9C_204/2024 16.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_204/2024  
 
 
Sentenza del 16 maggio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 marzo 2024 (32.2023.109). 
 
 
Visto:  
la decisione del 19 settembre 2023, con cui l'Ufficio assicurazioni invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha negato a A.________ il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, 
la sentenza dell'8 marzo 2024, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ contro la decisione amministrativa, 
il "ricorso" inoltrato da A.________ il 12 aprile 2024 (timbro postale) al Tribunale federale contro tale sentenza, 
la comunicazione del 16 aprile 2024 con la quale, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva ancora essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata, 
l'atto complementare del 18 aprile 2024 (timbro postale) di A.________, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti) e dimostrare con precisione dove e perché ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa della ricorrente - conferendo in particolare piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti) alle conclusioni della perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona di cui al referto del 20 dicembre 2022 e del relativo complemento del 14 giugno 2023, confermate dai medici del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR), come pure per quanto attiene alla valutazione economica alle determinazioni della consulente in integrazione, 
che la ricorrente postula la riconsiderazione o l'annullamento della sentenza cantonale (sul tema del carattere riformatorio e non cassatorio del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale cfr. DTF 136 V 131 consid. 1.2), precisando di volere mantenere le richieste già avanzate con il gravame al Tribunale cantonale, ovvero il riconoscimento di prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità o la retrocessione dell'incarto all'UAI, 
che, a fondamento della sua domanda, l'insorgente censura la valutazione della situazione valetudinaria, in sintesi contesta l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, adducendo la presenza di errori medici gravi che sarebbero accaduti nel 2012, rispettivamente dichiara che i veri problemi di salute sarebbero stati evitati o sottovalutati rispetto alla loro gravità, sostiene altresì che quasi tutti gli incarti AI sarebbero stati modificati a far tempo dal 2019, come pure censura l'operato di taluni medici del SMR, rispettivamente di certi membri dei servizi coinvolti, quali i Servizi psico-sociali (SPS) di U.________, o l'Autorità regionale di protezione (ARP), sostenendo persino abusi di potere, 
che la ricorrente si limita dunque a esporre la propria opinione, formulando in sostanza critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei periti del SAM e del SMR, sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa, 
che nemmeno lo scritto integrativo notificato il 18 aprile 2024 sorregge la ricorrente, in quanto si limita a ribadire essenzialmente in modo del tutto generico di avere già scritto le proprie "conclusioni-argomentazioni" e avere già apportato prove a sufficienza, 
che in merito all'affermazione "non volevo esprimermi senza un Avvocato" ("ricorso", pag. 5), si rileva che un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio nel senso dell'art. 41 cpv. 1 LTF, ogni parte in causa essendo di principio responsabile dell'adempimento delle esigenze legali nei propri allegati, ritenuto che un'incapacità di stare direttamente in giudizio è ammessa solo a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura in questione (sul tema cfr. sentenza 8C_349/2022 del 9 giugno 2022), circostanza per di più già appurata non realizzarsi anche dal Tribunale cantonale al consid. 2.9 della sentenza impugnata, 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 16 maggio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi