1C_504/2023 03.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_504/2023,  
 
1C_505/2023  
 
 
Sentenza del 3 ottobre 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comunione dei comproprietari della particella 
xxx Muralto, 
patrocinata dall'avv. dott. Lorenzo Anastasi, 
 
Municipio di Muralto, via Municipio 3, 6600 Muralto, 
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Licenza edilizia, 
 
ricorsi contro le sentenze emanate il 17 agosto 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.6 e 52.2021.381) 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La B.________ AG è proprietaria di un fondo inedificato in pendio (particella yyy) situato a Muralto, attribuito dal piano regolatore del 1984 alla zona RC6. Il piano regolatore vincola una porzione di terreno nell'angolo sud-ovest del sedime a marciapiede. Lungo il confine ovest del sedime sorge un muro di cemento e scorre un corso d'acqua intubato (riale zzz). Sull'altro lato della strada si trova il fondo xxx appartenente alla comunione dei comproprietari di questa particella. 
 
B.  
Il 3 maggio 2019, la A.________ AG ha chiesto al Municipio il permesso di costruire sul fondo yyy uno stabile a uso abitativo e amministrativo articolato su otto livelli. Alla domanda si è opposta, tra altri, la comunione dei comproprietari della particella xxx. I Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto. Il 14 luglio 2020, il Municipio, respinte le opposizioni, ha rilasciato la licenza edilizia richiesta a determinate condizioni, decisione confermata il 18 agosto 2021 dal Consiglio di Stato. Adito dalla citata opponente, con giudizio del 17 agosto 2023 (52.2021.381) il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e annullato la decisione governativa e la licenza edilizia. 
 
C.  
Nel frattempo, il 2 maggio 2019 A.________ AG ha chiesto al Municipio di poter costruire uno stabile analogo a quello menzionato, ma con il tetto piano invece che a falde, domanda avversata dalla citata opponente. L'11 novembre 2020 il Municipio ha rilasciato la postulata licenza edilizia, decisione confermata il 23 novembre 2022 dal Consiglio di Stato. Adito dalla comunione dei comproprietari, con giudizio del 17 agosto 2023 (50.2023.6) la Corte cantonale l'ha accolto e annullato la licenza edilizia e la risoluzione governativa. 
 
D.  
Avverso le due sentenze della Corte cantonale, A.________ AG presenta due ricorsi distinti al Tribunale federale. Chiede di annullarle e di confermare la licenza edilizia. 
Non sono state chieste osservazioni ai gravami. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le due cause concernono decisioni analoghe e connesse e le stesse parti. Si giustifica quindi di congiungerle e di trattarle con un unico giudizio (art. 24 cpv. 2 PC [RS 273] in relazione con l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 V 265 consid. 1.1).  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.4. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
1.5. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, gli interessati possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2), condizione non adempiuta in concreto. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2).  
 
2.  
Nella causa 1C_504/2023 l'atto di ricorso è privo di motivazione. Esso si limita infatti, in maniera inammissibile visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e 1.2.3; 143 V 19 consid. 2.2; 134 I 30id. 1.3), a rinviare alle censure esposte nell'altro gravame. Questo ricorso è quindi inammissibile per carenza di motivazione (vedi art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Esso, come si vedrà, sarebbe comunque infondato, visto l'esito della parallela causa 1C_505/2023. 
 
3.  
 
3.1. Riguardo all'inserimento paesaggistico del progetto edilizio, la ricorrente si limita a rilevare che le fotografie che si trovano nell'incarto darebbero un'idea dell'integrazione paesaggistica dell'opera nel contesto urbano. Adduce che su questa questione la decisione impugnata sarebbe carente nella motivazione e lesiva del diritto di essere sentito, visto che non spiegherebbe dettagliatamente perché le fotografie agli atti non sarebbero sufficienti.  
 
3.2. Il diritto d'essere sentito ingloba anche quello di ricevere una decisione motivata; è tuttavia sufficiente ch'essa si esprima su tutti i punti decisivi e pertinenti per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). Ora, contrariamente al generico assunto ricorsuale, come si vedrà i giudici cantonali hanno spiegato in maniera esaustiva perché, anche per il citato motivo, hanno annullato le licenze edilizie litigiose, ritenendo le prove offerte dal ricorrente insufficienti.  
 
3.3. La censura, generica e appellatoria, è infatti priva di fondamento. La Corte cantonale ha in effetti osservato che la domanda di costruzione è priva di una "restituzione fotografica (rendering) " dell'edificio e del paesaggio, che permetta di valutare il progetto sotto il profilo estetico. Ha aggiunto che le poche fotografie annesse alla domanda, in formato ridotto, non consentono di pronunciarsi con cognizione di causa sulla clausola estetica positiva. Ha ricordato che, per di più, in applicazione dell'art. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), il Municipio è tenuto a richiedere all'autorità cantonale competente un parere sull'inserimento paesaggistico, valutazione assente nel caso in esame. Ha accertato poi che, inoltre, il Municipio non ha effettuato la necessaria valutazione estetica, limitandosi a rinviare a un avviso cantonale, che non si esprime tuttavia sul tema. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e decisive per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente critica poi l'accertata violazione del requisito della superficie utile lorda (SUL).  
 
4.2. In quest'ambito i giudici cantonali hanno osservato che nella fattispecie, dal calcolo degli indici prodotto dalla ricorrente, quello di sfruttamento prescritto per la zona di situazione (= 1.8; cfr. art. 36 NAPR), tenuto conto di una superficie edificabile di 780 m2e di una SUL realizzata di 1'390 m2, risulterebbe rispettato (1.78 < 1.80). Essi hanno nondimeno condiviso l'argomento addotto dall'opponente secondo cui dalla superficie edificabile del fondo dev'essere sottratta la fascia di terreno lungo il confine con la strada di circa 30 m2 destinata a marciapiede dal piano regolatore. Hanno ritenuto infatti che l'area gravata dal marciapiede dalla prevista pianificazione non può essere considerata quale superficie edificabile nei limiti ammessi dall'art. 38 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (RL 705.100).  
L'istanza precedente ha ritenuto che in concreto non risulta che la proprietaria del fondo si sia assunta l'impegno di cedere la superficie gravata dal vincolo di piano regolatore. In particolare, la licenza edilizia non contiene una condizione che attesti un simile obbligo e la ricorrente ha semplicemente osservato che, per essa, la cessione gratuita della superficie non costituirebbe un problema, senza tuttavia comprovare alcun impegno preciso da parte sua. La Corte cantonale ha aggiunto che non è comprensibile come potrebbe coesistere l'impegno a trasferire al Comune la superficie in questione - non edificabile, destinata a scopo pubblico e come tale vincolata in una pianificazione comunale - con il previsto sfruttamento a fini edilizi della stessa superficie, segnatamente volta alla formazione di un muro, opera che dovrebbe essere rimossa al momento della realizzazione del progettato marciapiede. Ha ritenuto che quest'opera è quindi suscettibile di porsi in contrasto con gli opposti interessi prevalenti dell'ente pubblico, rendendo più difficoltosa la realizzazione del progetto pubblico (cfr. art. 38 cpv. 2 § lett. a LE), quantomeno dal profilo degli oneri derivanti al Comune. Ne ha concluso che, dedotta dalla superficie edificabile (780 m2) l'area destinata a marciapiede (circa 20 m2), l'i.s. massimo ammesso risulta superato. Ha stabilito inoltre che la circostanza che il difetto potrebbe essere corretto con la cessione gratuita della superficie vincolata a marciapiede non è decisiva, dato che in tutti i casi dev'essere dedotta quantomeno l'area, occupata dal riale zzz, quantificata dall'opponente in circa 30 m2. 
 
4.3. Al riguardo la ricorrente si limita a osservare, a torto visti i citati argomenti addotti dai giudici cantonali, che su questo quesito la decisione impugnata non conterrebbe una motivazione specifica. Soggiunge ch'essa si sarebbe impegnata a cedere la superficie in questione al Comune, senza tuttavia dimostrare che il contrario accertamento dei fatti e la loro valutazione da parte della Corte cantonale, peraltro convincenti, sarebbero avvenuti in maniera arbitraria.  
 
5.  
 
5.1. La Corte cantonale si è pronunciata infine sulla nozione di corsi d'acqua, che sono considerati facenti parte del demanio pubblico e sono quindi esclusi dalla superficie edificabile ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE. Ha precisato che al riguardo la descrizione del fondo nel registro fondiario e l'assetto pianificatorio non sono decisivi, facendo stato la situazione/configurazione effettiva dei luoghi secondo l'art. 6 cpv. 2 della legge ticinese sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (RL 720.100) e la prassi (sentenza 1C_580/2008 del 16 marzo 2009 consid. 4.2; cfr. anche DTF 123 III 454 consid. 3 e 5 e sentenza 5P.162/2001 del 30 luglio 2001 consid. 4). Ha aggiunto che le acque pubbliche che invadono le proprietà private o di altri enti pubblici, rimangono demaniali (art. 4 cpv. 4 della legge sul demanio pubblico). Ha precisato poi che l'art. 38 cpv. 2 LE non opera alcuna distinzione tra i corsi d'acqua intubati e quelli a cielo aperto. Ne ha dedotto che sulla base del suo tenore, la norma pare quindi escludere dalla superficie edificabile i corsi d'acqua, indipendentemente dal fatto se siano in superficie o no. Ha ritenuto pertanto, riferendosi anche alla dottrina, che le modifiche naturali o artificiali dei corsi d'acqua, come nella fattispecie la loro intubazione, non modificano la natura pubblica delle acque, considerando che anche sotto il profilo dei diritti di proprietà pare quindi corretto escludere dalla superficie edificabile quella occupata dal riale intubato in questione, motivo per cui il progetto edilizio litigioso dovrà essere rivisto.  
 
5.2. La ricorrente ribadisce che dalla superficie edificabile non dovrebbe essere dedotta quella occupata dal riale. Essa non si confronta tuttavia con gli argomenti appena citati posti a fondamento dell'impugnato giudizio, né tenta di spiegare perché la Corte cantonale avrebbe interpretato in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria le menzionate norme cantonali (sui criteri interpretativi vedi DTF 149 IV 105 consid. 3.4; 148 II 444 consid. 5.2; 148 II 299 consid. 7.1). Riguardo all'accertamento dei fatti, essa adduce semplicemente che il riale in esame, anche quale canale interrato, non esisterebbe e che comunque non costituirebbe un corso d'acqua vero e proprio, motivo per cui la legge sul demanio pubblico non sarebbe applicabile. Ciò perché il riale non è reperibile a registro fondiario con un numero di fondo proprio, ragione per cui non sarebbe un fondo ai sensi della legge. La ricorrente non si confronta tuttavia con l'argomento ritenuto dai giudici cantonali secondo cui le indicazioni a registro fondiario non farebbero fede dei confini della proprietà privata nei rapporti con il demanio pubblico. L'invocata circostanza che tale soluzione comporta conseguenze negative per la proprietaria del fondo non è decisiva.  
 
5.3. La ricorrente osserva poi che il riale sarebbe in realtà un canale interrato di cui nessuno conoscerebbe le dimensioni reali, deducendone che le indicazioni, fondate al suo dire su "presunti" errori di calcolo, di 1,5 m di larghezza e di una superficie di circa 30 m2, sarebbero arbitrarie. Con questa generica congettura essa non dimostra che questi fatti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria. L'esistenza del riale, intubato, è stata accertata anche dall'Ufficio dei corsi d'acqua.  
Per di più, la Corte cantonale ha osservato che lo spazio riservato al riale che scorre intubato lungo il lato ovest della particella yyy, non è ancora stato determinato in conformità dell'art. 41a dell'ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (RS 814.201) relativo allo spazio riservato ai corsi d'acqua. Solo recentemente il Comune ha infatti promosso la procedura di informazione e partecipazione della popolazione depositando presso la cancelleria comunale agli atti della variante "piano del Paesaggio - Piano delle zone - Spazio riservato alle acque" nel periodo dall'8 marzo al 24 aprile 2023, offrendo ai cittadini, e quindi anche alla proprietaria del fondo litigioso, la possibilità di presentare osservazioni. L'istanza precedente ha comunque ritenuto che la progettata costruzione si trova in parte all'interno di questa fascia, ciò che nessuno contesta (consid. 4.1-4.5). La ricorrente non si confronta del tutto con queste argomentazioni. Si può quindi concludere che la precedente istanza, ritenendo che l'area del canale non può essere computata nella superficie edificabile del fondo, non ha ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento. 
 
6.  
Ne segue che il ricorso nella causa 1C_504/2023 è inammissibile per carenza di motivazione, mentre quello nella causa 1C_505/2023 dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Le cause 1C_504/2023 e 1C_505/2023 sono congiunte. 
 
2.  
Il ricorso nella causa 1C_504/2023 è inammissibile. 
 
3.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso nella causa 1C_505/2023 è respinto. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
 
5.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Muralto, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 ottobre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri