1C_291/2024 17.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_291/2024  
 
 
Sentenza del 17 maggio 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ GmbH, 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Moor, 
 
Municipio di Collina d'Oro, piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2024 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2024.109). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 24 marzo 2023 il Municipio di Collina d'Oro, respinte le opposizioni dei vicini A.________ e B.________, ha rilasciato a C.________ GmbH la licenza edilizia per la costruzione di due stabili residenziali di tre piani. Adito dagli opponenti, con decisione del 7 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso. Mediante sentenza del 25 marzo 2024 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dei vicini. 
 
B.  
Avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono implicitamente di annullarlo, nonché di rinunciare a riscuotere spese giudiziarie. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1).  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 149 I 105 consid. 2.1).  
 
2.  
La Corte cantonale ha stabilito che le domande dei ricorrenti volte all'annullamento delle richieste di risarcimento della controparte e alla loro pretesa d'indennizzo esulano dalla procedura edilizia e devono semmai essere presentate alle competenti autorità civili. I ricorrenti non criticano del tutto questa conclusione, peraltro corretta. 
 
3.  
 
3.1. L'istanza precedente ha rilevato che nel diritto ticinese non vi sono norme specifiche volte a prevenire immissioni d'ombra eccessive (sentenza 1P.134/1994 del 21 luglio 1994 consid. 2d, apparso in: RDAT I-1995 n. 20 pag. 40). Ha osservato poi che il Municipio ha accertato che l'avversato progetto edilizio rispetta le norme sulle altezze e sulle distanze dal confine, ritenendo quindi infondate le censure relative all'asserita perdita di insolazione, mentre il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza tra edifici (in concreto oltre 10 m rispetto agli 8 m prescritti), esclude perdite d'illuminazione naturale tali da rendere insalubre l'abitazione dei ricorrenti. Ha ritenuto ch'essi non si sono confrontati con queste valutazioni, limitandosi a invocare in maniera generica e non circostanziata potenziali ripercussioni per la salubrità della loro abitazione e delle piante coltivate in giardino. Ha accertato che il progettato edificio B rispetta le norme sull'altezza e sulle distanze, mentre lo spazio che intercorre tra l'edificio A e la casa dei ricorrenti esclude d'acchito qualsiasi interferenza. Ha stabilito poi che dall'esame dei piani, dalla collocazione delle nuove edificazioni e dagli spazi tuttora liberi da costruzioni l'invocata perdita d'insolazione non trova alcun riscontro concreto. Ha quindi negato la presenza di un ombreggiamento straordinario tale da richiedere, eccezionalmente, una maggiorazione delle distanze prescritte dal piano regolatore.  
 
3.2. I ricorrenti si limitano ad addurre, in maniera del tutto generica e ipotetica, allegando alcune fotografie, che la costruzione dei due edifici di tre piani metterebbe in ombra ogni giorno le loro due terrazze da febbraio a ottobre dalle ore 10 alle ore 18. Con questa supposizione, non dimostrano affatto che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria.  
Il Tribunale federale fonda infatti il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, gli interessati possono censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 II 392 consid. 1.4.1). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2). L'atto di ricorso non adempie chiaramente queste esigenze di motivazione. 
 
3.3. Gli insorgenti osservano poi d'aver consigliato di edificare a una distanza maggiore un edificio e di ridurre a due piani l'altro, senza tuttavia spiegare, tranne l'accenno a una loro interpretazione del tutto personale del futuro ombreggiamento e comunque solo sulle terrazze, perché ci si troverebbe effettivamente in una situazione eccezionale tale da giustificare di discostarsi dalle norme comunali sulle distanze, largamente rispettate in concreto e che servono per l'appunto a tutelare l'insolazione degli edifici vicini quanto a salubrità e insolazione (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenze 1C_244/2018 del 28 marzo 2019 consid. 3.2-3.6, 1C_233/2016 del 20 gennaio 2017 consid. 4.2 e rinvii, e 1C_137/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 5.3). La generica richiesta dei ricorrenti di esaminare non meglio precisati fogli allegati dev'essere disattesa, visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3). In queste circostanze, ritenendo che non si giustificavano condizioni più restrittive rispetto ai parametri edificatori delle NAPR e rinunciando di conseguenza ad eseguire ulteriori accertamenti riguardo all'ombra provocata dalle progettate costruzioni, la Corte cantonale non ha abusato del proprio potere di apprezzamento né è incorsa nell'arbitrio.  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto sulla base dell'art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di esonero dalle spese giudiziarie, non motivata, dev'essere infatti respinta perchè il ricorso non aveva alcuna possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
 
4.  
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore di C.________ GmbH, al Municipio di Collina d'Oro, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Losanna, 17 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri