1C_323/2024 10.06.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_323/2024  
 
 
Sentenza del 10 giugno 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Pascal Delprete, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2024.18). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 17 marzo 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor's Office), Ufficio di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di diverse persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con l'aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso e l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Le indagini avrebbero rivelato l'esistenza, nel biennio 2021-2022, di una rilevante frode carosello concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore di materiali informatici. L'autorità estera ha chiesto tra l'altro di acquisire presso A.________ SA tutta la documentazione connessa con gli indagati e altre persone fisiche e giuridiche implicate nei fatti oggetto di indagini. 
 
B.  
Con decisione del 5 aprile 2023, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), al quale l'Ufficio federale di giustizia ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda, dando l'incarico alla Sezione Antifrode doganale Sud di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste. Il 12 aprile 2023, l'Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione di locali di A.________ SA; B.________, amministratore unico di questa società ha chiesto il sigillamento della documentazione cartacea e informatica sequestrata riferita a determinate società. Il 30 agosto 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha accolto la domanda di dissigillamento dell'UDSC (RR 2023.55). Con decisione di chiusura del 30 gennaio 2024, l'UDSC ha ordinato la trasmissione allo Stato richiedente di svariata documentazione cartacea e informatica sequestrata presso A.________ SA. Adita dall'interessata, con sentenza del 13 maggio 2024 la CRP ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. 
 
C.  
Avverso questo giudizio A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di concedere al gravame l'effetto sospensivo e di adottare misure cautelari. Nel merito, in via principale postula di riformare la sentenza impugnata nel senso di annullare la decisione di chiusura e di non trasmettere la documentazione cartacea e i dati informatici, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla CRP per nuova decisione e, in via ancora più subordinata, di rinviargliela affinché non trasmetta la documentazione cartacea e i dati informatici. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Riguardo al caso particolarmente importante la ricorrente invoca un'asserita lesione dei principi della buona fede, della proporzionalità, dell'utilità potenziale e della ricerca indiscriminata di prove poiché i documenti litigiosi, soggetti al segreto fiscale e commerciale, al suo dire sarebbero irrilevanti e non pertinenti per l'inchiesta estera anche perché alcuni esulano dal periodo rilevante (2021-2022) e la CRP non si sarebbe espressa al riguardo.  
 
2.2. Quest'ultima critica è infondata. La CRP ha esaminato infatti tutte le censure addotte dalla ricorrente e ha compiutamente motivato la loro infondatezza, motivo per cui il diritto d'essere sentito dell'insorgente e di ricevere una decisione motivata è stato rispettato (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1).  
 
2.3. L'istanza precedente ha spiegato perché, nel quadro dell'esame della proporzionalità e dell'utilità potenziale dei documenti acquisiti presso la ricorrente, come richiesto dall'Autorità estera, è necessario procedere alla loro trasmissione integrale e non solo limitatamente al periodo 2021-2022, anche allo scopo di evitare eventuali domande complementari, avendo ritenuto una connessione sufficiente tra essi e le indagini estere. La semplice critica ricorsuale a questa valutazione delle prove non dimostra affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. La CRP non si è scostata dalla costante prassi neppure ritenendo che l'invocato segreto commerciale (art. 162 CP) non costituisce di per sé un impedimento assoluto alla concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale, e che nella fattispecie esso non prevale sugli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere, esprimendosi compiutamente sul tema (al riguardo, oltre alla dottrina citata nella decisione impugnata, vedi anche MARIA LUDWICZAK GLASSEY/LAURENT MOREILLON, EIMP Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 9 e 14 ad art. 9, pag. 149 seg.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed., n. 395). L'accenno al fatto che B.________ e le sue società A.________ SA non sarebbero coinvolti nelle presunte attività illecite non è determinante nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale. Sulla trasmissione del verbale d'interrogatorio di B.________ vedi la parallela sentenza 1C_324/2024 decisa in data odierna. La critica di violazione del principio della buona fede perché in un primo tempo l'UDSC ha parzialmente escluso la trasmissione di documentazione inerente a una società direttamente coinvolta nelle indagini estere, quesito attinente alla valutazione delle prove e alla loro utilità potenziale, non fa assumere alla causa gli estremi di un caso particolarmente importante o di principio. Non si giustifica quindi un intervento del Tribunale federale.  
 
2.4. L'accenno di critica alla procedura di levata dei sigilli perché l'UDSC avrebbe effettuato esso medesimo una copia forense dei dati informatici (sulla procedura di apposizione di sigilli vedi DTF 148 IV 221) sarebbe inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF). Questa circostanza non risulta dalla decisione di dissigillamento della CRP del 30 agosto 2023, né parrebbe che la ricorrente l'abbia criticata nell'ambito di quella procedura.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di ordinare misure cautelari (art. 104 LTF), mentre quella di concessione dell'effetto sospensivo era superflua, visto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 10 giugno 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri