 3.3). 
 
3.4. Di conseguenza, nella misura in cui è ammissibile, in relazione all'imposta federale diretta il ricorso è infondato.  
 
II. Imposte cantonali  
 
4.  
 
4.1. L'art. 8 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100], è analogo all'art. 9 cpv. 1 LIFD (al riguardo, cfr. anche l'art. 3 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). All'art. 42 cpv. 1 e 2 LIFD corrisponde l'art. 53 cpv. 1 e 2 LT/TI (al riguardo, cfr. anche l'art. 18 cpv. 1 e 2 LAID).  
 
4.2. Nella misura in cui è ammissibile, l'impugnativa - con cui vengono formulate critiche valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza fare ulteriori distinzioni - è quindi infondata anche con riferimento a queste ultime.  
 
III. Spese e ripetibili  
 
5.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali. Le spese giudiziarie, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
In riferimento alle imposte cantonali, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 27 maggio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli