4A_175/2023 17.04.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_175/2023  
 
 
Sentenza del 17 aprile 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Valentina Borsari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi, 
opponente. 
 
Oggetto 
responsabilità per atto illecito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.29). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il Pretore del distretto di Vallemaggia ha, con giudizio 31 gennaio 2022, respinto l'azione con cui B.________ aveva chiesto la condanna della A.________ AG a un risarcimento danni di fr. 1'634'893.--. 
 
2.  
Con sentenza 20 febbraio 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un appello dell'attore, annullato la pronunzia del Pretore e ha ritornato l'incarto a quest'ultimo per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La Corte cantonale ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva violato il diritto di essere sentito dell'attore e aveva applicato una norma sbagliata, interpretandola pure in modo errato con riferimento ai requisiti legali posti al ponteggio da cui questi era caduto. 
 
3.  
Con ricorso in materia civile del 23 marzo 2023 la A.________ AG postula la riforma della sentenza cantonale nel senso che l'appello di B.________ sia respinto. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
 
4.1. La sentenza impugnata, che ritorna la causa al Pretore per la continuazione della procedura, non pone fine al procedimento e non costituisce quindi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, una decisione finale (art. 90 LTF), ma è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3, con rinvii).  
La pronunzia d'appello può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2). Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni della norma in discussione, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). 
 
4.2. In concreto la ricorrente, che si limita ad apoditticamente affermare che la decisione impugnata sarebbe finale, non spiega - né è ravvisabile - per quale motivo sarebbero dati i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, che permettono un'impugnazione immediata di una decisione incidentale notificata separatamente dal merito. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile.  
 
5.  
Da quanto precede discende che il gravame va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 aprile 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti