7B_319/2024 06.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_319/2024  
 
 
Sentenza del 6 giugno 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Hurni, Kölz, 
Cancelliere Valentino. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Daniele Iuliucci e Simone Creazzo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, Polizia giudiziaria, 
Sezione reati contro l'integrità delle persone (SRIP), 
2. C.________, Polizia giudiziaria, 
Sezione reati contro l'integrità delle persone (SRIP), 
opponenti. 
 
Oggetto 
Ricusazione ispettori di polizia, 
 
ricorso contro la decisione emanata l'8 maggio 2023 
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino 
(inc. MP n. 2020.11071/VT/VT). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è oggetto di un procedimento penale (MP n. 2020.11071) per reati contro l'integrità sessuale.  
 
A.b. Con istanza del 1° giugno 2022, A.________, direttamente e personalmente, ha postulato la ricusazione del Ministero pubblico - allora rappresentato dal Procuratore pubblico D.________ - e degli ispettori di polizia che si erano occupati del suo caso, in particolare degli ispettori B.________ e C.________. Egli lamentava, tra l'altro, che i poliziotti intervenuti a casa sua il 17 dicembre 2020, giorno del suo fermo, avrebbero avuto un atteggiamento razzista nei suoi confronti, lo avrebbero tacciato di bugiardo e avrebbero cercato di terrorizzarlo e destabilizzarlo facendogli domande non pertinenti al perseguimento del procedimento penale.  
 
A.c. Con rapporto di segnalazione dell'8 settembre 2022, B.________ e C.________, chiamati a prendere posizione sull'istanza di ricusazione, hanno contestato il contenuto dello scritto dell'istante, in quanto non corrispondeva al vero.  
 
B.  
 
B.a. Il 21 settembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (nel seguito: la Corte cantonale) ha stralciato dai ruoli la domanda di ricusazione di A.________ del 1° giugno 2022 a carico del Procuratore pubblico D.________, ritenuto che il procedimento penale MP n. 2020.11071 era stato attribuito al Procuratore pubblico E.________ e che l'istante aveva comunicato di non avere più un interesse giuridico all'evasione dell'istanza di ricusazione.  
 
B.b. Per il tramite dei suoi legali, il 10 ottobre 2022, A.________, oltre a sollecitare l'evasione dell'istanza di ricusazione, ha aggiunto un altro motivo per ricusare gli stessi ispettori, in particolare C.________, in ragione del contenuto della decisione del Procuratore pubblico del 7 giugno 2022 inerente all'estromissione di parti del verbale dell'audizione della testimone F.________ (cfr. consid. 2.4.2 infra).  
 
B.c. Con decisione dell'8 maggio 2023, il Procuratore pubblico E.________, nel frattempo divenuta titolare del procedimento penale, ha ritenuto irricevibile l'istanza di ricusazione del 1° giugno 2022 siccome tardiva e ha respinto quella del 10 ottobre 2022 siccome infondata.  
 
C.  
Con reclamo del 16 maggio 2023 - presentato alla Corte cantonale e trasmesso da quest'ultima al Tribunale federale per sua competenza il 13 marzo 2024 -, A.________ postula, in via preliminare, l'assunzione di prove e, nel merito, che la decisione dell'8 maggio 2023 venga annullata, che C.________ sia ricusato "dalla trattazione degli incarti aperti nei confronti [suoi] e [di] ogni altro membro della sua famiglia" e che l'incarto venga ritornato al magistrato inquirente affinché gli assegni un termine per esprimersi sugli atti istruttori dei quali intende richiedere lo stralcio. Il ricorrente postula inoltre in via cautelare la provvisoria levata dei sigilli apposti dal Procuratore pubblico nella sua decisione in ordine all'estromissione di parti del verbale dell'audizione di F.________ (cfr. lett. B.b supra) e la consultazione degli atti.  
Invitati ad esprimersi sul ricorso, B.________ e C.________ rinviano a quanto esposto nel loro rapporto di segnalazione dell'8 settembre 2022 (cfr. lett. A.c supra), mentre il Procuratore pubblico, senza osservazioni, chiede la conferma della decisione impugnata.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Ai sensi dell'art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.  
È quindi applicabile il diritto in vigore al momento in cui è stata emanata la decisione impugnata. In concreto, l'istanza di ricusazione è diretta contro la decisione del Procuratore pubblico dell'8 maggio 2023, sicché la Corte cantonale ha applicato a ragione l'art. 59 cpv. 1 CPP vigente fino al 31 dicembre 2023 (RU 2023 468), il quale considera - a differenza di quanto prevede oggi tale disposizione - "definitiva" la decisione relativa a una domanda di ricusazione inoltrata nei confronti della polizia (lett. a; cfr. FF 2019 5551 n. 4.1). 
La decisione incidentale del pubblico ministero sulla ricusazione di un agente della polizia può quindi essere impugnata direttamente mediante un ricorso in materia penale (art. 380 CPP e 80 cpv. 2 in fine LTF; DTF 138 IV 222 consid. 1; sentenza 7B_186/2023 del 19 luglio 2023 consid. 2.1).  
 
1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), il reclamo, trasmesso a ragione dalla Corte cantonale al Tribunale federale per competenza (cfr. lett. C supra) e pertanto considerato come ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. CPP, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e relativo a una causa in materia penale, è quindi ammissibile (DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. L'art. 56 CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o inimicizia con una parte o con un suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione sulla causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; sentenza 6B_1500/2021 del 13 gennaio 2023 consid. 3.2). Tale disposizione si applica alla polizia, operante quale autorità di perseguimento penale (art. 12 lett. a CPP; sentenza 1B_196/2023 del 27 aprile 2023 consid. 3).  
L'istituto giuridico della ricusazione vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività in favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo sull'imparzialità del magistrato o del poliziotto, non occorre che egli sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusazione riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Viene inoltre posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato o poliziotto interessato o nel ruolo da lui assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possono considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1, 89 consid. 4.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenze 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 2.1; 1B_36/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2.1). 
Atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento di un magistrato o di un funzionario di polizia, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di principio contestati con i mezzi di impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri dei magistrati o dei poliziotti, possono giustificare il sospetto di parzialità, a condizione che le circostanze indichino che il diretto interessato sia prevenuto o almeno giustifichino oggettivamente un'apparenza di prevenzione (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). La funzione giudiziaria richiede una rapida determinazione di questioni spesso contestate e delicate. Inoltre, spetta alle giurisdizioni di ricorso, che di norma sono competenti, accertare e correggere eventuali errori commessi in questo contesto. La procedura di ricusazione non ha quindi lo scopo di consentire alle parti di contestare il modo in cui viene condotta l'indagine e di mettere in discussione le varie decisioni accessorie prese in particolare dalla direzione del procedimento (DTF 143 IV 69 consid. 3.2). 
 
2.2. Secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve inoltre rendere verosimili i fatti su cui la fonda. Secondo la prassi, occorre agire nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo, di regola entro circa una settimana (sentenze 1B_253/2022 del 16 agosto 2022 consid. 2.2; 1B_502/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 2.2; 1B_542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1). La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2). È infatti contrario alle regole della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto mantenere in riserva la critica per poi sollevarla solo successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; sentenza 1B_502/2020, citata, consid. 2.2). Spetta alla parte che invoca un motivo di ricusazione dimostrare di aver agito tempestivamente, in particolare per quanto riguarda il momento in cui il motivo è stato scoperto (sentenze 1B_163/2022 del 27 febbraio 2023 consid 3.1; 1B_497/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 3.1; 1B_348/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 3 e le sentenze citate).  
Il Tribunale federale ha stabilito che, quando l'accumulo di una serie di episodi è l'unica base per l'apparenza di parzialità, il fatto che il richiedente non possa reagire frettolosamente e debba aspettare per evitare il rischio che la domanda venga respinta dev'essere preso in considerazione nel valutare l'eventuale intempestività di una richiesta di ricusazione. È quindi possibile, in relazione a nuove circostanze scoperte, far valere fatti già noti se solo una valutazione complessiva permette di ammettere un motivo di ricusazione, anche se in considerazione di ogni singolo episodio la richiesta non fosse giustificata. Se più eventi insieme costituiscono l'unica base per una ricusazione, questa può essere richiesta quando, a parere dell'interessato, l'ultimo di questi eventi è la "goccia che fa traboccare il vaso". In tal caso, l'esame degli eventi passati, nell'ambito di una valutazione complessiva, è ammissibile solo nella misura in cui l'ultimo evento costituisca di per sé motivo di ricusazione o quantomeno un indizio a favore di un'apparenza di prevenzione (sentenze 1B_598/2022 del 30 dicembre 2022 consid. 2; 1B_305/2019 del 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1). 
Tuttavia, anche ritenendo che la parte che chiede la ricusazione di un giudice possa, nel sollevare il sospetto di parzialità, basarsi su una valutazione complessiva degli errori che possono essere stati commessi nel corso del procedimento, non si può tollerare che una ripetizione prolungata dell'accusa di parzialità appaia come un mezzo per esercitare pressioni sul giudice al fine di portarlo gradualmente a conformarsi esclusivamente alle opinioni della parte. Pertanto, il requisito temporale di cui all'art. 58 cpv. 1 CPP esclude che, avendo costruito una sorta di "dossier privato" sugli errori processuali commessi nel tempo dal magistrato in questione, la parte possa scegliere liberamente il momento in cui presentare la domanda di ricusazione (sentenza 1B_598/2022 del 30 dicembre 2022 consid. 2 e le numerose sentenze citate). 
 
2.3. Nella fattispecie, il Ministero pubblico ha ritenuto che l'istanza di ricusazione formulata - unicamente - il 1° giugno 2022 non appariva tempestiva alla luce della giurisprudenza. L'imputato poteva - e doveva - inoltrarla con maggiore tempestività. L'attesa di quasi diciotto mesi dal giorno del suo fermo appariva eccessiva in considerazione delle concrete circostanze, siccome contraria al principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, secondo cui le censure devono essere sollevate appena possibile, sotto pena di perenzione, postulato che valeva anche in materia di ricusazione. L'istanza doveva quindi essere ritenuta tardiva e per tale ragione non era ricevibile. Alla luce di questa conclusione non occorreva esaminarla nel merito.  
L'istanza di ricusazione del 10 ottobre 2022 era invece tempestiva, in ragione dell'accesso agli atti eseguito (verosimilmente il 29 settembre 2022 [cfr. incarto cantonale, verbale del procedimento]) e alla successiva reazione (cfr. incarto cantonale, atto istruttorio n. 362). Tuttavia, il comportamento rimproverato all'ispettore C.________ non era indicativo di prevenzione, bensì indicativo della necessità di determinarsi in modo veloce sui fatti che era chiamato ad accertare, seppur sbagliando ai sensi della decisione del Procuratore pubblico D.________ (del 7 giugno 2022). Per queste ragioni, alla luce della giurisprudenza, l'istanza di ricusazione doveva essere respinta. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Il ricorrente non si confronta, a ragione, con i motivi dell'istanza di ricusazione del 1° giugno 2022 ritenuti nella decisione impugnata. Fa valere che la procedura avrebbe presentato "diverse criticità" sull'operato degli inquirenti e del Ministero pubblico, comportanti lo stralcio dai ruoli di vari atti istruttori. La sua istanza di ricusazione andava pertanto vista quale occasione per "riordinare e ripulire un incarto macchiato da errori procedurali" di cui egli stesso stila un elenco. Egli sostiene inoltre che tutti gli elementi evocati tanto nell'istanza di ricusazione del 1° giugno 2022, quanto nel "complemento" del 10 ottobre 2022, andavano visti e valutati come una sequenza di atti potenzialmente prevenuti, che magari singolarmente non raggiungevano una gravità tale da giustificare un'istanza di ricusazione, ma che presi nel complesso manifesterebbero un quadro generale di prevenzione che avrebbe caratterizzato tutto l'agire della polizia sin da inizio inchiesta. Non avendolo fatto, il Procuratore pubblico avrebbe commesso un chiaro diniego di giustizia, rifiutandosi di analizzare anche le problematiche sollevate con l'istanza di ricusazione del 1° giugno 2022.  
Con una simile argomentazione, il ricorrente, disattendendo le citate esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF (cfr. consid. 1.3 supra), non specifica minimamente, per quanto riguarda l'istanza del 1° giugno 2022, quali siano i comportamenti, distinti da quelli del Procuratore pubblico, che potrebbero essere rimproverati ai poliziotti in causa, oltre a quelli riassunti nella decisione impugnata in relazione alle circostanze del loro intervento a casa sua in data 17 dicembre 2020, ai quali egli stesso si limita a riferirsi. Va infatti ricordato che la domanda di ricusazione del 1° giugno 2022 a carico del Procuratore pubblico è stata stralciata dagli atti il 21 settembre 2022, per il motivo che il ricorrente aveva comunicato di non avere più un interesse giuridico all'evasione della stessa.  
Pertanto, non si può seguire l'argomentazione del ricorrente, secondo la quale tutti gli elementi evocati nell'istanza di ricusazione del 1° giugno 2022 (in riferimento a quanto accaduto il giorno del suo fermo il 17 dicembre 2020) e nel "complemento" del 10 ottobre 2022 (in relazione all'interrogatorio in veste di testimone di F.________ avvenuto il 2 giugno 2022) andavano visti e valutati come "una sequenza" di atti potenzialmente prevenuti. D'altronde, il ricorrente, che ha presentato personalmente l'istanza di ricusazione del 1° giugno 2022, senza previamente avvertire i suoi legali, non sostiene di aver sollevato una simile censura nella sua richiesta del 10 ottobre 2022; in quest'ultimo scritto, egli si limitava, tramite i suoi avvocati, a sollecitare l'evasione dell'istanza del 1° giugno 2022, aggiungendo un altro motivo di ricusazione. Perciò, i fatti relativi all'interrogatorio della summenzionata testimone di cui il ricorrente si lamenta non possono essere considerati come "la goccia che fa traboccare il vaso", i quali permetterebbero di giungere ad una valutazione diversa del comportamento dei poliziotti al momento del suo fermo avvenuto quasi diciotto mesi prima. Il ricorrente non sostiene neppure - e tanto meno dimostra - di essersi lamentato presso il Ministero pubblico di ripetuti errori procedurali commessi dai poliziotti tra il 17 dicembre 2020 e il 10 ottobre 2022. 
Pertanto, il ricorrente non può rimproverare il Ministero pubblico di aver disgiunto i vari elementi e di essersi limitato, in un primo momento, ad esaminare l'agire dei poliziotti sulla base di quanto accaduto il giorno del suo fermo. Inoltre, come vedremo in seguito (cfr. consid. 2.4.2 infra), non si può dire che l'ultimo evento - quello in relazione all'interrogatorio della testimone F.________ - costituisca di per sé un motivo di ricusazione o quantomeno un indizio a favore di un'apparenza di prevenzione, tale da prendere in considerazione l'esame dei fatti avvenuti il 17 dicembre 2020 nell'ambito di una valutazione complessiva (cfr. consid. 2.2 supra).  
 
Di conseguenza, il Ministero pubblico, applicando rettamente la citata giurisprudenza, ha concluso a ragione che l'istanza di ricusazione del 1° giugno 2022, inoltrata quasi diciotto mesi dopo l'intervento dei poliziotti a casa del ricorrente, era manifestamente tardiva, ragione per cui non si intravede nessun diniego di giustizia nel fatto che egli si sia rifiutato di entrare nel merito della stessa. 
 
2.4.2. Il ricorrente fa valere che l'ultimo degli atti compiuti dalla polizia, nella persona di C.________, ovvero l'interrogatorio di F.________ del 2 giugno 2022, sarebbe di tale gravità da giustificare anche a sé stante l'accoglimento dell'istanza di ricusazione.  
Risulta dagli atti che F.________ è stata interrogata in veste di testimone dalla polizia alla data summenzionata nell'ambito di un'inchiesta (inc. MP n. 2022.4230) scaturita a seguito di una segnalazione/denuncia contro ignoti, poi identificati in A.________ e G.________, per i reati di sottrazione di minore, sequestro di persona e rapimento, nonché coazione, di cui H.________ sarebbe stata vittima. Con decisione - non contestata - del 7 giugno 2022, il Ministero pubblico ha indicato, applicando gli art. 140, 141 cpv. 1 e 2 e 147 CPP, che parte del contenuto di questo verbale (da pag. 3 riga 12 a pag. 4 riga 4) doveva essere estromesso dagli atti poiché era inutilizzabile, dal momento che in esso si faceva riferimento a fatti inerenti al procedimento MP n. 2020/11071, senza però che le parti di quest'ultimo procedimento avessero potuto assistere all'interrogatorio. 
Il magistrato inquirente ha inoltre rilevato quanto segue, specificamente in relazione al verbale di F.________ : " (...) durante l'interrogatorio, quest'ultima ha telefonato a H.________, facendo a sua insaputa la telefonata in vivavoce e alla presenza dell'agente verbalizzante, e al termine della telefonata il contenuto di quanto riferito da H.________ è stato riassunto nel verbale (da pag. 5 riga 9 a pag. 9 riga 19). (...) In questo modo sono state ottenute e verbalizzate (seppur indirettamente) le dichiarazioni di H.________ in forma irrita, raggirando le disposizioni sugli interrogatori, mancando qualsiasi avviso alla persona interessata (cfr. art. 143, 177, 180 seg. CPP), che è stata altresì ingannata (e mal si comprende il motivo) sulle circostanze e finalità della telefonata (F.________ non ha infatti solo omesso di dirle che si trovava in polizia, che la telefonata veniva ascoltata e poi sarebbe stata riassunta nel verbale, ma ha mentito anche dicendole che si trovava in istituto a X.________). Quanto fatto parrebbe quasi una sorta di indagine in incognito (art. 298a CPP), peraltro sulla presunta vittima di un reato, comunque non approvata dal pubblico ministero (...) e per la quale non sarebbero nemmeno stati dati i presupposti, non risultando chiaramente necessaria o utile ai fini dell'inchiesta (...)." Di conseguenza, le dichiarazioni della testimone in cui riassumeva la telefonata con H.________ fatta durante il suo interrogatorio non erano utilizzabili, per cui anch'esse dovevano essere estromesse dagli atti. 
Il ricorrente sostiene che C.________, compiendo in forma totalmente irrita e illecita un atto ufficiale quale quello di interrogare un testimone (H.________) che in quel momento si trovava in Lituania, avrebbe commesso abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP e violato la sovranità territoriale di uno Stato estero ai sensi dell'art. 299 CP. Un tale "atto intenzionale volto a danneggiare la posizione dell'imputato" (ricorrente) e ottenere così la sua condanna giustificherebbe, ai detti di quest'ultimo, il sospetto di parzialità. 
Con una simile argomentazione, il ricorrente, che riprende le motivazioni addotte dinanzi al Ministero pubblico nel suo scritto del 10 ottobre 2022, si limita a discutere - e interpretare - in modo appellatorio e in quanto tale irricevibile (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 1.3 supra) quanto accaduto durante l'interrogatorio in questione. Poco importa a questo riguardo il motivo per cui C.________, al quale è stato richiesto di presentare osservazioni all'istanza di ricusazione, si sia limitato a contestare i fatti a titolo generico; pretendendo che così facendo, il poliziotto si sarebbe avvalso del diritto di non collaborare e di non accusare sé stesso e che rimarrebbe il sospetto di pregiudizio, il ricorrente, ancora una volta, procede in modo appellatorio, limitandosi ad esporre una sua apprensione soggettiva. Inoltre, in quanto il ricorrente rimprovera al Ministero pubblico di non aver esaminato le circostanze dell'interrogatorio di F.________ del 2 giugno 2022 dal profilo del diritto penale materiale, le sue critiche esulano dall'oggetto della presente procedura, circoscritto alla questione della ricusazione del citato ispettore di polizia.  
Al riguardo il ricorrente parrebbe disattendere la prassi, rettamente richiamata dal Ministero pubblico, secondo cui asseriti errori commessi nel procedimento, segnatamente durante un interrogatorio, non fondano di massima un motivo di ricusazione, potendo semmai essere censurati facendo capo agli specifici rimedi di diritto previsti per le singole fattispecie procedurali (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2a ed. 2016, n. 30 ad art. 56 CPP). D'altronde, risulta dalla richiesta di ricusazione del 10 ottobre 2022 che il ricorrente stesso, al termine del suo scritto, ha ammesso che "avrebbe potuto sollevare le proprie censure dinanzi al TPC (ad esempio in occasione delle questioni pregiudiziali o finanche in arringa) ", ma che lo "fa[ceva] ora", onde "evitare che il pubblico dibattimento scada in una battaglia su questioni procedurali". 
Di conseguenza, la richiesta con la quale il ricorrente richiama l'incarto aperto presso il Ministero pubblico della Confederazione a carico di C.________ a sostegno della sua censura, specificamente al fine di valutare le ragioni che hanno indotto quest'ultimo a commettere un reato penale - per quanto un simile reato sia effettivamente stato commesso (problematica che non dev'essere risolta nell'ambito della presente procedura) -, non appare pertinente e dev'essere perciò respinta. 
 
2.4.3. Infine, il ricorrente rimprovera a C.________ di aver diretto, tramite l'agente B.________, l'interrogatorio di H.________ del 28 luglio 2022 violando nuovamente i disposti di cui agli art. 177 e 180 CPP, ciò che avrebbe condotto allo stralcio del suddetto verbale nell'ambito della procedura di carcerazione preventiva. Al riguardo, tuttavia, il ricorrente non sostiene - e non risulta neppure dalla decisione impugnata - che abbia addotto dinanzi al Ministero pubblico tali circostanze dalle quali si dedurrebbero oggettivamente un pericolo di prevenzione. La relativa censura risulta quindi nuova (art. 99 cpv. 1 LTF) e in quanto tale irricevibile.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono le soccombenze e vanno perciò poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di misure cautelari presentata dal ricorrente in questa sede. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di misure cautelari è priva di oggetto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 giugno 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Valentino